Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 49127
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Sentenza 21 dicembre 2017

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L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva inflitto, per i fatti di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, una pena unitaria, implicitamente ma inequivocabilmente individuata mediante il descritto meccanismo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 49127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49127
    Data del deposito : 21 dicembre 2017

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