Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre).
Commentari • 5
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 ottobre 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La prima delle disposizioni censurate …
Leggi di più… - 2. legittimo l’art. 20 sulla custodia delle armiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2026
2. Le questioni di costituzionalità sollevate: tassatività, difesa e prevedibilità della norma Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l'organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo …
Leggi di più… - 3. Armi da fuoco in casa: la corretta custodiaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 ottobre 2025
- 4. Nessun obbligo di antifurto se si detengono armi (Cass. 13570/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
- 5. Condannato per omessa custodia il proprietario dell'arma usata per un suicidio (Cass. 29849/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46265 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE RG - Consigliere - N. 1024
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 15003/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI RG, n. il 17 agosto 1965;
contro la sentenza 2 dicembre 2003 del TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. VITTORIO MELONI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 2 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia ha dichiarato AI GI colpevole della contravvenzione di cui all'art. 20 cpv. legge n. 110/1975 (per non avere custodito con la necessaria diligenza due fucili da caccia collocati sopra un armadio nella camera da letto dell'abitazione, in Forio d'Ischia il 14 agosto 1991) e lo ha condannato alla pena di 100 euro di ammenda.
Ha proposto ricorso l'AI deducendo illogicità della motivazione in punto insufficienza delle cautele utilizzate nella custodia delle armi (riposte sopra un armadio all'interno di una abitazione dotata di porte blindate e inferriate alle finestre), anche il relazione alla circostanza che erroneamente nel capo di imputazione si afferma che le stesse furono sottratte da ignoti (mentre, in realtà, vennero consegnate alla polizia, nel corso di perquisizione, dalla propria convivente).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, "l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" (Cass., sez. 1, 21 gennaio - 18 febbraio 2000, Romeo, riv. n. 215211) e, in applicazione di tale principio, sono state ritenute cautele sufficienti la custodia delle armi "in un armadio e in una valigia posta sotto lo stesso all'interno di una abitazione munita soltanto dei normali mezzi di chiusura" (Cass., sentenza citata), "sopra un armadio" (Cass,, sez. 1, 14 dicembre 1999 - 20 gennaio 2000, Cartello, riv. n. 214960), "in un appartamento chiuso a chiave e sull'alto di un armadio" (Cass., sez. 3, 12 gennaio - 22 febbraio 1996, Depetro, riv. n. 203840), "all'interno della camera da letto di un'abitazione occupata solo da due persone adulte" (Cass., sez. 1, 8 - 30 maggio 2003, pubblico ministero in procedimento Conti, riv. n. 225329). Nessun nuovo argomento è indicato nella sentenza impugnata per modificare detto orientamento. Alla stregua di quanto precede la sentenza del Tribunale di Napoli deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004