Sentenza 18 ottobre 1993
Massime • 1
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di "insabbiamento" di un'indagine giudiziaria senza fare però specifico riferimento a singoli magistrati).
Commentari • 2
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- 2. Identificabilità della vittima di diffamazione (Cass., 51096/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/1993, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1993 |
Testo completo
1 0307 AL MASSIMARIO
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 18 ottobre
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1993
SEZIONE QUINTA PENALE SENTENZA
1488 composta da: n.
Bilardo presidente Luig dott.
V. Pandolfo consigliere REGISTRO GENERALE
1. dott. Guiseffre
2. dott. Franco Marrone consigliere n. 18063/93
Lucio Toth consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3. dott. UFFICIO COPIE
4. dott. Giorgio LATTANZI consigliere Rilasciata copia studio alSIG. LE PERA ha pronunciato la sequente sentenza per diritti L. 2000
18 NOV. 1993 il IL CANCELLIERE SENTENZA
sui ricorsi proposti da AN GH, nato il [...], e da
NI RI, nato il [...], CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
UFFICIO COPIE
Rilasciata gopha, At: avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 1° aprile 1993 al Ska. per/diritti L. 20
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso 'IL CANCELLIE udita nella pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio
LATTANZI
uditi per le parti civili i difensori avv.ti Marco ZANOTTI ed Elvio
FUSARO
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale dott. Filippo FIORE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte
di appello di Roma per nuovo giudizio udito il difensore degli imputati avv.to Giovanni LE PERA
AN HI ed NI RI hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° aprile 1993 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di HI per il reato di diffamazione a mezzo stampa e il proscioglimento di RI per amnistia dalla stessa imputazione.
A quanto risulta dalle sentenze di merito Vincenzo ZA, consigliere istruttore di Bologna, Giorgio Floridia, consigliere istruttore aggiunto,
Aurelia Del Gaudio e Sergio AS, giudici istruttori, avevano proposto querela nei confronti di AN HI e di NI RI, giornalista e direttore responsabile del giornale La Repubblica, per tre articoli pubblicati su questo giornale, nella cronaca di Bologna dei giorni 18, 19 e 22 marzo
1989, relativi alla c.d. avocazione da parte del procuratore della Repubblica di quella città e alla successiva formalizzazione dell'indagine istruttoria iniziata da un sostituto nei confronti di alcune persone appartenenti logge massoniche bolognesi. In seguito alla querela HI e RI erano stati ONE citati a giudizio per rispondere di diffazione aggravata a norma degli artt. 61 無
n. 10 c.p. e 13 1. 8 febbraio 1948, n. 47 e mentre il secondo era stato dic prosciolto per amnistia il primo, con le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante, era stato condannato alla pena di un milione di
RI. multa ed al risarcimento dei danni subiti dai querelanti, che si erano costituiti parte civile, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di lire
10.000.000 per ciascuno.
Secondo il tribunale la diffamazione era ravvisabile negli articoli del
19 e del 22 marzo 1989. Nel primo - come si legge nella sentenza - HI dopo aver asserito che non vi è motivo di dubitare delle assicurazioni fornite dal procuratore della Repubblica e dal consigliere istruttore sul fatto che l'inchiesta non verrà "insabbiata", così prosegue: "Ciò detto non si può non ricordare che nella storia di inchieste simili a quella di cui si sta parlando ci sono numerosi episodi che non incoraggiano alla fiducia. La stessa
2 'avocazione' dell'inchiesta dalle mani del giudice che l'ha avviata a quelle del suo superiore (più che legittima dal punto di vista procedurale) si è tramutata troppo spesso in una sorta di 'camera di decompressione', antistante quella di
'insabbiamento'. Non è qui il caso di ricordare clamorosi esempi di importanti inchieste bolognesi 'insabbiate' dopo questa prassi. Alcune sono riemerse solo di recente e non è utile riaccendere vecchie polemiche", per poi concludere
"...La risposta verrà dalle prossime scelte e dagli atti che compirà Palazzo di
Giustizia. Quelle scelte e quegli atti valuteremo per capire se l'inchiesta è entrata in sala di 'decompressione', anticamera della 'sala di insabbiamento',
oppure no">>
Nel secondo articolo il giornalista ha scritto: Valuteremo anche le prossime scelte e i prossimi atti per capire se l'inchiesta sia entrata in 'sala di decompressione', anticamera della 'sala di insabbiamento', oppure no>>.
Secondo il tribunale il giornalista con gli articoli in questione non ha parlato di un astratto pericolo ma ha proposto un ben più concreto dilemma: "stiamo a vedere se anche questa volta, come già più volte accaduto, l'inchiesta verrà insabbiata">>; ma non ha provato la verità dei fatti, cioè che in precedenza erano avvenuti "insabbiamenti". D'altro canto :
l'accusa coinvolgeva necessariamente tutti gli appartenenti all'ufficio, anche se non nominativamente indicati, in quanto facilmente individuabili nei magistrati componenti quell'ufficio, tutti potenzialmente responsabili dei presunti "insabbiamenti">>.
La corte di appello ha confermato la decisione di primo grado rilevando che HI nel contesto di un articolo pacato, pieno di domande lecite e doverose, di timori espressi senza forzature di toni, cade in un infortunio laddove afferma, parlando di "insabbiamenti", che non è il caso di citare "i non pochi esempi di inchieste bolognesi insabbiate" dopo la prassi dell'avocazione con successiva formalizzazione>>. La corte ha aggiunto Si
è parlato, sopra, di "infortunio", ma si badi bene, si intende parlare di infortunio giornalistico (notizia pubblicata senza i necessari rigorosi preventivi riscontri), e non di fatto involontario: nella fattispecie la notizia è stata volontariamente scritta e pubblicata, senza i preventivi riscontri, e, quindi, si è accettato il rischio che la stessa non corrispondesse a verità: di qui l'esistenza del dolo necessario per configurare il reato contestato, rispettivamente, agli imputati>>.
Con il ricorso per cassazione i ricorrenti, con quattro motivi, hanno sostenuto: 1) che nella specie doveva ravvisarsi la causa di giustificazione del diritto di cronaca, dato che in buona fede il giornalista si era collegato alle dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Bologna, che il 17 marzo
1989 nel corso di un'intervista ebbe ad affermare "... per carità ho detto che formalizzo non che il fascicolo finisce in un cassetto" ed anche
- -
"l'ufficio istruzione non è l'ufficio insabbiamenti">> ; 2) che gli articoli contenevano considerazioni di carattere generale sulle "avocazioni", senza alcun riferimento diretto od indiretto ai querelanti, e che non può ravvisarsi una diffamazione nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili
(Cass., Sez. V, 20 novembre 1991, Crescenti)>>; 3) che erano state respinte le richieste probatorie degli imputati dirette all'acquisizione degli atti di processi rimasti fermi per anni ed anni ed alcuni mai pervenuti a soluzione e tutti oggetto di pubbliche polemiche>>; 4) che il consigliere istruttore
ZA doveva ritenersi avesse rinunciato ad esercitare il diritto di querela,
perché aveva pregato la sig.ra CE alla presenza anche di altri
L giornalisti di porgere al HI i suoi complimenti per il contenuto dell'articolo e in particolare per la sua pacatezza ed obiettività>>.
Il secondo motivo, con il quale si sostiene l'insussistenza del reato, ha carattere logicamente prioritario ed è fondato.
I due articoli in questione concernevano un episodio giudiziario che aveva fatto molto discutere, perché era stato privato di una importante indagine istruttoria il sostituto che la stava conducendo ed era stata richiesta
4 l'istruzione formale. Lo stesso procuratore della Repubblica aveva ritenuto opportuno dare chiarimenti assicurando che non c'erano pericoli di
"insabbiamento" e HI negli articoli incriminati aveva analizzato i fatti ed aveva parlato delle preoccupazioni insite nella formalizzazione facendo riferimento, secondo un'opinione diffusa, a presunte prassi di
"insabbiamento", ma senza alcuna espressione che potesse collegare quelle prassi ai magistrati che avrebbero dovuto condurre nella specie l'istruzione formale. I due articoli anzi contenevano espressioni di apprezzamento nei confronti del consigliere istruttore ZA e della dottoressa Aurelia Del
Gaudio, che con una sensibilità che le fa onore e che assieme a lei onora il suo genitore massone, ha respinto l'inchiesta per evidenti ragioni di
...
opportunità>>, mentre degli altri due querelanti non faceva alcun cenno. Non vi erano insomma nei due articoli espressioni offensive collegate al processo in questione, e la stessa sentenza impugnata riconosce che HI aveva in effetti scritto un "pezzo" pacato, non mirante a far notizia, come suol dirsi, od a creare artificiosa tensione ed attenzione>>. Le espressioni offensive riguardavano il passato, in quanto davano a vedere che c'erano state in precedenza delle inchieste bolognesi insabbiate>>, e secondo i giudici di merito, mancando la prova di questi "insabbiamenti", era configurabile una responsabilità del giornalista per diffamazione nei confronti di tutti i magistrati che facevano parte dell'ufficio istruzione di Bologna.
Questa tesi non può essere condivisa.
Dire che in un ufficio giudiziario sono state commesse delle irregolarità non significa attribuire queste a tutti i magistrati che hanno fatto parte dell'ufficio e quindi offendere la reputazione di tutti. E' vero il contrario: si denunciano sempre più di frequente condotte non corrette di magistrati e non di rado le denunce provengono dall'interno della stessa magistratura, ma esse non significano, e tanto meno vogliono significare, che la magistratura nella sua totalità o in un tutta una sua articolazione è censurabile. Quindi il riferimento agli "insabbiamenti" avvenuti in un ufficio giudiziario (e l'accusa
5 per alcuni uffici è stata diffusa e ripetuta) non può considerarsi offensivo per i singoli magistrati dell'ufficio, quando - come è avvenuto nel caso in esame -
nessuno specifico collegamento è dato fare tra questi magistrati e gli asseriti
"insabbiamenti".
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. V, 20 novembre 1991, Crescenti, in Cass. pen., 1993, p.
297, n. 165; Sez. V, 24 novembre 1987, RI, ivi, 1989, p. 583, n. 509;
Sez. VI, 24 aprile 1972, Zallone, ivi, 1973, p. 994, n. 1277), e poiché nel caso in esame nessuna individuazione è possibile deve concludersi che il reato di diffamazione non può essere configurato.
Pertanto deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla nei confronti di AN HI e di
NI RI senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Roma 18 ottobre 1993
Il presidente Bim Il consigliere eştensore
... mom
DEPOSITATA IN CANCELLERIA JL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise toujuixe add 15 NOV. 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
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