Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
È legittima l'emissione da parte del giudice del dibattimento di una misura cautelare reale fondata sull'utilizzazione di atti di indagine compiuti dal PM dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e non inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2008, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1862
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 016920/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AN, N. IL 31/03/1948;
avverso ORDINANZA del 15/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. GIANNONE Maurizio, per delega dell'Avv. Prof. GAITO Alfredo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con ordinanza dell'1.4.2008 il Tribunale di Lecce disponeva, in virtù del combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., artt. 640 quater e 322 ter c.p., nei confronti di NO AN, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110, 640 bis c.p. e art. 61 c.p., n.7, il sequestro preventivo preordinato alla confisca della quota del
50% dell'immobile sito in agro di Lecce, alla via Condò (già via del Galoppatoio), riportato al N.C.E.U. con il foglio 246 sub 2, 4, 5 e 6 cat. A/7, e terreni annessi al N.C.T. foglio 246, partt. 106, 107, 108, 109 e 110.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il NO contestando sotto vari profili il provvedimento suddetto. Con ordinanza in data 15.4.2008 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, il predetto NO AN lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 649 c.p.p., inammissibilità del nuovo sequestro per preclusione derivante da precedente giudicato cautelare, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione.
Preliminarmente la difesa ripercorre le vicende processuali che hanno preceduto l'emissione, nel corso della celebrazione del dibattimento a carico del NO per i reati sopra indicati, dell'impugnato provvedimento cautelare.
Con un primo decreto emesso dal GIP del Tribunale di Lecce in data 18.5.2004 nel corso delle indagini preliminari per il reato suddetto veniva disposto il sequestro preventivo, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 321 c.p.p., commi 2 e 2 bis, in relazione a quanto disposto dall'art. 322 ter c.p. come richiamato dall'art. 640 quater c.p., della quota pari al 50% del valore dell'unità immobiliare sopra indicata;
nella fattispecie il GIP aveva ritenuto che l'istituto del sequestro per equivalente potesse applicarsi anche al profitto (e non solo al prezzo) derivante dal reato previsto dall'art. 640 bis c.p.; a seguito di istanza difensiva volta alla revoca della misura, istanza originariamente rigettata dal GIP, il Tribunale del riesame di Lecce, con provvedimento del 23.7.2004, disponeva la revoca della misura rilevando l'assenza di elementi indicatori dell'impossibilità di procedere preliminarmente al sequestro diretto del profitto del reato, individuando quest'ultimo nel patrimonio immobiliare e mobiliare facente capo alla società "Fruttafollia s.r.l.", beneficiaria delle erogazioni e su i cui conti correnti erano state accreditate le erogazioni ottenute ex L. n. 488 del 1992; avverso tale provvedimento non veniva proposta impugnazione.
Contestualmente all'esecuzione del suddetto provvedimento liberatorio il P.M. reiterava la misura cautelare reale nei confronti del NO mediante l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza sugli stessi beni ed in relazione alla stessa imputazione;
tale provvedimento veniva convalidato dal GIP che emetteva peraltro un nuovo titolo cautelare con provvedimento del 6.8.2004, confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 21.9.2004. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza del 15.2.2005, facendo propria l'esegesi della norma sostanziale secondo cui la confisca per equivalente non poteva applicarsi al "profitto del reato", essendo limitata al solo "prezzo" dello stesso, annullava l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21.9.2004 ed il decreto di sequestro del GIP del 6.8.2004.
Ripercorse in tal modo le tappe della vicenda giudiziaria che avevano preceduto l'emissione del provvedimento oggetto della presente impugnazione, parte ricorrente rileva che, mentre il procedimento a carico del NO aveva nelle more fatto il suo corso trovandosi nella fase del dibattimento ed in particolare dell'istruttoria dibattimentale, a seguito di richiesta formulata dal P.M. sulla base di una pluralità di atti estranei al procedimento in corso di celebrazione, il Tribunale di Lecce aveva emesso in data 1.4.2008 nuovo sequestro preventivo relativo alla predetta quota del medesimo immobile, confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 15.4.2008, oggetto della presente impugnazione. Dalla motivazione della suddetta ordinanza emergeva che il Tribunale del riesame aveva considerato quale unico elemento di novità valutato ai fini del superamento del precedente pronunciamento sulla medesima misura, il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale in tema di interpretazione del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., manifestatosi con la pronuncia delle Sezioni Unite
del 25.10.2005, n. 41936, Muci, che, ribaltando il precedente orientamento, aveva rilevato come la confisca per equivalente potesse applicarsi non solo al prezzo del reato ma anche al profitto dello stesso. In particolare il Tribunale del riesame, argomentando da una astratta quanto suggestiva distinzione tra mutamento giurisprudenziale tout court e mutamento giurisprudenziale "particolarmente qualificato", era giunto alla conclusione che il fatto idoneo a superare il giudicato cautelare poteva anche essere costituito da un mutamento autorevole e qualificato della giurisprudenza di legittimità, rappresentato da una pronuncia a Sezioni Unite, suscettibile di dare un assetto stabile e definito ad una questione di diritto, ritenendo pertanto che la predetta pronuncia delle SS.UU. n. 41936/05 consentiva nel caso di specie di superare il giudicato cautelare già formatosi e rendeva legittima l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro per equivalente in relazione al profitto del reato per cui si procedeva. Rileva per contro la difesa che la decisione in parola, la quale veniva a stravolgere i principi ed i capisaldi affermati da una giurisprudenza decennale su tale efficacia preclusiva del giudicato cautelare, si fondava su un evidente errore di diritto ove si osservi che il giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e non anche in ipotesi di mutamento dei criteri di valutazione. Ciò in quanto il superamento del giudicato cautelare presuppone o un mutamento della situazione di fatto o la risoluzione di una nuova questione di diritto.
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi alcun mutamento della situazione di fatto atteso che la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici, o ad atti, documenti o prove, ovvero ad eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all'indagato o all'imputato. In tali eventi non può certamente ricomprendersi il mutamento giurisprudenziale, se pur particolarmente qualificato quale è dato dalle pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, non potendo tale intervento nomofilattico assimilarsi all'intervento del legislatore ovvero della Corte Costituzionale. Nè può ritenersi che la questione di diritto sia diversa da quella in precedenza esaminata, atteso che la suddetta questione era stata già espressamente proposta, affrontata e risolta in occasione della precedente vicenda cautelare: donde la impossibilità per il giudice di reiterare, sulla base solo di una diversa soluzione della medesima questione interpretativa già affrontata e risolta, un provvedimento cautelare già definitivamente annullato superando la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi.
Alla stregua di quanto sopra rileva che l'ordinanza impugnata va di conseguenza cassata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro, stante l'esistenza di precedente decisione cautelare definitiva. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 190, 430, 468 e 495 c.p.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione.
Rileva in particolare la difesa che il Tribunale del riesame, argomentando dal presupposto della non riferibilità dell'art. 430 c.p.p., che disciplina l'attività integrativa di indagine e prevede la necessità di deposito nella segreteria del Pubblico Ministero della relativa documentazione con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, alle acquisizioni investigative che il P.M. operi successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio al fine di avanzare al giudice del dibattimento richieste di misure cautelari, aveva erroneamente affermato che nel presente giudizio ben poteva il Tribunale, ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, utilizzare le informative della Guardia di Finanza trasmesse nel diverso procedimento a carico del NO iscritto al n. 9061/0.
Osserva per contro la difesa che il testo dell'art. 430 c.p.p., anche per la sua collocazione sistematica, non legittimava alcuna interpretazione che limitasse la sfera di applicabilità di tale disposizione alle sole richieste probatorie avanzate e la escludesse, invece, per quelle finalizzate alla applicazione di una misura cautelare, donde la conseguenza che la possibilità di compiere, successivamente al decreto che dispone il giudizio, ulteriori atti di indagine è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella norma suddetta. D'altronde, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e durante la celebrazione del processo vigono una serie di regole e di principi generali fissati dal codice di rito, quali la parità delle parti, il contraddittorio pieno, la impossibilità del giudice del dibattimento di venire a conoscere di fatti diversi da quelli legittimamente acquisiti nel corso del processo, che verrebbero calpestati alla stregua della interpretazione della predetta norma fornita dal Tribunale di Lecce. Ciò in quanto il giudice del dibattimento è il giudice della prova, e le uniche prove delle quali egli può fare governo, a qualsiasi fine, sono quelle che si sono formate nel rigoroso rispetto delle disposizioni del codice di rito che regolano la loro ammissione ed acquisizione;
con la ulteriore precisazione che quando tali prove scaturiscono da attività di indagine esperita dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, per la loro acquisizione al fascicolo di causa deve trovare piena applicazione il dettato dell'art. 430 c.p.p.. Nè, osserva il ricorrente, appare corretto il rilievo del Tribunale del riesame secondo cui sarebbe inconcepibile prevedere un obbligo di deposito anticipato da parte del P.M. degli atti su cui si fonda la richiesta cautelare avanzata nel corso del dibattimento, essendo evidente l'errore di prospettiva in cui è incorso il Tribunale del riesame atteso che, mentre nella fase delle indagini preliminari il sistema processuale prevede l'utilizzabilità da parte del competente GIP di tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini, una volta conclusa tale fase ed istauratosi il processo in senso stretto, perché tali atti possano essere utilizzati da parte del competente giudice, è indispensabile per tutte le parti il rispetto di quanto stabilito dall'art. 430 c.p.p.: l'evidente diversità delle diverse fasi processuali rende improponibile il parallelismo evocato dal Tribunale a sostegno della propria interpretazione. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 322 ter c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
per manifesta illogicità della motivazione.
Rileva in particolare la difesa che il ragionamento svolto dai giudici del riesame per superare il rilievo difensivo concernente la illegittimità della misura cautelare di sequestro per equivalente in ragione della mancata preventiva escussione del profitto diretto del reato, si appalesa superficiale e lacunoso.
Ed invero, essendo incontestabile che la terza rata del finanziamento erogato dallo Stato era stata incassata dalla società beneficiaria (Fruttafollia s.r.l.) il 31.12.2002, l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui mancherebbe la prova che le opere e gli impianti di pertinenza della società predetta sarebbero stati acquistati in epoca antecedente al dicembre 2002 per come emergeva dalle relative fatture, si appalesa chiaramente erroneo atteso che, secondo l'impostazione accusatoria, le dette fatture sarebbero false e costituirebbero uno dei raggiri integranti l'ipotesi di reato contestata: ed invero, per legittimare l'assunto dei giudici del riesame, sarebbe stato necessario dimostrare che il pagamento delle opere e degli impianti in questione era avvenuto sulla base di documenti certi, e non di fatture ritenute alterate. Nè la sequestrabilità ai fini della confisca delle opere e degli impianti suddetti poteva essere esclusa argomentando dalla avvenuta inevitabile confusione delle somme erogate a seguito del finanziamento con il restante patrimonio della società beneficiaria, atteso che anche il frutto mediato del reato asseritamene commesso poteva essere assoggettato a confisca come profitto del reato ove si osservi che qualunque bene di pertinenza della società, il cui patrimonio si era indubbiamente incrementato dall'erogazione tacciata di frode, esistente in data successiva a quella dell'accredito delle somme, si poneva in relazione diretta con il profitto del reato, ed era dunque primariamente aggredibile ai fini della confisca. Infine osserva la difesa che nessun rilievo poteva assumere ai fini della sequestrabilità dei beni della società l'intervenuto fallimento della predetta, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare.
E pertanto, anche sotto questo profilo, si impone, ad avviso della difesa, l'annullamento dell'impugnata ordinanza e del relativo decreto di sequestro.
Con motivi aggiunti depositati nei termini di legge la difesa del ricorrente, nel ribadire il valore preclusivo della precedente decisione della Corte di Cassazione e quindi l'impossibilità - in virtù degli effetti applicativi del principio della intangibilità del giudicato - della riproposizione di questioni già decise dal Supremo Collegio con annullamento del provvedimento impugnato, ha rilevato che tale assunto acquisiva valore ancor più cogente con riferimento alle decisioni di annullamento senza rinvio le quali, basandosi sul criterio della superfluità del rinvio in relazione agli atti del procedimento, autorizzavano la Corte a decidere in modo definitivo e vincolante, sostituendosi tale decisione a quella annullata e garantendo la funzione nomofilattica.
Ne consegue che la preclusione processuale, se pur di portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, conseguente alle decisioni di legittimità che intervengono nel giudizio cautelare, può essere superata solo in caso di un successivo apprezzabile mutamento del fatto posto a fondamento del giudicato, e cioè in presenza di elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente di argomenti e motivi diversi;
e per "fatto nuovo" non può considerarsi un mutamento di rotta della giurisprudenza di legittimità, avendo la stessa Corte di Cassazione rilevato "che non può valere a rimuovere l'effetto preclusivo del giudicato il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di Cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversia" (Cass. SS.UU., 19.12.2006, Lubrano); e ciò a prescindere dalla composizione del Collegio di legittimità - Sezioni semplici o Sezioni Unite - che ha emanato la decisione atteso che per "fatto nuovo" deve intendersi un fatto che, riferibile alla condotta, si manifesti nel mondo fenomenico in un momento posteriore a quello in cui fu assunta la precedente decisione di revoca, ovvero un fatto che, seppure manifestatosi prima della decisione di revoca, non fosse stato conosciuto o valutato dall'autorità giudiziaria.
DIRITTO
La problematica posta dal ricorrente con il primo motivo di gravame investe direttamente la questione relativa alla natura, alla portata ed ai limiti del "giudicato cautelare".
In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che il "giudicato cautelare" costituisce una figura concettuale, normativamente non prevista dalla legge, la cui ratio è quella di porre un argine alla reiterazione di attività tendenti a successive pronunce, sostanzialmente ripetitive di se stesse e riproducenti le medesime argomentazioni di fatto e di diritto. Tale figura, costruita dalla giurisprudenza sulla falsariga del giudicato penale previsto dall'art. 649 c.p.p., costituisce una applicazione della regola del ne bis in idem che presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa ratio dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione nonché ai procedimenti incidentali in tema di misure cautelari, siano esse reali o personali.
Argomentando da tali rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato, con riferimento alle ordinanze in tema di misure cautelari, il principio - che in realtà altro non è se non una applicazione della predetta regola generale del ne bis in idem - secondo cui le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità la quale, se pur non pienamente parificata all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta con sè il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.
Tale principio si risolve in una sorta di preclusione processuale in forza della quale viene ad essere impedita la reiterazione di istanze e provvedimenti aventi il medesimo oggetto di precedenti istanze e provvedimenti, allorché non si sia verificato alcun mutamento di fatto o non sia sopravvenuta alcuna nuova questione di diritto;
di talché il provvedimento cautelare viene ad acquisire un adeguato livello di stabilità, assimilabile a quello proprio delle sentenze irrevocabili, ma avente portata senz'altro più modesta rispetto alla stabilità determinata dalla cosa giudicata, atteso che il giudizio sulla esistenza dei presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare deve essere sottoposto ad un costante ed aggiornato adeguamento, in considerazione della necessaria costante verifica durante l'intero procedimento in ordine alla sussistenza ed alla persistenza dei presupposti che consentono la applicazione della chiesta misura. Tale verifica rende possibile anche una valutazione "ex ante" avente ad oggetto i presupposti originari e coevi all'emissione del provvedimento impositivo, qualora siano stati dedotti dei fatti sopravvenuti o siano evidenziati dei fatti preesistenti non dedotti a sostegno delle precedenti impugnazioni, ovvero sia dedotta una nuova situazione di diritto.
Ed è proprio sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per poter procedere nel caso di specie ad una nuova valutazione della situazione già decisa con sentenza di questa Corte del 15.2.2005, che si incentrano i rilievi mossi dal ricorrente avverso l'impugnata ordinanza.
Orbene, in linea di principio l'assunto di parte ricorrente si appalesa corretto. È invero principio di diritto indiscusso quello secondo cui la formazione del "giudicato cautelare" da luogo ad una efficacia preclusiva endoprocessuale che impedisce la riproposizione delle stesse questioni già decise, se non siano intervenuti elementi nuovi o sopravvenuti che giustifichino una rinnovata valutazione di quelli già apprezzati.
Posto ciò, la problematica sollevata dal ricorrente consiste nello stabilire se il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, successivo alla formazione del giudicato cautelare, possa valere come fatto nuovo, idoneo a consentire una nuova valutazione della questione già risolta. A tale quesito deve darsi risposta negativa, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la ulteriore sentenza n. 14535 del 19.12.2006 con cui l'organo suprema di nomofilachia ha precisato che non può valere "a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha già deciso la questione controversa"; ciò in quanto la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici, o ad atti, documenti o prove, ovvero a eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all'imputato (o all'indagato).
Posto ciò osserva peraltro il Collegio che la questione relativa alla incidenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale ed alla valutazione se la diversa interpretazione dell'art. 322 ter c.p. operata dal più alto organo del Supremo Collegio possa costituire fatto nuovo, idoneo a mutare il già verificato quadro indiziario ed a legittimare l'applicazione del provvedimento cautelare reale, non assume nel caso di specie rilevanza alcuna, ove si osservi che in realtà il provvedimento del GIP dell'1.4.2008 si fonda su una serie di elementi nuovi successivi al precedente provvedimento del GIP del 6.8.2004 (annullato, unitamente all'ordinanza di conferma del Tribunale del riesame del 21.9.2004, con sentenza di questa Corte del 15.2.2005 fondata sulla precedente interpretazione dell'art. 322 ter c.p.). Giova in proposito innanzi tutto evidenziare che il P.M., nella richiesta di sequestro del 20.2.2008, pur richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41936/05 del 25.10.2005 con la quale era stato superato il precedente orientamento giurisprudenziale relativo alla applicabilità del sequestro per equivalente in riferimento al "profitto" derivante dal reato previsto dall'art. 640 bis c.p., evidenziava che "con note trasmesse il 23.5.2006 ed il 14.11.2005..., nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento n. 9061/04 a carico dello stesso NO, la Guardia di Finanza di Lecce comunicava che il prevenuto aveva alienato quasi tutti i suoi beni in favore della moglie e dei figli;
in particolare, a seguito di separazione personale con la moglie LI IA IT, il NO aveva ceduto a quest'ultima la completa proprietà dell'abitazione familiare sequestrata in precedenza"; e rilevava che i suddetti trasferimenti di proprietà, nel decreto di sequestro preventivo del 22.6.2006 con il quale il GIP aveva sottoposto a sequestro per equivalente una serie di beni che avevano costituito oggetto di alienazione, decreto confermato dal Tribunale del riesame e successivamente dalla Corte di Cassazione, erano stati ritenuti fittizi e tesi a sottrarre tali beni ad ogni successiva pretesa risarcitoria da parte dello Stato.
Concludeva pertanto che "sulla base di tali pronunce deve ritenersi che il NO sia tuttora proprietario o abbia comunque la disponibilità del 50% dell'abitazione familiare precedentemente sequestrata in questo stesso procedimento".
Sulla base di tale richiesta il GIP del Tribunale di Lecce, con il provvedimento di sequestro dell'1.4.2008, oggetto del presente procedimento, rilevava (a) che "con sentenza data 24.10.2005 il Tribunale di Lecce - 2^ sezione civile - dichiarava la separazione personale dei coniugi LI IA IT e NO AN;
tra le condizioni patrimoniali tra i coniugi, in ordine al bene di proprietà comune di via Condò, si stabiliva quanto segue: "quale corresponsione una tantum ad integrazione dell'assegno di mantenimento concordato nella ridotta misura di Euro 1.000,00 mensili, cede e trasferisce alla moglie LI IA IT, che in buona fede accetta ed acquista ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la propria quota, pari al 50% dell'immobile di via Condò"; (b) che "il Pubblico Ministero chiede il sequestro per equivalente del 50% dell'immobile in oggetto, sul presupposto che tutti i trasferimenti di proprietà effettuati dal NO in favore della moglie e dei figli devono essere ritenuti fittizi e tesi a sottrarre tali beni ad ogni successiva pretesa risarcitoria che lo Stato avrebbe fatto valere nei vari procedimenti penali in cui il NO è indagato".
Posto ciò ha rilevato il GIP nel predetto provvedimento dell'1.4.2008 che in altro procedimento, iscritto al n. 9061/04 RGNR, il GIP del Tribunale di Lecce aveva operato il sequestro preventivo di alcuni beni trasferiti dal NO ai propri familiari evidenziando "che il NO, dopo l'avvenuta restituzione dei beni originariamente oggetto del primo sequestro preventivo, aveva dapprima costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà ed aveva, quindi, donato alla moglie LI IA IT ed al figlio... le quote della società Servizi Italia Consulting ed al figlio... un immobile sito nella via Caracciolo di Lecce", ed evidenziando altresì che nel suddetto provvedimento il GIP aveva rilevato che tali trasferimenti costituivano "un palese tentativo da parte del NO di spogliarsi del proprio patrimonio immobiliare, posto in essere in concomitanza di situazioni diverse ma che comunque avrebbero potuto condurre all'aggressione dei beni da parte di differenti autorità giudiziarie".
Ha pertanto ritenuto il GIP, nel predetto provvedimento dell'1.4.2008, dopo aver altresì richiamato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro del 22.6.2006, che "pienamente condivisibile appare essere l'iter logico e motivazionale dei provvedimenti appena citati...., ai quali in questa sede si rinvia al fine di ricostruire il quadro generale dei trasferimenti dei beni effettuati dal NO in favore di terzi dall'anno 2004 in poi".
Ed ha pertanto ritenuto, a prescindere dalla effettività o meno della separazione personale fra i coniugi LI - NO, che fra gli stessi vi era stato a partire dall'anno 2004 un rapporto di fiducia reciproca, almeno per quanto attiene la gestione dei beni patrimoniali, valorizzando una serie di elementi specificamente indicati (e segnatamente la circostanza che circa un anno prima la formalizzazione della separazione la LI era stata beneficiaria, a titolo gratuito, delle quote della Servizi Italia Consulting, nonché la circostanza che in sede di separazione era stata beneficiaria della quota del 50% dell'immobile di via Condò con possibilità di disporre dello stesso in piena autonomia, nonostante la sussistenza del vincolo derivante dalla precedente costituzione del fondo patrimoniale, ossia con una pattuizione che svuotava il vincolo di destinazione dei beni costituiti nel predetto fondo e che dimostrava la esistenza di un rapporto fiduciario fra gli stessi in ordine alla gestione delle sostanze patrimoniali della famiglia), giungendo alla conclusione che gli elementi sopra evidenziati erano idonei "a provare la natura fittizia dei trasferimenti di beni immobili effettuati dal NO e, per quel che ci occupa, della quota del bene di via Condò alla moglie;
si deve ritenere, quindi, che il NO abbia ancora la disponibilità fattuale di tali beni, sebbene gli stessi siano intestati formalmente ai suoi familiari". Questa lunga disamina del provvedimento cautelare del GIP in data 1.4.2008 si è resa necessaria al fine di evidenziare che il suddetto provvedimento, sullo sfondo del quale si pone la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41936/05, prescinde in realtà dal contenuto di siffatta sentenza essendo il provvedimento in parola basato sul fatto nuovo dell'avvenuta attribuzione alla moglie LI IA IT, in sede di giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 24.10.2005, e pertanto successiva al precedente provvedimento di sequestro del 6.8.2004, della quota del 50% dell'immobile in questione, con facoltà di alienazione in deroga alla disciplina prevista dall'art. 169 c.c. in tema di alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale, che portava altresì ad una diversa lettura delle motivazioni che avevano portato alla costituzione in data 11.5.2004 del suddetto fondo.
Ne consegue che il novum della ordinanza in data 1.4.2008 non è costituito dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale a seguito della predetta sentenza n. 41936/05, bensì dagli elementi sopra evidenziati, indicati dal P.M. nelle sua richiesta di sequestro in data 20.2.2008 e tenuti presenti dal GIP nell'impugnato provvedimento dell'1.4.2008, che ben integrano il presupposto, idoneo a superare lo sbarramento del giudicato cautelare, del mutamento della situazione di fatto o della prospettazione di una nuova questione di diritto.
E pertanto il predetto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame concernente la dedotta violazione dell'art. 430 c.p.p., per avere il giudice del dibattimento proceduto alla emissione del provvedimento di sequestro basandosi su atti non inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e segnatamente sulle informative di P.G. redatte nell'ambito di altro diverso fascicolo;
ciò in quanto, successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, l'attività integrativa di indagine da parte del Pubblico Ministero è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella norma predetta, ed in particolare di quelle di cui al comma 2.
Osserva in proposito il Collegio che il sistema del "doppio fascicolo" costituisce un riflesso immediato del principio di separazione delle fasi, tipico del processo accusatolo, e contribuisce a definire i rispettivi regimi di utilizzabilità degli atti. Tuttavia esso non ha e non potrebbe avere valore assoluto. La sua stessa matrice ne delimita l'area di applicazione, considerato che esso è connaturato e funzionale alla sequenza procedimentale di tipo accusatorio: ed invero, essendo finalizzato alla corretta applicazione dello schema proprio del dibattimento accusatorio, si riferisce esclusivamente agli atti destinati ad avere efficacia probatoria diretta nel dibattimento, in base al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento.
Per contro ritiene il Collegio che la regola della separazione funzionale delle fasi non trovi applicazione nell'ambito dei procedimenti incidentali in materia cautelare, ancorché collegata alla scansione dibattimentale, e che pertanto in tale sede ben sia consentito al giudice del dibattimento utilizzare atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero successivamente alle emissione del decreto che dispone il giudizio e non inseriti nel fascicolo del dibattimento.
E siffatta tesi, già prospettata da questa Corte (Cass. sez. 2, 14.2.2001 n. 9395), trova un obiettivo elemento di riscontro nella circostanza, evidenziata nell'impugnata ordinanza e che il Collegio ritiene assolutamente pertinente e rilevante, che nessuna norma del codice di rito prevede, per le misure reali, il deposito degli atti su cui la richiesta si fonda, essendo la discovery prevista, con il deposito degli atti nella Cancelleria del Tribunale del riesame, solo in caso di proposizione di tale richiesta di riesame. Nè appare conducente il rilievo che il sistema processuale delineato nel codice di rito è improntato, nella fase dibattimentale, ai principi della parità assoluta delle parti dinanzi al giudice e della formazione della prova penale nel contraddittorio, atteso che la richiesta di applicazione di misura cautelare determina l'istaurarsi di un sub procedimento di carattere incidentale, solo accidentalmente inserito nella scansione temporale del dibattimento, ed è pertanto alle norme proprie di tale sub procedimento incidentale che occorre far riferimento al fine della valutazione della ritualità della richiesta di applicazione della misura cautelare, dovendo per contro la disposizione di cui all'art. 430 c.p.p. ritenersi applicabile solo agli atti destinati ad avere efficacia probatoria diretta nel dibattimento: ed invero la ratio della norma suddetta va ravvisata nell'esigenza di garantire la assoluta parità delle parti in relazione alla formazione della prova in dibattimento e non in relazione alla applicazione di una misura cautelare per cui troveranno per contro applicazione le norme previste nella sede loro propria.
E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata ordinanza che aveva ritenuto legittimo il sequestro per equivalente operato dal P.M. pur in mancanza della preventiva aggressione degli impianti e dei macchinari della società "Fruttafollia s.r.l." che rappresentavano profitto diretto del reato, argomentando dal rilievo che gli elementi acquisiti in atti non consentivano di ritenere che detti impianti, beni e macchinari fossero frutto di reimpiego del danaro percepito dalla società predetta con l'erogazione dell'ultima quota del finanziamento pubblico in data 31.12.2002.
Il motivo non è fondato.
Sul punto osserva il Collegio che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta e radicale di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell'art.111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l'elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Alla stregua di siffatti principi, osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa alcuna mancanza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame fatto espressamente riferimento alla circostanza che non era assolutamente possibile considerare i beni e gli impianti in questione come frutto di reimpiego del danaro percepito dalla società in data 31.12.2002 con l'erogazione dell'ultima quota del finanziamento, evidenziando che i beni in parola erano stati acquistati anteriormente a tale data.
Nè appare a tal fine conducente il rilievo di parte ricorrente secondo cui in maniera erronea e contraddittoria il Tribunale del riesame aveva rilevato che l'asserita carenza di prova in ordine alla correlazione causale tra i beni della società ed il reato contestato si fonderebbe sulle fatture relative agli impianti in parola da cui risulterebbe che gli stessi sarebbero stati acquistati in epoca antecedente al 21.12.2002, atteso che proprio tali fatture, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero false e costituirebbero uno dei raggiri integranti l'ipotesi di reato contestata. Sul punto rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha in realtà ben posto in evidenza, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10280 del 25.10.2007/6.3.2008, "che il bene costituente profitto è confiscabile ai sensi dell'art. 240 c.p. e art. 322 ter c.p., comma 1 ogni qual volta detto bene sia ricollegabile casualmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente", rimarcando la necessità che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni interessati possano considerarsi in tutto o in parte l'indiretto profitto della condotta penalmente rilevante, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del danaro ottenuto mediante la condotta illecita. Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi che il Tribunale del riesame ha rilevato la necessità che venissero espressamente individuati gli elementi indiziari atti a far ritenere che i beni interessati fossero frutto di reimpiego da parte del reo del danaro illecitamente ottenuto, evidenziando che gli elementi acquisiti in atti non consentivano assolutamente di ritenere provato che la società "Fruttafollia s.r.l." avesse utilizzato la somma di Euro 1.143,440,00 per la realizzazione dell'opificio e per l'acquisto degli impianti e dei macchinari;
e pertanto, indipendentemente dall'ulteriore affermazione - oggetto di espressa contestazione da parte del ricorrente - secondo cui esisterebbe addirittura la prova del contrario in base al contenuto delle fatture di acquisto, la motivazione dei giudici del riesame si appalesa sul punto corretta ed esaustiva, in quanto coerente all'orientamento già espresso in subiecta materia da questo giudice di legittimità.
Ed invero va in proposito evidenziato che questa Corte, sez. 2, con sentenza 31988 del 14.6.2006, ha rilevato come "la possibilità teorica di individuare la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, quale presupposto del sequestro preventivo e della successiva confisca..., implica che tale trasformazione abbia i caratteri della certezza e della esatta corrispondenza di valori. D'altro canto, se gli accertamenti effettuati dal giudice abbiano avuto esito negativo, rientra nei compiti della difesa, senza alcuna inversione dell'onere della prova, di fornire gli elementi (che sono certamente in suo possesso) relativi alla tracciabilità del profitto, elementi che non devono consistere in indicazioni generiche, le quali certamente non possono essere poste a base di una censura di legittimità, che, comunque, a fronte di una motivazione sia pure scarna, sarebbe inammissibile, poiché l'art. 325 c.p. espressamente limita la ricorribilità per Cassazione alla sola violazione di legge, con esclusione, quindi, del sindacato dei vizi della motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)".
Per tutte le argomentazioni suddette va ritenuta anche sul punto l'infondatezza del proposto gravame, non avendo la difesa evidenziato quegli elementi relativi alla "tracciabilità" del profitto atti ad evidenziare in concreto come l'acquisto degli impianti e dei macchinari in questione fosse frutto del reimpiego del danaro illecitamente ottenuto.
Il ricorso proposto non può pertanto trovare accoglimento. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009