Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva inflitto, per i fatti di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, una pena unitaria, implicitamente ma inequivocabilmente individuata mediante il descritto meccanismo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 49127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49127 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
49 127-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/12/2017 -Presidente - Sent. n. sez. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO 1417/2017 Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO - REGISTRO GENERALE ALDO ESPOSITO N.336/2017 FRANCESCO CENTOFANTI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LV nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso per Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore ✓ Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 30 gennaio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede che, all'esito di giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, aveva condannato ES MA alla pena di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 6.200 di multa per i reati, unificati per la continuazione, di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. in pregiudizio di IA ES (capo a), di porto illegale di una pistola Beretta calibro 7,65 ex artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (capi ed e), di omessa custodia di armi ex art. 20 L. n. 110 del 1975 (capo f) e di abusiva detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen. (capo g). Fatti commessi sino al 29.6.2012. intrinsecamente attendibili le1.1 La sentenza d'appello riteneva dichiarazioni della persona offesa: secondo il racconto della donna, l'imputato - che non aveva accettato la sua decisione di porre fine alla loro relazione sentimentale-, divenuto ancora più geloso e possessivo, aveva iniziato a perseguitarla con una lunga serie di atti molesti ed intrusivi nella sua vita privata, consistiti in continue telefonate anche anonime, invio di messaggi, richieste di incontri, pedinamenti, appostamenti, minacce con l'uso di una pistola, atti puntualmente denunciati in data 29.6.2012 subito dopo l'ennesima, grave aggressione intimidatoria. La Corte territoriale, condividendo le valutazioni del primo decidente, valorizzava la genuinità della testimonianza della ES che si era limitata a descrivere le condotte intrusive e aggressive patite;
la veridicità delle intrusioni persecutorie aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei congiunti della parte lesa (i figli e la sorella), nonché nel rinvenimento nel box del MA, della pistola cal. 7,65, illegalmente portata in due occasioni per minacciare l'ex compagna;
riteneva le condotte descritte dalla vittima idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. per la loro invasività, ripetitività e capacità di determinare stress e paura;
affermava omesse le doverose cautele nella custodia dell'arma e delle munizioni e corretta la quantificazione della pena per il reato di porto illegale di arma comune da sparo, determinata alla stregua della riduzione prevista dall'art. 7 L. n. 895 del 1967. 2. Per la cassazione della decisione di appello ha proposto ricorso personalmente l'imputato, deducendo tre motivi di doglianza. 1 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge (artt. 530 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità pur a fronte di un contesto probatorio incerto e contraddittorio. Il giudizio di colpevolezza era stato fondato esclusivamente sul narrato della presunta parte lesa, non oggetto di un doveroso vaglio critico rinforzato;
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, le dichiarazioni della persona offesa non avevano trovato valido e puntuale riscontro esterno nelle informazioni degli altri testi, i quali non avevano assistito ai fatti lamentati, ma solamente riferito de relato la ricostruzione prospettata dalla ES;
nemmeno poteva ritenersi valido riscontro il ritrovamento e sequestro dell'arma, regolarmente detenuta, essendone l'effettiva disponibilità circostanza pacifica e nota a tutti i conoscenti e familiari dell'imputato; né era stato spiegato perché il ricorrente era stato ritenuto autore delle telefonate anonime, nessun accertamento essendo stato condotto sulla loro effettiva ricezione, sulla frequenza e sul numero chiamante;
nonostante gli episodi di minaccia aggravata dall'uso dell'arma fossero stati, in tesi, eseguiti in luoghi pubblici e in pieno giorno, nessuno dei probabili testi oculari aveva allertato la locale forza pubblica. Per tutti questi motivi appariva evidente la violazione dell'inderogabile canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 20 L. n. 110 del 1975. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente il difetto di diligenza nella custodia dell'arma, benchè la stessa fosse custodita all'interno di un box nell'esclusiva disponibilità del MA;
avevano erroneamente posto a carico dell'imputato l'onere di provare il fatto negativo del mancato accesso nel locale da parte di terzi, trascurando peraltro di considerare che non grava sul detentore di arma l'obbligo di adottare misure di difesa antifurto, mentre l'inidoneità concreta delle modalità di custodia avrebbe potuto essere rilevante, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi contemplata dall'art. 20 bis della legge citata.
2.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui alla 1. n. 865 del 1967, art.
7. Nella determinazione della pena per i reati ex art. 4 L. n. 895 del 1967 il primo decidente non aveva operato la riduzione di un terzo prevista per le armi comuni da sparo, mentre la Corte di appello aveva liquidato la relativa censura, limitandosi ad affermare che la quantificazione della pena era stata operata tenendo conto della contestazione, nella quale la disposizione in parola era stata già correttamente evocata. 2 Considerato in diritto Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato nei limiti che si diranno.
1. Al limite dell'ammissibilità e, comunque, quanto meno infondato è il primo motivo. I giudici del merito hanno puntualmente motivato, con argomentazioni logiche e coerenti, il giudizio in ordine alla credibilità, alla genuinità e all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non necessitano di riscontri esterni e possono essere poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, anche quando e non è questo il caso in esame- la parte offesa sia costituita parte civile, necessitando soltanto di una più penetrante e rigorosa verifica (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214); hanno congruamente valorizzato la natura obiettiva delle dichiarazioni accusatorie, prive di acredine verso l'imputato ma solo descrittive dei comportamenti dallo stesso ripetutamente tenuti e sfociati in almeno due occasioni (il 24 aprile e il 29 giugno 2012) in violente aggressioni, essendo stata la ES pedinata dal MA che l'aveva afferrata per un braccio, le aveva puntato una pistola al volto, aveva tentato di strangolarla, l'aveva minacciata di morte e si era allontanato solo quando si era avveduto dell'arrivo di terze persone. Hanno, poi, esaminato i contributi informativi offerti dai congiunti della vittima a conoscenza dei fatti non solo de relato, per aver raccolto le confidenze e gli sfoghi della parte lesa, ma per aver personalmente constatato i pedinamenti, le continue telefonate anonime che giungevano sull'utenza telefonica domestica e taluni (IZ PP e IZ NU) per aver direttamente interloquito con il MA, raccogliendone le ammissioni e le false rassicurazioni. E, a fronte della obiettiva e significativa convergenza dei dati di natura dichiarativa, hanno ritenuto accertata la serie di condotte intrusive realizzate dall'imputato che avevano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, determinando un progressivo accumulo di disagio degenerato nello stato di prostrazione psicologica direttamente percepito dai suoi familiari. A tali rilievi il ricorrente oppone argomenti in punto di fatto che non contrastano in modo rituale il discorso giustificativo della decisione;
le censure formulate, neppure autosufficienti perché fondate su brani estrapolati dal contesto delle dichiarazioni, lungi dal dedurre un reale travisamento della prova, che postula l'apprezzamento errato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello emergente dagli atti, si risolvono in un discorso confutativo sul significato della prova 0 di mera contrapposizione argomentativa e non assumono valore dirimente sul piano logico, nemmeno quando lamentano 3 presunti deficit investigativi ovvero la valorizzazione di circostanze pacifiche e note, quale quella della regolare detenzione della pistola, utilizzata per implementare l'efficacia intimidatoria delle azioni. Potendosi solo aggiungere che l'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa e delle altre fonti testimoniali costituisce una tipica questione di fatto che non è sindacabile né suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, in presenza di una motivazione logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali, come quella conforme delle due decisioni di merito.
2. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La L. n. 895 del 1967, art. 7 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 14) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo, anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All'autonomia della previsione normativa corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra (tra molte, Sez. 1, n. 9731 del 12/05/1998, Todaro, Rv. 211324; Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248664). Pertanto correttamente si è inflitta per i fatti di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7, in esame, una pena unitaria, implicitamente ma evidentemente individuata mediante tale meccanismo.
3. Meritevole di accoglimento, è, invece, il secondo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 20 L. n. 110 del 1975 sulle sole circostanze del rinvenimento della pistola, regolarmente denunciata, nel box di proprietà del MA, riposta all'interno di un armadio non chiuso a chiave e privo di idoneo sistema di sicurezza. La sentenza di primo grado sul punto ha così motivato: "risulta provato che la custodia dell'arma, pur legalmente detenuta, non fosse assicurata con la dovuta diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. La pistola, infatti, si trovava all'interno di un mobile di legno privo di chiusura e facilmente accessibile a chiunque (...). La particolare diligenza imposta dall'art. 20 (...) non può ritenersi in questo caso osservata atteso che l'arma, pur conservata nel box auto nella disponibilità dell'imputato, era immediatamente accessibile ad eventuali intrusi, essendo custodita con modalità facilmente eludibili"; e la sentenza qui impugnata, nel disattendere i rilevi critici dell'appellante, ha rimarcato come non fosse stata fornita prova "circa il fatto che nel garage non entrava altro soggetto oltre l'impugnante, circostanza che avrebbe eventualmente potuto giustificare la mancanza di cautela nella custodia dell'arma e delle cartucce". 4 Nella ricostruzione in punto di fatto della condotta entrambe le sentenze non hanno efficacemente e logicamente giustificato il giudizio espresso quanto alle modalità di custodia dell'arma. Invero, l'affermata mancanza di diligenza non ha tenuto conto della circostanza, acquisita e incontroversa, relativa alla chiusura del box, risultato essere nell'esclusiva disponibilità dell'imputato che ne deteneva le chiavi di accesso;
e a tal fine non rileva dunque che l'armadio non fosse stato chiuso a chiave o che non fosse dotato di altro meccanismo di sicurezza, perché il prelievo avrebbe richiesto l'ingresso nel garage ove era collocato, evento che soltanto un malintenzionato, penetrato occultamente, avrebbe potuto compiere, superando però quegli accorgimenti adottati, da ritenersi conformi ai doveri di diligenza esigibili dal privato, legittimo detentore di armi. Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, cui il Collegio presta convinta adesione, l'art. 20 della legge nr. 110/75 non individua specifiche modalità di conservazione, indicate come obbligatorie a carico del legittimo detentore, che non sia collezionista o rivenditore di armi né destinatario degli specifici obblighi imposti dalla diversa disposizione dell'art. 20-bis della stessa legge che esige nella custodia delle armi le cautele necessarie ad impedirne l'agevole impossessamento da parte di persone minori di anni diciotto, parzialmente incapaci, tossicodipendenti o impedite nel maneggio, ma demanda al giudice di volta in volta di verificare se nelle concrete circostanze di fatto l'obbligo di custodia delle armi sia stato diligentemente adempiuto, per cui, in assenza dell'indicazione di specifiche condotte da tenere, tale obbligo dovrà ritenersi assolto quando siano adottate le cautele che in quelle contingenti situazioni di fatto siano esigibili da persone di normale prudenza secondo il criterio dell' "id quoad plerumque accidit". La questione riguarda quindi un accertamento di fatto che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato conducibile nel giudizio di legittimità. Va ricordato a livello esemplificativo che, in sede di applicazione della norma, si è ritenuto corretta e rispettosa degli obblighi di legge la condotta del detentore quando le armi erano state riposte in luogo chiuso all'interno dell'abitazione o di sue pertinenze, cui non era consentito l'accesso indiscriminato a chiunque, né in modo immediato a chi frequentava la casa, "non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge" (Sez. 1, n. 7154 del 14/12/1999, Cariello, Rv. 214960; Sez. 1 n. 15541 del 19/3/2004, PG in proc. Sallicandro, Rv. 227934; Sez. 1, n. 46265 del OP 5 6/10/2004, Aiello, rv. 230153; Sez. 1, n. 8027 del 25/1/2011, Cavallaro, Rv. 249840; Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, Arconte, rv. 254703). Si è quindi affermato che, una volta esclusa l'immediata accessibilità all'arma, per impedire che eventuali malintenzionati possano entrarne in possesso dovrebbero essere adottate cautele eccezionali, quali il riporla in cassaforte o all'interno di armadi blindati, unici strumenti in grado di offrire maggiore sicurezza di impenetrabilità, ma la cui installazione non può essere pretesa nella situazione di un privato detentore. Nel caso di specie è pacifico che la pistola fosse custodita all'interno del garage di esclusiva proprietà dell'imputato, dotato di regolare chiusura della porta di accesso con serratura, né era visibile perché riposta all'interno di un armadio, sicché le cautele predisposte, alla luce del superiore consolidato indirizzo, adempivano sufficientemente gli obblighi imposti dalla normativa, mentre nessun nuovo argomento è indicato nella sentenza impugnata per modificare detto orientamento.
4. Alla stregua di quanto precede la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in parte de qua, perché il fatto non sussiste nonché in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, essendo la causa estintiva venuta a maturazione, in assenza di utili sospensioni, alla data del 29.06.2017. La pena inflitta va conseguentemente decurtata delle frazioni riferibili ai capi f) e g) di rubrica, nella misura complessiva di giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo f) della rubrica perché il fatto non sussiste e al capo g) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena ad essi riferibile pari a giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017 consigliIl Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Francesco IA Silvio Bonito steltip five % DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 OTT 2018 IL CANCELLIERE 6 FA LL