Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O I REPUBBLICA ITALIANA0 1 107202 Z A / 389/1999 Adunanza in c.c. del 2.10.2001 Ogg revoca agevolazioni 4 R.G. R / T 0 S 2 I fiscali ac G R . E P . R L D L A L A E D . D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E A CRON 2800 S A T T I N N E 1 R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S 3 E S I 1 E T A . SEZIONE TRIBUTARIA A N M composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Richiesta copia studio Consigliere Dott. Achille Meloncelli IL SOLE 24 ORE dal Sig. Dott. Francesco Tirelli diritti Off Consigliere per diritti 2.9 IL CANCELLIEREha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Alberto Paoletto del foro di Trento, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Trento 127/1998, sezione prima, del 21.5/22.10.1998; lette le conclusioni del P.G. di accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
8 8 1 8 Osservato in fatto che con avviso di liquidazione in data 23.11.1992 l'Ufficio del registro di Trento revocava le agevolazioni fiscali di cui alla legge 168/1982 in relazione all'atto con il di acquisto in data 29.2.1984 da parte di AN NE, in comunione coniuge GI NG AV, dell'appartamento sito in Trento, via Adamello 11, deducendo che il NE possedeva altri fabbricati destinati ad abitazione nel comune di residenza;
che il NE proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione avanti alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la decadenza dell'azione della finanza e nel merito l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio; che l'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva che la richiesta dell'imposta in questione non era soggetta al termine di decadenza di tre anni ex art. 76, 2° comma, d.p.r. 131/1986, ma alla prescrizione decennale prevista dal successivo art. 78, e nel merito che il NE non era in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni fiscali invocate per essere proprietario di cinque appartamenti in Trento;
che la Commissione di 1° grado accoglieva il ricorso per essere l'Ufficio decaduto dall'azione; che, su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria di 2° grado di Trento dichiarava legittima la revoca dei benefici fiscali deducendo che il credito fatto valere dall'Ufficio era soggetto a prescrizione decennale e non a decadenza triennale, non rientrando la fattispecie in nessuna delle previsioni di cui all'art. 76 della legge 131/1986; e nel merito che il LU risultava essere proprietario e detentore di altri appartamenti in Trento destinati ad abitazione;
che propone ricorso per cassazione il LU denunciando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 74 comma 2 d.p.r. 634/1972 e 76 comma 2 del d.p.r. 131/1986 per essere applicabile nel caso di specie il termine triennale di decadenza previsto per le imposte di registro complementari;
con il secondo motivo la violazione di legge e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della 2 sentenza impugnata "in relazione alla supposizione di fatti enunciati ma non provati, ovvero confutati da specifiche ammissioni delle parti o da produzioni documentali"; che l'Amministrazione finanziaria si é costituita in giudizio senza peraltro svolgere specifiche difese;
che il P.M., con atto del 23.5.1991, ha chiesto l'accoglimento in camera di consiglio del ricorso per essere esso manifestamente fondato in considerazione di quanto ritenuto da questa Corte a sezioni unite con sentenza n. 1196/2000; ritenuto in diritto che questa Corte Suprema, con la citata sentenza a sezioni unite n. 1196/2000, ha ritenuto che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile ad uso abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato di cui all'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, e' soggetto al termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 secondo comma del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso stesso puo' essere emesso, e cioe' dal giorno della registrazione quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilita' di altro alloggio;
che il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, condividendo le argomentazioni delle sezioni unite alle quali si riporta integralmente;
che il primo motivo del ricorso é quindi manifestamente fondato in quanto l'Amministrazione finanziaria ha emesso l'avviso di liquidazione quando orrnai era decorso, a partire dalla data di registrazione del contratto ( dies a quo applicabile fondandosi la revoca dei benefici fiscali sul possesso da parte del NE di altri alloggi), il termine triennale di decadenza;
che le altre censure avanzate nel ricorso, logicamente subordinate, restano assorbite:
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di liquidazione. Compensa le spese. Roma, 2.10.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Tome Ечешь Кишень IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Bettista 29 GEN. 2002 Oggi ... IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 S O 9 I 1 Z / N 4 A / R 6 B R 2 T A S . I R T L . L G P . U E A D B R . I R L E R A A D A T T D I I 1 S R E 3 N 1 T E E S . T N E I N A S A E M 4