Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 15541
CASS
Sentenza 19 marzo 2004

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Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 15541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15541
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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