Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 7154
CASS
Sentenza 14 dicembre 1999

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Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione ne' rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.

Commentario1

  • 1Nessun obbligo di antifurto se si detengono armi (Cass. 13570/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 7154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7154
Data del deposito : 14 dicembre 1999

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