Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/1999, n. 2925
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., e decorrente dal giorno di presentazione dell'istanza di riesame al tribunale, comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva e l'immediato riacquisto dello "status libertatis" da parte dell'interessato, a nulla rilevando ne' che il successivo termine decadale previsto dal comma nono del medesimo articolo sia stato rispettato, ne' che quello complessivo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta non sia stato superato, ne', infine, che la rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva sia mancata. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, osservato, che l'autonomo rilievo attribuito alla violazione del primo termine decadenziale di cinque giorni, ai fini della perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, pur quando la pronuncia del giudice intervenga tempestivamente entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, appare disarmonico in riferimento all'effetto di garanzia di "habeas corpus" che la legge ha voluto assegnare alla disciplina complessiva del riesame, che sembra indicare con chiarezza la strumentalità del primo termine perentorio rispetto alla funzione essenziale di garanzia che ai termini e alle correlate sanzioni processuali ricollega il sistema vigente).

Commentario1

  • 1Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/1999, n. 2925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2925
Data del deposito : 12 aprile 1999

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