Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
La competenza per materia si determina al momento dell'esercizio dell'azione penale, sicchè, il giudice dell'impugnazione legittimamente può attribuire, ai sensi dell'art.597, comma terzo, cod.proc.pen., una diversa e più grave qualificazione giuridica al fatto, anche nel caso in cui, per effetto della riqualificazione, il reato più grave sia, a seguito di una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio, di competenza di un giudice superiore a quello di primo grado, a condizione che detto reato fosse di competenza del primo giudice al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la riqualificazione in deturpamento di beni immobili dell'originaria contestazione di danneggiamento, sul presupposto che entrambe le fattispecie erano di competenza del giudice di pace prima delle modifiche introdotte con la l.n.94 del 2009, entrata in vigore successivamente all'esercizio dell'azione penale).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: I reati procedibili a querelahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sommario: 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela 1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela 1.2 Correlato regime transitorio 1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela 2.Remissione della querela 3.Informazioni al querelante 4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2016, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
18 7 1 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 614 Giacomo Paoloni - Presidente - -UP 31/03/2016 Massimo Ricciarelli R.G.N. 4448/2016 Angelo Capozzi Gaetano De Amicis Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2015 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2015, il Tribunale di Imperia, pronunciando in sede di rinvio, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato RI IA, riqualificando però i fatti contestati sub specie di diffamazione e di deturpamento di cose immobili, commessi in data 22 dicembre 2008, rideterminando la pena in Euro 400,00 di multa;
è stata inoltre confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, rimettendosi le parti davanti al giudice civile per la concreta determinazione degli stessi. In particolare, alla IA è contestato di aver inciso sugli infissi delle due porte di ingresso dell'abitazione di MI LI le parole "truffa" e "falsificazione". Il giudice di pace di Taggia aveva dichiarato la colpevolezza dell'imputata, sussumendo i fatti, così come da contestazione, nelle fattispecie di ingiuria e di danneggiamento, a norma degli artt. 594 e 635 cod. pen.; il Tribunale di Sanremo, giudicando sull'appello, aveva confermato la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione, pronunciando su ricorso dell'imputata, aveva annullato la sentenza di appello con rinvio, rilevando, da un lato, che l'affermazione della sussistenza del reato di danneggiamento era meramente assertiva, e che comunque l'incisione sulla porta di ingresso non costituisce danno strutturale, e, dall'altro, che il reato di ingiuria non era configurabile, in quanto, per l'integrazione della fattispecie, è necessaria non solo la presenza dell'offeso, ma anche la consapevolezza nell'agente di tale presenza.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza, l'avvocato Eugenio Aluffi, quale difensore di fiducia della IA, sviluppando tre motivi.
2.1. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si deduce, innanzitutto, che il Tribunale, provvedendo in sede di rinvio, ha condannato l'imputata alla pena di Euro 400,00 di multa, sebbene nel precedente giudizio di appello, attivato su impugnazione della sola imputata, la condanna era stata contenuta in Euro 300,00 di multa. Si deduce, inoltre, che anche la riqualificazione del fatto, ritenuto di danneggiamento fino al giudizio di cassazione, in termini, invece, di deturpamento di beni immobili ex art. 639, secondo comma, cod. pen. è avvenuta in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., poiché la nuova definizione giuridica ha determinato, per tale reato il superamento della competenza del giudice di primo grado: il reato di deturpamento previsto dall'art. 639, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non rientra nella competenza del giudice di pace.
2.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e, in particolare, degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 274 del 2000, e degli artt. 6, 21, 23, comma 1, e 24 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla mancata rilevazione dell'incompetenza per materia del giudice di primoM 2 grado in relazione al reato di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen., o comunque alla mancanza di motivazione in ordine all'eccezione proposta dalla difesa. Si deduce che, siccome il reato previsto dall'art. 639, secondo comma, cod. pen., è di competenza del tribunale, ossia di un giudice di competenza superiore del giudice di pace, che aveva emesso la decisione di primo grado, il giudice di appello, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., avrebbe dovuto pronunciare sentenza di annullamento della pronuncia di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Si deduce, inoltre, che la questione era stata espressamente prospettata e che nulla è detto sul punto nella motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Nel terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e, in particolare dell'art. 604 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione all'insussistenza del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che la riqualificazione del fatto da ingiuria a diffamazione è avvenuta: in assenza della individuazione degli «elementi costitutivi previsti dall'art. 595 c.p., a cominciare dalla comunicazione con più persone (ivi compresa l'individuazione di queste ultime)»; nonostante la persona offesa fosse in realtà presente (sebbene di ciò fosse all'oscuro l'agente); nonostante il fatto di diffamazione, come ritenuto, fosse diverso da quello di ingiuria, come contestato, con conseguente obbligo per giudice di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti a quest'ultimo, ex art. 604 cod. proc. pen. Si deduce, inoltre, che tutte le indicate questioni erano state espressamente prospettate e che, però, nessuna risposta alle stesse è stata offerta nella sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. La censura concernente il vizio di incompetenza, prospettata nei primi due motivi di ricorso in conseguenza della riqualificazione del fatto sub specie di deturpamento o imbrattamento di cose immobili, è infondata. Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio, nel prendere atto della necessità di riqualificare i fatti in contestazione a norma dell'art. 639, secondo comma cod. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 24 cod. proc. pen., perché emessa dal giudice di pace, ossia da unM 3 giudice incompetente per materia in ordine al reato in questione, e comunque avrebbe dovuto motivare sul punto. Invero, risulta corretto ritenere che la sentenza impugnata abbia ravvisato, pur implicitamente, la del reato di deturpamento sia sussistenza 0 imbrattamento di cose immobili. Ciò sia perché la decisione si richiama esplicitamente alla qualificazione che del fatto dà la Difesa, e la definisce corretta>>; sia perché lo stipite della porta di ingresso di un'abitazione fa corpo con la struttura edificata, e quindi, a norma dell'art. 811, primo comma, cod. civ. deve ritenersi «artificialmente [...] incorporato al suolo». Tuttavia, tale premessa non determina la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Innanzitutto, non ricorre alcun vizio di motivazione quando la decisione non spieghi le ragioni del rigetto di un'eccezione concernente l'asserita violazione di norme processuali, come, nel caso di specie, quelle sulla competenza, perché, in tal caso, il controllo della Corte di cassazione non è limitato alla motivazione, ma si estende alla decisione del giudice del merito: l'art. 606 cod. proc. pen. consente, infatti, la diretta denuncia con il ricorso per cassazione della violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado (così, in particolare, Sez. 5, n. 5087 del 15/03/1999, Mazzucca, Rv. 213194, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731). Quanto, poi, alla asserita violazione della norma processuale sulla competenza, deve osservarsi che l'attribuzione al Tribunale della cognizione per i delitti di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen. è effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore in data successiva al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio;
al giorno dell'esercizio dell'azione penale, giudice competente per il fatto oggetto dell'imputazione, anche se qualificato come deturpamento o imbrattamento di cosa immobile, era il giudice di pace. Opera, quindi, quanto meno, il principio della perpetuatio iurisdictionis (per questa spiegazione dell'intangibilità della competenza del giudice correttamente individuato al momento dell'esercizio dell'azione penale, nonostante l'intervento di successive modifiche, v. Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592). Né tale conclusione può essere messa in discussione sol perché al momento dell'esercizio dell'azione penale il fatto era stato diversamente qualificato. Invero, l'art. 597, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di «dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado», analogamente a quanto prevede, con riferimento ai poteri di quest'ultimo, l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen.. Detta «competenza», però, non può che essere quella esistente 4 al momento dell'esercizio dell'azione penale: in difetto di diversa ed espressa previsione normativa, la soluzione di escludere che una legge intervenuta quando il processo è già in corso abbia l'effetto di incidere sulla competenza risulta essere quella maggiormente in sintonia con il principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost., secondo cui «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», oltre che con il principio della ragionevole durata del processo.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta che la condanna per il delitto di diffamazione è avvenuta in assenza della individuazione degli elementi costitutivi previsti dall'art. 595 c.p., a cominciare dalla comunicazione con più persone [...] >>. Effettivamente, requisito essenziale per la configurabilità del delitto di diffamazione è che l'offesa dell'altrui reputazione avvenga «comunicando con più persone». Occorre, inoltre, che la comunicazione sia obiettivamente percepibile dai terzi come offensiva della reputazione di soggetti individuati o comunque individuabili. Nel caso di specie, il fatto è consistito nell'incisione sulle due porte di ingresso dell'abitazione della persona offesa delle parole "truffa" e "falsificazione". Non è però indicato nessun elemento per affermare che le scritte fossero accessibili ad una pluralità di persone, e quindi, che fosse configurabile una "comunicazione" a terzi. Inoltre, non può dirsi che dalla lettura delle parole "truffa" e "falsificazione", senza ulteriori specificazioni, eventuali terzi ipoteticamente raggiunti dalla "comunicazione" potessero desumere l'attribuzione della qualifica di "truffatore" e di "falsario" ad una persona individuata od oggettivamente individuabile. Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, il delitto di diffamazione implica l'offesa ad una persona determinata e non può, quindi, essere ritenuto sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (così Sez. 5, n. 51096 del 19/09/2014, Monacò, Rv. 261422, nonché Sez. 5, n. 10307 del 18/10/1993, Ramenghi, Rv. 195555). Nel caso di specie, le parole in questione, esprimendo concetti generali, e non essendo riferite a fatti specifici, non potevano essere collegate, di per sé, da un terzo ad una precisa persona tra quelle che risiedevano nell'immobile sulla cui porta era stata effettuata l'incisione, né erano tutti i componenti del nucleo abitativo. Al idonee ad implicare l'attribuzione della qualifica di "truffatore" o di "falsario" a 5 Accertata l'insussistenza della lesione alla reputazione di una persona determinata o comunque oggettivamente determinabile, segue l'assoluzione dell'imputata dal reato in questione perche il fatto non sussiste (in questo senso, v. Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352).
4. L'assoluzione dell'imputato dal reato di diffamazione, ed il rigetto del ricorso in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il delitto di deturpazione o imbrattamento di cose immobili, impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Imperia in diversa composizione, per la rideterminazione della pena. Resta così assorbito il primo motivo di ricorso, nella parte in cui, non infondatamente, lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena. Restano inoltre ferme le statuizioni civili adottate nella sentenza impugnata in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diffamazione perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti per la todeterminazione della pena al Tribunale di Imperia in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Corbo Have DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 MAG 2016 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U E Piera Esposito T R O C 60