Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., e decorrente dal giorno di presentazione dell'istanza di riesame al tribunale, comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva e l'immediato riacquisto dello "status libertatis" da parte dell'interessato, a nulla rilevando ne' che il successivo termine decadale previsto dal comma nono del medesimo articolo sia stato rispettato, ne' che quello complessivo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta non sia stato superato, ne', infine, che la rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva sia mancata. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, osservato, che l'autonomo rilievo attribuito alla violazione del primo termine decadenziale di cinque giorni, ai fini della perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, pur quando la pronuncia del giudice intervenga tempestivamente entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, appare disarmonico in riferimento all'effetto di garanzia di "habeas corpus" che la legge ha voluto assegnare alla disciplina complessiva del riesame, che sembra indicare con chiarezza la strumentalità del primo termine perentorio rispetto alla funzione essenziale di garanzia che ai termini e alle correlate sanzioni processuali ricollega il sistema vigente).
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/1999, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 12.04.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N.2925
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.01837/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TO EP n. il 29.12.1962
2) OD IO n. il 17.03.1964
avverso ordinanza del 12.10.1998 TRIB. LIBERTA, di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e l'immediata liberazione dei ricorrenti;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Taranto confermava, in sede di appello de libertate, il rigetto delle richieste di immediata liberazione proposte al medesimo tribunale, in veste di giudice competente per il merito, da PE AP e CL MO, i quali avevano dedotto che nel corso del procedimento di riesame, da loro in precedenza promosso, si era prodotta la decadenza della misura coercitiva loro inflitta per inosservanza del termine di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p. Ritenevano i giudici dell'appello che la caducazione della misura per mancato rispetto dei termini del giudizio di riesame può essere fatta valere solo nell'ambito del procedimento incidentale di impugnazione, che è autonomo rispetto al procedimento principale e non può essere sottoposto a verifica di regolarità da parte del giudice di questo procedimento, sì che sulla relativa questione si sarebbe formato il c.d. giudicato cautelare, anche implicito. Gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che spetta al giudice che procede disporre l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura cautelare, quando questa abbia perso efficacia a causa del mancato rispetto del termine di cui alla citata norma (così come interpretata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232/98). È stata preliminarmente ordinata l'urgente acquisizione, presso gli uffici di questa Corte e del giudice a quo, degli atti necessari per identificare le scansioni temporali e i contenuti dei giudizi di riesame e di cassazione, proposti dai ricorrenti contro le ordinanze applicative delle misure coercitive.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire se, nel caso di inosservanza dei termini di cui all'art. 309 comma 5, in relazione al comma 10, c.p.p. (nella lettura che sul punto dell'omesso immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame ne ha data la Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 1998, condivisa dalle Sezioni Unite con sentenza 15.12.1998, Alagni), il giudice del procedimento principale sia competente a dichiarare ai sensi dell'art. 306 c.p.p., in via esclusiva o concorrente con il giudice del procedimento incidentale d'impugnazione, la perdita d'efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, hanno affermato, con due sentenze in data 15 gennaio 1999, i seguenti principi di diritto.
a) Nei casi di perdita di efficacia della misura coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., la caducazione è deducibile dall'interessato e rilevabile d'ufficio nel corso dell'ordinario giudizio incidentale di riesame;
se l'inefficacia non sia stata dedotta dall'interessato ne' rilevata d'ufficio, essa può essere fatta valere per la prima volta o rilevata d'ufficio, anche oltre i limiti del devoluto, nel giudizio di cassazione (Sez. Un., 15.1.1999, Caridi). b) Quando la perdita d'efficacia del provvedimento restrittivo della libertà non sia stata dedotta nel procedimento incidentale d'impugnazione, ne' il giudice l'abbia rilevata d'ufficio, così da rimanere estranea alle relative statuizioni decisorie, non vi è alcuna ragione di ordine logico-giuridico che possa impedire di richiedere al giudice del procedimento principale il provvedimento di immediata liberazione conseguente all'estinzione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 306 c.p.p. (Sez. Un., 15.1.1999, Liddi).
c) La questione di cui si discute è tuttavia proponibile nel procedimento principale soltanto se non è stata rilevata e decisa nel procedimento incidentale di impugnazione - riesame o ricorso per cassazione -, e cioè se non si è formata sul punto una preclusione endoprocessuale (Sez. Un., 15.1.1999, Liddi).
3. Nella specie, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti, decorrente non dalla ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente ma dal giorno della presentazione della richiesta di riesame, non è stato rispettato per alcuno dei ricorrenti, anche se la decisione del riesame è intervenuta nel successivo termine decadale ( 31. 1. - 6. 2. - 13.2.1997). I ricorrenti hanno perciò conseguito il diritto a riacquistare lo status libertatis, ne' ha rilevanza l'omessa deduzione o rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale d'impugnazione dell'ordinanza coercitiva, poiché (come s'evince dalla motivazione delle sentenze 22.9.1997 n. 5173 e n. 5174 di questa Corte, reiettive dei ricorsi avanzati dagli interessati avverso le decisioni del riesame) rispetto alla specifica questione non si è costituita alcuna preclusione endoprocessuale. Apparendo dunque infondata la tesi sostenuta dal giudice d'appello, secondo cui sulla questione si è già formato il c.d. giudicato cautelare - anche in forma implicita - nel giudizio di riesame, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate e dichiararsi l'inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare.
Il descritto esito interpretativo dell'unica possibile lettura del sistema normativo, nell'esame della concreta fattispecie, evidenzia peraltro, ad avviso del Collegio, alcuni profili d'incoerenza dell'attuale regime delle scansioni temporali del giudizio di riesame.
L'autonomo rilievo attribuito alla violazione del primo termine decadenziale di cinque giorni per la trasmissione degli atti, ai fini della perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, pur quando la pronuncia del giudice intervenga tempestivamente entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, appare disarmonico in riferimento all'effetto di garanzia di habeas corpus che, nel ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, il legislatore ha inteso attribuire alla rigida disciplina in questione.
La scelta legislativa compiuta inequivocamente con la novella dell'art. 16 l. n. 332 del 1995, nel senso di conferire certezza e indisponibilità anche al dies a quo dei tempi del procedimento di riesame, sembra infatti indicare con chiarezza la strumentalità del primo termine perentorio - quello di cinque giorni per la trasmissione degli atti decorrente dal giorno della presentazione della richiesta (Corte cost., sent. n. 232/98; Cass., Sez. Un., 16.12.1998, Alagni) - rispetto alla funzione essenziale di garanzia che ai termini e alle correlate sanzioni processuali ricollega il sistema vigente: "in tal modo l'indagato sa che al massimo entro quindici giorni interverrà la risposta alla sua richiesta di riesame" (Corte cost., sent. n. 232/98).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia delle ordinanze coercitive nei confronti di PE AP e CL MO, emesse dal g.i.p. del tribunale di Lecce in data 17.1.1997;
Ordina l'immediata scarcerazione dei suddetti ricorrenti se non detenuti per altra causa e manda alla cancelleria per l'incombente di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999