Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione ne' rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.
Commentario • 1
- 1. Nessun obbligo di antifurto se si detengono armi (Cass. 13570/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 7154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7154 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 14.12.1999
1. Dott. Gian Vittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Camillo LOSANA " N.7154
3. " Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio ES " N.26753/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE VA, nato a [...] il [...]; IE CE, nato ivi il 6.7.1922;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 11.12.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dai Cariello avverso il decreto di convalida del sequestro di armi operato a loro carico dai Carabinieri, datato 16.10.1998. Per quanto ancora qui rileva, osservava il Tribunale che il reato ipotizzato al riguardo era quello previsto dall'art. 20 della legge n. 110/1975, la cui astratta configurabilità fermi restando i poteri di definitivo accertamento riservati alla sede di merito appariva evidente nella specie, essendo i fucili sequestrati conservati nell'abitazione del Cariello semplicemente su un armadio e quindi in condizioni di insufficiente cautela.
Aggiungeva il Tribunale che era infondata la tesi difensiva, secondo la quale il decreto di convalida (essendo avvenuto il sequestro il 15.10.1998) era tardivo, in quanto, pur datato 16.10.1998 era privo della data di deposito e l'unico riferimento cronologico era l'attestazione di conformità delle copie all'originale, resa il 23.10.1998, dal momento che non era stata fornita alcuna prova documentale che il deposito sarebbe in effetti avvenuto sotto tale data.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, i Cariello, che denunciavano:
- col primo motivo di ricorso, inefficacia della misura, giacché l'ordinanza di riesame era stata depositata il 14.12.1998, ossia oltre il decimo giorno dall'arrivo degli atti al Tribunale (avvenuto il 3.12.1998). Nè in contrario poteva valere il principio della sufficienza del dispositivo, giacché in tal caso si disapplicherebbe sostanzialmente una norma comprovante l'inefficacia, della misura;
- col secondo motivo, errata applicazione di legge. Ancorché datati 16.10.1998, i decreti di convalida erano stati depositati solo il 23.10.1998, come emergeva dall'attestazione di conformità resa dalla cancelleria;
e poiché la data del provvedimento del magistrato, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, deve intendersi non quella della materiale compilazione dell'atto ma del suo deposito, era evidente la tardività della convalida stessa;
- col terzo motivo, analogo vizio in punto di fumus commissi delicti. Appariva insussistente, ictu oculi, l'impugnazione mossa ai ricorrenti, alla stregua delle resultanze degli stessi verbali di sequestro. Il Tribunale, allora, non avrebbe dovuto trincerarsi dietro il controllo formale della sussistenza dell'accusa, ma procedere ad una valutazione di congruità della fattispecie rispetto al paradigma normativo, al fine di verificare la sussumibilità del caso concreto al medesimo, tenendo conto delle indicazioni fornitegli dalla difesa. Dalle quali l'adempimento del dovere di diligente custodia delle armi usciva dimostrato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È vero che gli atti processuali inviati dall'autorità procedente pervennero al Tribunale del riesame il 3.12.1998 e che l'ordinanza venne depositata (non v'è in atti la minima traccia che vi sia stato separato deposito fra dispositivo e motivazione del provvedimento impugnato) il 14.12.1998 - ovvero oltre il decimo giorno dalla ricezione, ma nella specie deve escludersi che operi il meccanismo di perdita dell'efficacia dell'ordinanza disposto dall'art. 309 c. 9 e 10 c.p.p. (richiamato dall'art. 324 c. 7), dal momento che il
13.12.1998 era domenica e quindi il termine in questione era prorogato al giorno seguente, non festivo, per la regola generale introdotta dall'art. 172 c. 3 c.p.p., applicabile anche in subiecta materia (cfr. Sez. VI, 1.12.1995, n. 4571). Il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito nel terzo, che fondatamente contesta la sussistenza del fatto-reato, come presupposto per l'emissione della misura cautelare in esame. È vero che - tanto nel sequestro probatorio quanto in quello preventivo, entrambi collegati ad esigenze di accertamento e prevenzione processuale - per l'emissione non e necessaria l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, bastando invece la ricorrenza di elementi tali da configurare l'esistenza di un reato e, quindi, la necessità processuale di provvedere alla cautelare acquisizione (cfr. Sez. I, 3.10.1997, n. 5545); ma nel caso in esame una corretta esegesi della norma incriminatrice evocata dalla misura cautelare disposta, conduce a inconfigurabilità del reato contestato.
L'art. 20 della legge n. 110/1975 finalizza l'obbligo della diligente custodia delle armi a ragioni di tutela della sicurezza pubblica;
deve ritenersi che un soggetto privato, autorizzato alla detenzione di fucili da caccia (come nella fattispecie) realizzi le finalità della legge colla custodia in casa, contatti esterni di tipo ordinario (questa Corte ha già escluso che sussista l'obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in appartamento: cfr. Sez. I, 4.11.1999, n. 938), dai quali deriverebbe il pericolo per la sicurezza pubblica, in relazione alla incontrollata disponibilità di armi. Nè varrebbe, in contrario, obiettare che la semplice custodia casalinga (nella specie, dall'ordinanza impugnata emerge che le armi erano tenute sopra un armadio) potrebbe rivelarsi inefficace nei confronti di persone minorenni, incapaci, imperite giacché in tal caso ricorre l'altra previsione normativa, quella cioè dell'art. 20 bis della stessa legge, che però qui non è in contestazione e che, comunque, richiederebbe l'effettivo impossessamento delle armi da parte dei soggetti indicati (così Sez. I, 22.10.1999, n. 906). Ed allora, esclusa la configurabilità del reato quale presupposto della misura cautelare, deve annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, il decreto di convalida in atti.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro in data 16.10.1998.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre l999.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2000