Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare nel corso del giudizio, atteso che nel procedimento incidentale non opera il principio di separazione delle fasi, è consentito al giudice procedente di utilizzare tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o dell'attività integrativa d'indagine, anche se non ancora acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 14/02/2001
Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - N. 776
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - N. 43821/2000
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RT RI contro l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale
di Napoli del 21.9.00. Relazione del Cons. Dott. Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Ranieri)= rigetto del ricorso.
DIFESA (Avv. Baldascino)= accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La Difesa di RI RT propone ricorso articolato in cinque motivi contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli
del 21.9.'00, con la quale è stata confermata (limitatamente ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di alcuni tentati omicidi e dei connessi reati di armi) la misura della custodia in carcere riapplicata al predetto RT dalla Corte
d'Assise di S Mania C.V. il 16.8.'00 a seguito, della caducazione per motivi formali dei provvedimenti restrittivi precedenti.
Col 1^ motivo lamenta violazione degli artt. 309/commi 5^ e 10^
e 291 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe disatteso l'eccezione d'inefficacia della misura, per un verso, affermando erroneamente che l'ipotesi di perenzione prevista dall'art. 309/comma 5^ c.p.p. sia circoscritta ai soli elementi favorevoli sopravvenuti e, per altro verso, senza avvedersi che l'eccezione stessa era altresì collegata all'omessa valutazione di quelli già esistenti al momento della richiesta del P.M. (al sensi dell'art. 291/1^ comma s.c.).
Col 2^ deduce violazione degli artt. 279, 291 e 21 c.p.p.
nonché dell'art. 25 Costituzione, essendo stata la misura adottata dalla Sezione Feriale della Corte d'Assise in composizione diversa dal collegio che procedeva al giudizio e senza che sussistessero motivi d'urgenza, come previsto dall'art. 291/3^ comma c.p.p..
Col 3^ denuncia violazione dell'art. 292/comma 2^ - lett. "c bis" c.p.p. per omessa valutazione degli elementi forniti dalla
Difesa nel corso del dibattimento.
Col 4^ rinnova l'eccezione d'inutilizzabilità di alcuni elementi di accusa (in particolare le dichiarazioni dei collaboranti)
inseriti nel fascicolo del P.M. e non acquisiti a quello del dibattimento, in quanto ciò confliggerebbe col c.d. principio della separazione delle conoscenze, più volte applicato dalla medesima
Corte d'Assise.
Col 5^ afferma che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e da difetto e illogicità
della motivazione in ordine al quadro indiziario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In relazione al 1^ motivo va innanzitutto sottolineato che il
Tribunale ha dato atto della disponibilità di tutti gli elementi utilizzati per l'applicazione della misura e che è assolutamente ineccepibile - perché fondata sul testo letterale della disposizione
- l'affermazione secondo cui la caducazione della misura per l'omessa trasmissione di atti ex art. 309/commi 5^ e 10^ è limitata - quanto agli elementi "favorevoli" - a quelli sopravvenuti alla richiesta del
P.M. formulata ai sensi dell'art. 291/1^ comma c.p.p. e al conseguente provvedimento restrittivo. Come ha correttamente precisato il medesimo Tribunale, l'omessa valutazione di quelli preesistenti non incide sull'efficacia della misura ma comporta la nullità radicale del provvedimento applicativo, a sensi dell'art. 292 c.p.p.. I due profili non possono pertanto essere confusi fra loro.
In secondo luogo si osserva che l'ordinanza impugnata ha escluso che sussistesse tale ipotesi di nullità del provvedimento genetico,
in quanto la Corte d'Assise aveva esaminato e valutato l'intero materiale probatorio esistente, compresa le memorie difensive dell'8.9.'00 e la documentazione ad esse allegata (in effetti, le pronunce che inciderebbero sulla credibilità di IN SC
risultano congruamente valutate nelle pagine 111/112 dell'o.c.c.,
alle quali si riporta la decisione impugnata). È stato inoltre evidenziato, correttamente, che taluni atti processuali, come le istanze di prova testimoniale, ritenuti dalla Difesa elementi favorevoli, non erano in realtà suscettibili di tale qualificazione.
Infatti, prima che la prova sia espletata, l'indicazione delle circostanze sulle quali verte rappresenta un insieme di mere allegazioni difensive in fatto e non un dato di per sè rilevante sul piano indiziano.
Il 2^ motivo non tiene conto del principio generale in materia processuale, secondo il quale i rapporti fra giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario non sono riconducibili all'istituto della competenza. In ogni caso è superato dalla pronuncia assolutamente persuasiva delle S.U. 26.9.'00, Scarci ed altri
(intervenuta nelle more), che ha risolto in senso negativo (conforme all'indirizzo applicato dal Tribunale) il contrasto di giurisprudenza sulla necessità che il giudice "procedente", ai sensi dell'art. 279
c.p.p., s'identifichi nelle persone fisiche componenti l'organo giudiziario dinanzi al quale pende il giudizio di merito. Può solo aggiungersi che, semmai, un'anomalia sistematica potrebbe profilarsi nella situazione opposta, all'interno del giudizio principale.
Le censure contenute nel 3^ e nel 5^ motivo, peraltro intrise di inammissibili deduzioni di puro merito e/o basate su dati di fatto estranei al testo del provvedimento impugnato, sono in ogni caso smentite dal contenuto delle decisioni impugnate. Come si è già
riferito nel trattare il 1^ motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato l'intero materiale probatorio (comprese le chiamate in correità, a proposito delle quali hanno correttamente escluso -
uniformandosi alla nota sentenza "Costantino" delle S.U. - la necessità dei c.d. riscontri individualizzanti in ambito cautelare)
ed hanno altresì delibato puntualmente gli elementi forniti dalla
Difesa fino al momento dell'applicazione della misura (pagg. 6 del provvedimento impugnato e 25-40 dell'o.c.c.).
Col 4^ motivo si pone il problema se il giudice del dibattimento, investito della richiesta di applicazione di una misura cautelare, possa conoscere e utilizzare elementi indiziari contenuti nel fascicolo del P.M.
Non vi è dubbio che il sistema del "doppio fascicolo"
costituisce un riflesso immediato del principio di separazione delle fasi, tipico del processo accusatorio, e contribuisce a definire i rispettivi regimi di utilizzabilità degli atti. Tuttavia esso non ha e non potrebbe avere valore assoluto. La sua stessa matrice ne delimita l'area di applicazione, considerato che esso è connaturato e funzionale, come detto, alla sequenza procedimentale di tipo accusatorio, ma non trova spazio nei riti speciali, nei quali si realizza la c.d. alternativa inquisitoria, ne' - secondo alcuni
Autori (in giurisprudenza vedasi, in senso conforme, Cass., Sez. 1^,
14.3.1990, Bartolomeo) - nell'ambito dei procedimenti incidentali.
Ciò premesso, il collegio ritiene che il principio di separazione funzionale delle fasi non sia applicabile in materia cautelare, ancorché collegata alla scansione dibattimentale, e che,
pertanto, al predetto quesito debba darsi risposta affermativa.
In tal senso depone, dal punto di vista strettamente formale,
l'art. 291 c.p.p. il quale prevede che la misura è disposta sulla base degli elementi "presentati" dal P.M. "al giudice competente"
senza alcuna distinzione tra fasi del procedimento. E, se è
indubitabile che - in sede dibattimentale - il P.M. può riferirsi,
anche tacitamente, alle fonti di prova già formatevisi (cfr., Cass.,
Sez. 1^, 5.11.1994, Pesce ed altro), ciò non esclude che possa altresì avvalersi degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari o dell'attività integrativa compiuta ai sensi dell'art. 430 c.p.p.. Anzi, il porsi concretamente in tale ottica suggerisce un'ulteriore considerazione che, ad avviso del collegio,
suffraga definitivamente l'interpretazione prescelta anche sul piano sistematico. Se al P.M. non fosse consentito di presentare (e al giudice del dibattimento di utilizzare) gli elementi a carico scaturiti dalle indagini preliminari, la stessa applicazione della misura sarebbe di fatto impossibile prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale (o comunque in un momento in cui la prova non sia stata ancora compiutamente acquisita), naturalmente fuori dell'ipotesi (meramente teorica) che i soli atti includibili - ove esistenti - nel fascicolo del dibattimento confezionato ai sensi dell'art. 431 c.p.p. siano da soli sufficienti ad integrare un quadro indiziano grave.
Anche il motivo in esame va pertanto disatteso.
Conseguono le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Si
comunichi ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001