Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2020, n. 7266
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Sentenza 3 dicembre 2020

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In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il deposito della sola istanza di riesame, senza l'espressa richiesta di trattazione nel periodo emergenziale, comporta che i termini per la trasmissione degli atti di cui all'art.309, comma 5, cod.proc.pen. rimangano sospesi ed inizino a decorrere dalla successiva data in cui il soggetto detenuto ha chiesto la trattazione del procedimento ai sensi dell'art.83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n.18, atteso che è solo da quel momento che sorge l'onere di definire il procedimento nel termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che i termini previsti dai commi 5 e 9 dell'art. 309, cod.proc.pen., benché autonomi, formano una sequenza procedimentale unitaria, contrassegnata da scansioni temporali inderogabili, sì da garantire che il controllo sui presupposti del provvedimento applicativo della cautela avvenga in tempi brevi e certi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2020, n. 7266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7266
    Data del deposito : 3 dicembre 2020

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