Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46265
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46265
Data del deposito : 6 ottobre 2004

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