Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
IN NOME D00 04 04 / 03 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIMENTO SEZIONE TERZA CIVILE DANNI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G. N. 18258/99 Cron. 741 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rep. 140 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere- Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.21/10/02 ConsigliereDott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NI PE, AL SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato RI LUISA CASOTTI CANTATORE, difesi dall'avvocato ALFIO DI PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AN IC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ON IELO, che lo difende unitamente PANEPINTO, all'avvocato FRANCESCO giusta delega in 2002 atti;
controricorrente 1973 -1- nonchè
contro
AN FI, GI RI;
- intimati avverso la sentenza n. 65/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, sezione civile emessa il 3/2/1999, depositata il 08/04/99; RG.216/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ALFIO DI PIETRO;
udito l'Avvocato ON IELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5-7 febbraio 1981, FI AN e RI GI, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore IC ON AN, convenivano davanti al Tribunale di Caltanissetta i coniugi PE NI e SA AL, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore FR NI, esponendo che il 19/2/1980, alle ore 17,40, il minore IC ON si trovava a giocare con altri coetanei in uno spiazzo antistante la via Tamigi di Gela, nei pressi della sua casa di abitazione;
- che improvvisamente sopraggiungeva la minore FR NI la quale, con un arco e frecce in materiale plastico, cercava di colpire il fratello میروا che stava rincorrendo;
che quest'ultimo si poneva, repentinamente, dietro IC ON, il quale veniva colpito all'occhio destro da una freccia scagliata dalla suddetta FR;
che in conseguenza l'occhio del piccolo veniva gravemente ed irreversibilmente menomato, tant'è che perdeva integralmente il visus. Aggiungeva che, durante il ricovero del minore IC ON in ospedale, il NI ebbe a dare ad esso FI AN la somma di L. 300.000, per concorso nelle ingenti spese occorrenti per le cure necessarie. Ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti, in proprio e nella qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti da essi attori e dal loro figlio IC ON (e, cioè, circa L.
3.000.000 per spese mediche e viaggi;
L. 15.000.000 o in quella somma ritenuta equa per i danni morali;
danni per le lesioni e alla vita di relazione da liquidarsi equitativamente, danni patrimoniali per mancato guadagno del minore in età adulta, da liquidarsi in base alle risultanze dell'espletanda C.T.U.). Costituitisi PE NI e SA AL, in proprio e nella qualità, chiedevano il rigetto della domanda perché il fatto non era stato commesso dalla minore FR NI e perché, in ogni caso, alla produzione dell'evento aveva concorso il comportamento imprudente del minore IC ON AN, nonché la condotta negligente dei suoi genitori per non aver effettuato la sorveglianza sul loro figlio minore, tanto che costui si trovava solo sulla strada senza la loro presenza. Si procedeva quindi all'interrogatorio formale dei convenuti e alla escussione dei testi indicati dagli attori, e veniva espletata consulenza tecnica medico-legale per verificare e quantificare i danni alla persona. Indi il processo veniva trasmesso per competenza territoriale al i h t Tribunale di Gela nel frattempo istituito, il quale, dopo l'interrogatorio libero di IC ON AN, con sentenza in data 11/8/1984 rigettava la domanda, ritenendo non sufficientemente provata la responsabilità dei convenuti, con condanna di questi ultimi al rimborso di metà delle spese processuali (compensata l'altra metà). Avverso tale sentenza, non notificata, FI AN, RI GI e IC ON AN, nel frattempo divenuto maggiorenne, proponevano appello nei confronti di PE NI, SA AL e FR NI, anch'essa nel frattempo divenuta maggiorenne, chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con conseguente condanna delle controparti al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in L. 100.000.000 o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Resistevano PE NI, SA AL e FR NI, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta ex adverso e proponendo, al contempo, appello incidentale in punto spese. Con sentenza 8 aprile 1999 la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva il primo e rigettava il secondo ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava i coniugi NI-AL responsabili dell'infortunio subito da IC ON AN e li condannava, in solido, al pagamento della somma di L. 32.612.756 a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale, con rivalutazione ISTAT ed interessi, nonché di L. 360.200 per spese mediche, oltre al rimborso delle spese del doppio grado. Riteneva il giudice del gravame: che FR NI doveva ritenersi responsabile dell'episodio, - anche e soprattutto per l'ammissione di responsabilità del padre;
- che la responsabilità dei suoi genitori (trattandosi di minore di soli 9 anni) si fondava sulla presunzione di cui all'art. 2047 c.c.; che non era ravvisabile una concorrente responsabilità dei genitori del ragazzo infortunato, il quale aveva patito la perdita di 8/10 del visus, con conseguente invalidità permanente del 19%; - che il danno morale non poteva essere riconosciuto;
che il risarcimento complessivo ammontava a L. 32.612.756, con - rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi NI-AL, sulla base di 5 motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito il solo IC ON AN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentano che il giudice di appello abbia accolto la domanda ai sensi dell'art. 2047 c.c. mentre la stessa era stata prospettata con riguardo all'art. 2048 c.c., omettendo qualsiasi motivazione sul punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La censura non coglie nel segno. E' ben vero che la responsabilità del genitore, per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a secondo che il minore stesso manchi o meno della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nel disposto dell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza, ovvero nel disposto dell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dello accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacità (Cass. 4 ottobre 1979 n. 5122 e 25 marzo 1997 n. 2606 ex plurimis). Ma, nella specie, il suddetto giudice si è limitato a qualificare la domanda sulla base degli elementi di fatto forniti dalle parti, facendola rientrare in un paradigma normativo rispetto ad un altro. Così facendo, senza alterare il materiale probatorio né le richieste sostanziali degli appellanti, ha esercitato il suo potere-dovere di interpretare la domanda, senza incorrere nel vizio di ultra petizione. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2047, 2697, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. e 232 c.p.c., oltre al vizio della motivazione su punti decisivi della controversia, ivi compreso l'omesso esame di documenti essenziali (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che sia stata affermata la loro responsabilità solo sulla base dell'erronea attribuzione di valore confessorio ad un'iniziativa di esso NI, dettata da mero spirito umanitario e solidaristico. La censura non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento con cui la Corte territoriale, sulla base di un'argomentata valutazione del . р.а r comportamento del NI (interpretabile non come dazione di mutuo, e come d attese le caratteristiche dell'iniziativa, bensì uno spontaneo gesto di onestà suggerito dalla consapevolezza della responsabilità della figlia), alla luce degli altri elementi di fatto acquisiti (il giorno dell'incidente "che cadeva nel periodo di feste carnevalesche, la figlia FR, che all'epoca contava 9 anni, era vestita da Robin OD e giocava con l'arco e con le frecce": pag. 11 della sentenza), ha concluso che "NI FR è l'autrice del fatto illecito che ha cagionato le lesioni al piccolo ON IC di anni 7”; così escludendo rilevanza alle giustificazioni addotte dai coniugi NI in sede di interrogatorio formale, ispirate all'evidente e comprensibile intento di attenuare gli effetti della precedente condotta. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici avendo la suddetta Corte attribuito non valore confessorio ma indiziario alla consegna di L. 300.000 al padre della vittima e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di ragionevolezza tale da renderla incensurabile in cassazione. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Con il terzo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2047 e 2697 c.c. nonché l'omessa od insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che sia stata ritenuta la loro responsabilità in quanto genitori ai sensi della norma citata (art. 2047) per non avere fornito la prova liberatoria, senza considerare che erano acquisiti elementi documentali (di natura scolastica) che smentivano l'incapacità di intendere e di volere della piccola FR, apoditticamente affermata in base al solo elemento dell'età (9 anni). La doglianza, apparentemente suggestiva, non può però ritenersi fondata. Se, infatti, è vero che le ipotesi di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c. hanno carattere alternativo (v. 1° motivo) e che nessun dato ulteriore offre l'impugnata sentenza al fine di suffragare il giudizio d'incapacità di cui sopra, deve rilevarsi che le relative argomentazioni ancorché riferite a - documentazione (giudizi scolastici relativi all'anno 1991-92) prodotta già in primo grado non sono state prospettate né richiamate nella comparsa di - costituzione in appello. Esse pertanto sono nuove in questo grado di giudizio e vanno dichiarate inammissibili. Gli ulteriori profili di censura, attinenti al raggiungimento o meno della prova liberatoria da parte dei coniugi NI-AL, impongono su elementi di fatto, valutati negativamente dal giudice di appello ed irrilevanti in questa sede. Neanche il terzo motivo può così trovare accoglimento. Con il successivo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2047 c.c. anche sotto il profilo motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che sia stata esclusa la concorrente responsabilità dei genitori del minore AN nella produzione dell'evento dannoso. Neppure questa censura può ritenersi fondata. Essa è già stata vanificata dall'impugnata sentenza laddove afferma che "nel caso di specie, non può ravvisarsi una concorrente responsabilità da parte dei genitori del piccolo IC ON per non avere vigilato sul predetto figlio minore, giacché, attese le modalità dell'infortunio, la loro presenza non avrebbe potuto impedire l'evento lesivo, causato esclusivamente dalla imprudente condotta di FR, senza che al minore IC ON nella circostanza possa essere addebitato alcun comportamento imprevidente o negligente da potere essere impedito dalla presenza dei suoi genitori". Motivazione corretta perché priva di errori giuridici e/o vizi logici, come tale incensurabile in questa sede. Anche l'esposta censura viene, pertanto, rigettata. Resta da esaminare l'ultimo motivo con cui i coniugi NI, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2047 c.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al quantum (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che la relativa liquidazione sia stata effettuata in misura eccessiva, senza tenere conto delle condizioni economiche delle parti. La doglianza non ha pregio. Essa si richiama, con tutta evidenza, all'ipotesi dell'equa indennità di cui al 2° comma dell'art. 2047 c.c., dal quale peraltro risulta chiaramente la natura sussidiaria della responsabilità a carico dell'incapace, operativa solo quando sia stato impossibile ottenere il risarcimento dal sorvegliante (o perché questi non esiste, oppure è insolvente ovvero ha fornito la prova liberatoria). Tutti presupposti non ravvisabili ne! caso di specie, cosicché mancano gli estremi per l'eventuale esercizio di un potere che rientra, comumque, nella piena discrezionalità del giudice di mcrito. Concludendo, il ricorso va rigettato. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare in toto le spese di questo grade di giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE II. PRESIDENTE Jantan Fiducin Дебаль Schetom Cancelleria 14/1/03 Depositate CORTE SUPREMA CASSAZIONE Dot sa Maha Aiello .. presso Agenzia Si attesta la registrazione 6-3-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al 9 726 versate € 160.10 apposta in caloe alla copia autentica -- (art. 276 T.W. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DANCELLERIA Hobar