Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2012, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 13/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1058
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. - rel. Consigliere - N. 18968/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC AT N. IL 15/03/1939;
avverso la sentenza n. 1107/2007 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 03/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 3/6/2011, dichiarava AR TO colpevole del reato di cui alla L. n.110 del 1975, art. 20 e lo condannava alla pena di Euro 516,00 di ammenda.
La pistola dell'imputato era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria sopra un armadio in legno, sito nella camera da letto dello stesso, privo degli elementari requisiti di sicurezza. La circostanza era stata confermata in dibattimento da un maresciallo dei carabinieri: l'arma era posta sopra l'armadio, avvolta semplicemente in un panno;
ad essa si giungeva salendo su una sedia, così da raggiungere il piano su cui la pistola era appoggiata;
il caricatore era inserito, ma non vi era colpo in canna.
2. Il difensore dell'imputato proponeva appello per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione: la sentenza aveva avallato l'accusa ignorando totalmente i rilievi difensivi;
in particolare, la camera da letto dell'AR era chiusa a chiave e nessuno poteva accedervi;
nell'abitazione viveva solo la figlia trentacinquenne dell'imputato; l'abitazione si trovava al quarto piano ed era difficilmente accessibile, ne' era frequentato da estranei. In base al dettato di questa Corte, l'obbligo di diligenza dell'arma era stato adempiuto.
L'appellante concludeva perché la Corte d'appello di Reggio Calabria assolvesse l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
La Corte territoriale, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO
La L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".
Tale obbligo - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. (Sez. 1, n. 47299 del 29/11/2011 - dep. 20/12/2011, Gennari, Rv. 251407).
Nel caso di specie, è pacifico che la pistola fosse custodita - in realtà nascosta - sopra un armadio, in un luogo cui si poteva accedere solo salendo su una sedia: tenuto conto del fatto che nell'abitazione vivono solo l'imputato e la figlia trentacinquenne e che essa non è frequentata da minorenni (in presenza dei quali l'obbligo di custodia è rafforzato e la omessa custodia è autonomamente sanzionata dalla citata Legge, art. 20 bis), l'obbligo è palesemente adempiuto, tenuto conto che l'abitazione (e, forse, anche la camera) è dotata di regolare chiusura delle porte con serrature: non sussiste, in effetti, per il privato cittadino alcun obbligo, discendente dalla norma menzionata, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione. La modalità specifica di custodia adottata dall'imputato, del resto, è stata più volte ritenuta idonea (Sez. 1, n. 7154 del 14/12/1999 - dep. 20/01/2000, Cariello, Rv. 214960; Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004 - dep. 29/11/2004, Aiello, Rv. 230153; Sez. 3, n. 76 del 12/01/1996 - dep. 22/02/1996, Depetro, Rv. 203840): essa, infatti, sottrae l'arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che frequentano l'abitazione e non è immediatamente accessibile da parte di malintenzionati, penetrati nello stabile, considerando che, nei confronti di questi ultimi, soltanto l'adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.) può dare maggiore garanzia circa una maggiore difficoltà di accesso all'arma, comunque mai impossibile.
La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013