Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 15541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15541 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19.03.2004
Dott. MARCHESE NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1439
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 07713/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
nei confronti di:
1) DR IO N. IL 25/12/1954;
avverso SENTENZA del 22/10/2002 GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza del 22 ottobre 2002, il gip del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi assolveva DR NI dal reato di omessa custodia di un fucile da caccia (art. 20 legge n. 110/75) perché il fatto non sussiste, sul rilievo che l'imputato custodiva l'arma all'interno del proprio garage, e quindi sotto la sua signoria, e non vi erano elementi per ritenere che il garage fosse frequentato ed accessibile da chiunque, con possibilità di perdere in taluni momenti il controllo dell'arma legalmente posseduta. Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Napoli, il quale deduce, sotto il profilo della errata applicazione della legge penale, che le modalità della custodia adottate dall'imputato non erano sufficienti ad evitare la possibilità che terzi, in ciò compresi i familiari, potessero impadronirsi del fucile. Secondo il PG ricorrente, non era ipotizzabile che l'imputato fosse costantemente presente nel locale in cui aveva custodito l'arma, sicché era da escludere che essa si trovasse sotto la sua diretta signoria, potendo essere agevolmente portata via da chiunque fosse entrato nella stanza.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere quindi rigettato. Ed invero non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto all'interno del proprio garage, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-b/s della stessa legge (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1999, n. 7154, Cariello, in Cass. pen. mass. ann,, 2000, n. 1536, p. 2744; Id., Sez. 1^, 17 dicembre 1996, Baldinotti, con riferimento ad un'arma regolarmente denunciata ma lasciata dal proprietario sopra un armadio della casa dalla quale egli si sia allontanato e sia stata sottratta da ignoti;
Id., Sez. 1^, 19 dicembre 1994, Rossi, secondo cui il generico dovere di massima diligenza nella custodia della armi posto a carico di chiunque le detenga legittimamente non va confuso con quello specifico di adottare misure efficienti antifurto).
P.Q.M.
Visti gli artt.^606, 616 c.p.p.. Rigetta ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004