Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
La mancanza del contrassegno Siae non può valere come indizio dell'abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi relativi. (Fattispecie relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha "ripenalizzato" la mancanza del contrassegno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 04/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2318
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 9742/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AO, N. IL 10/06/1962;
avverso la sentenza n. 1911/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per correzione dell'errore materiale in ordine alla determinazione della pena. Inammissibilità nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19 settembre 2007, il Tribunale di Genova ha ritenuto AG SA responsabile dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c e d (per avere detenuto CD musicali privi del contrassegno Siae e illecitamente riprodotti), art. 474 c.p. (per avere detenuto per vendere merce con marchi contraffatti), art. 648 c.p. (per avere acquistato gli oggetti specificati nei due primi delitti) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
In esito allo appello, la Corte territoriale di Genova, con sentenza 3 novembre 2010, ha assolto l'imputato dal reato ex art. 474 c.p. ed ha eliminato la relativa pena.
Per l'annullamento della sentenza, il AG ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la contraffazione dei CD è stata ritenuta per la mera circostanza della assenza del timbro Siae;
- che la Corte, dopo averlo assolto per il reato ex art. 474 c.p., non ha ridotto la pena per quello di ricettazione.
La prima censura del ricorrente pone questioni di diritto che non sono state affrontate dalla Corte di Appello.
La Corte di Giustizia della TÀ UR (con sentenza emessa a sensi dell'art. 234 del Trattato CEE l'8 novembre 2007 nel procedimento C- 20/05, Schwibbert) ha preso in esame la compatibilità della normativa italiana, che prevede la apposizione del contrassegno Siae, con la direttiva UR 83/189/CEE che ha instituito una necessaria procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche. I Giudici europei hanno rilevato che l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere di arte figurativa il marchio Siae in vista della loro commercializzazione costituisce una regola tecnica che avrebbe dovuto essere notificata ( ma non lo è stata) dalla Italia alla Commissione della TÀ UR al fine di verificare la compatibilità del suddetto obbligo con il principio di libera circolazione delle merci.
La Corte UR ha concluso rilevando che la regola tecnica, in caso di mancata comunicazione alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti dei privati e le relative norme interne devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
A sensi dell'art. 164 del Trattato CEE, l'interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità ( giurisdizionali o amministrativa) degli Stati membri anche ultra partes. Benché la sentenza dei Giudici europei sia limitata allo oggetto della causa principale, questa Corte ne ha esteso le conclusioni a tutte le disposizioni normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae su ogni tipi di supporto di opere tutelate dal diritto di autore.
Di conseguenza, la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti privi del marchio ( per l'epoca antecedente al 21 aprile 2009 quando è stata perfezionata la procedura della notifica della regola tecnica alla Commissione CEE).
Rimane vietata, anche dopo la sentenza Schwibbert, qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione, contraffazione delle opere di ingegno;
il principio enucleato nella detta decisione riverbera i suoi effetti non solo sulla ipotesi prevista dalla L. n. 633 del 1941 all'art. 171 ter, comma 1, lett. d, ma anche su quella sub e della norma. In relazione a questa ultima fattispecie, i Giudici hanno concluso per la integrazione del reato, e provata la contraffazione, avendo come referente la mancanza del contrassegno Siae. Questa carenza non può valere come indizio della abusiva duplicazione o riproduzione essendo la inopponibilità ai privati dello obbligo di apposizione del contrassegno (sino alla avvenuta comunicazione) tale da privarlo del valore, ordinariamente attribuitogli, di garanzia della originalità dell'opera (Sez. 3 sentenze 1073/2010, 44892/2009, 27109/2008, 21579/2008). Il Collegio condivide e recepisce le conclusioni delle ricordate sentenze pur consapevole di un differente orientamento giurisprudenziale che reputa la mancanza del contrassegno come sintomo della abusiva duplicazione (Sez,3 sentenze 34266/2008, 27764/2008, 13816/2008, 128/2008); la tesi non è condivisibile perché continua sostanzialmente a ritenere che la marchiatura Siae sia esigibile e non tiene conto che i privati non possono subire alcun pregiudizio per avere tenuto una condotta non conforme ad una norma ad essi non opponibile. Concludendo, si rileva che manchi la prova della abusiva duplicazione dei supporti per cui la condotta dell'imputato non può essere sussunta nell'ipotesi di reato prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c.
Venute meno le violazioni alla legge sul diritto di autore, cade il presupposto normativo per ritenere configurabile la ricettazione. Di conseguenza, la decisione in esame deve essere annullata senza rinvio, in ordine ai residui reati, perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza, in relazione ai residui reati, perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012