Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2012, n. 6827
CASS
Sentenza 13 dicembre 2012

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L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2012, n. 6827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6827
Data del deposito : 13 dicembre 2012

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