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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa discussione, mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
IN LA ed IC Di BO, come da incarico in atti.
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., e, per essa in veste di mandataria, ( ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione deve essere accolta, entro i limiti e per le seguenti ragioni.
2. Dalla documentazione prodotta (cfr., in part., copia della visura storica camerale della
, viene obbiettivamente e, anche ai fini di cui all'art. 2504 bis Controparte_3
c.c., incontestabilmente emergendo una duplice fusione per incorporazione (vicenda che
-come noto- istituisce una successione universale inter vivos della incorporante nel patrimonio della compagine incorporata): i) la prima, risalente al 18 dicembre 2013, in forza della quale la Neos Finance S.p.A., originaria società finanziatrice (v. copia del
“modulo di richiesta di finanziamento (prestito personale)” n. 3049051, del “15/09/11”, fonte del credito pecuniario per cui è lite, e intercorso tra la finanziatrice Neos Finance
S.p.A. e gli odierni opponenti, in veste, l'uno, di “cliente” e, l'altra, di “coobbligato”), veniva incorporata nella ii) la seconda operazione straordinaria, Controparte_4 rimontante al 20 dicembre 2013, in virtù della quale la appena detta Controparte_4 veniva incorporata nella
[...] Controparte_3
3. Successivamente, mercè contratto di cessione di crediti in blocco del 30 ottobre 2017
(negozio richiamato, non già [come erroneamente sostenuto nel ricorso per d.i.] in G.U.
1 del 5 ottobre 2021, bensì -correttamente- in G.U. dell'11 novembre 2017) il credito veniva ceduto dalla (“venditore”) alla Controparte_3 Controparte_5
(“acquirente”) (v. doc. n. 11, all. alla comparsa costituzione, recante un elenco nominativo di debitori e relativo ammontare del nummario, sotto il titolo di “allegato
2.1 – Elenco dei crediti – sez. A – Segmento A”, documento corrispondente a quello espressamente richiamato tra le “Definizioni” di cui al detto contratto di cessione del 30 ottobre 2017).
4. Sicché, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, stando agli appena esposti passaggi, vengono emergendo persuasivi elementi che permettono di fondatamente asserire che il credito originario è transitato nella sfera della Controparte_5
Sennonché, a questa prima cessione faceva seguito, secondo la prospettiva della opposta, quella dell'8/9 marzo 2022, affiorante dallo (e perfezionata tramite) scambio via e-mail all'indirizzo espressamente specificato di identiche proposte e accettazione, aventi ad oggetto il “contratto di cessione pro soluto di crediti” recante la indicazione dell'”8 marzo 2022”, sì come intercorso tra la “cedente” (già Controparte_5 avente causa dalla Intesa San Paolo S.p.A.), da un lato, e, dall'altro, la odierna opposta,
quale “cessionaria”. Controparte_1
5. Orbene, è in relazione a tale seconda cessione e, segnatamente, alla riconducibilità del credito per cui è lite all'area dei crediti che vi dovrebbero essere compresi che, anche al lume della insistita eccezione degli opponenti, si possono fondatamente nutrire dubbi.
5.1 Di vero, dalla “premessa” di cui alla lettera (B) del “contratto di cessione” in parola, emerge quanto segue dal seguente riquadro:
Il detto contratto, sotto l'articolo 1 (rubricato “premesse e allegati – definizioni”), riporta le seguenti indicazioni:
2 Esaminando l'articolo appena richiamato, si rinviene la seguente definizione:
Stando al sopra richiamato art. 1, valgano le seguenti definizioni:
5.2 Dunque, i crediti oggetto di cessione sono anzitutto da ricondurre al novero di quelli inseriti nell'”Elenco dei crediti di cui all'Allegato 3” (che in sede giudiziale non risulta prodotto) del contratto di cessione.
In luogo dell'”Allegato 3” in menzione, e diversamente dalla più persuasiva dimostrazione fornita con riferimento alla lista dei crediti (di cui si è detto poco più in alto) oggetto di cessione mercè contratto del 30 ottobre 2017, in questo ultimo caso la opposta si è limitata a produrre la copia di una immagine prelevata da un videoterminale
(doc. n. 12 comparsa di costituzione) contenente un elenco di crediti, nel quale, peraltro, figura quale “cedente” la e non – come dovrebbe essere – la Controparte_3
la quale ultima era ad assumere, nel contratto dell'8 marzo Controparte_5
2022, la veste di “cedente”.
6. Del resto, nel tentativo di reperire criteri di identificazione dei crediti ceduti, neppure può attingersi ad altra fonte esterna al contratto e ai relativi allegati, sul motivo portante che, nonostante la previsione dell'art. 6.1, lett. (a) (i), del ridetto contratto dell'8 marzo
2022, la cessionaria, non ha proceduto alla pubblicazione Controparte_1 della cessione sulla G.U.
7. Entro questi limiti, le opposizioni devono pertanto essere accolte, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. In considerazione del solo parziale accoglimento delle ragioni di opposizione (che hanno indiscriminatamente e infondatamente riguardato anche i passaggi del credito anteriore alla ultima cessione) e del carattere delle questioni affrontate, come della varietà di soluzioni offerte soprattutto nella giurisprudenza di merito nella materia in esame, ricorrono gli estremi per la integrale compensazione delle spese (peraltro,
3 quantunque il procuratore originario degli opponenti si sia dichiarato antistatario, risulta evaso il pagamento del contributo unificato e della anticipazione forfettaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 91 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 815/204 del
28 ottobre 2024, sì come oggetto di integrazione/correzione mercè decreto del 4 novembre 2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Macerata, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa discussione, mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
IN LA ed IC Di BO, come da incarico in atti.
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., e, per essa in veste di mandataria, ( ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione deve essere accolta, entro i limiti e per le seguenti ragioni.
2. Dalla documentazione prodotta (cfr., in part., copia della visura storica camerale della
, viene obbiettivamente e, anche ai fini di cui all'art. 2504 bis Controparte_3
c.c., incontestabilmente emergendo una duplice fusione per incorporazione (vicenda che
-come noto- istituisce una successione universale inter vivos della incorporante nel patrimonio della compagine incorporata): i) la prima, risalente al 18 dicembre 2013, in forza della quale la Neos Finance S.p.A., originaria società finanziatrice (v. copia del
“modulo di richiesta di finanziamento (prestito personale)” n. 3049051, del “15/09/11”, fonte del credito pecuniario per cui è lite, e intercorso tra la finanziatrice Neos Finance
S.p.A. e gli odierni opponenti, in veste, l'uno, di “cliente” e, l'altra, di “coobbligato”), veniva incorporata nella ii) la seconda operazione straordinaria, Controparte_4 rimontante al 20 dicembre 2013, in virtù della quale la appena detta Controparte_4 veniva incorporata nella
[...] Controparte_3
3. Successivamente, mercè contratto di cessione di crediti in blocco del 30 ottobre 2017
(negozio richiamato, non già [come erroneamente sostenuto nel ricorso per d.i.] in G.U.
1 del 5 ottobre 2021, bensì -correttamente- in G.U. dell'11 novembre 2017) il credito veniva ceduto dalla (“venditore”) alla Controparte_3 Controparte_5
(“acquirente”) (v. doc. n. 11, all. alla comparsa costituzione, recante un elenco nominativo di debitori e relativo ammontare del nummario, sotto il titolo di “allegato
2.1 – Elenco dei crediti – sez. A – Segmento A”, documento corrispondente a quello espressamente richiamato tra le “Definizioni” di cui al detto contratto di cessione del 30 ottobre 2017).
4. Sicché, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, stando agli appena esposti passaggi, vengono emergendo persuasivi elementi che permettono di fondatamente asserire che il credito originario è transitato nella sfera della Controparte_5
Sennonché, a questa prima cessione faceva seguito, secondo la prospettiva della opposta, quella dell'8/9 marzo 2022, affiorante dallo (e perfezionata tramite) scambio via e-mail all'indirizzo espressamente specificato di identiche proposte e accettazione, aventi ad oggetto il “contratto di cessione pro soluto di crediti” recante la indicazione dell'”8 marzo 2022”, sì come intercorso tra la “cedente” (già Controparte_5 avente causa dalla Intesa San Paolo S.p.A.), da un lato, e, dall'altro, la odierna opposta,
quale “cessionaria”. Controparte_1
5. Orbene, è in relazione a tale seconda cessione e, segnatamente, alla riconducibilità del credito per cui è lite all'area dei crediti che vi dovrebbero essere compresi che, anche al lume della insistita eccezione degli opponenti, si possono fondatamente nutrire dubbi.
5.1 Di vero, dalla “premessa” di cui alla lettera (B) del “contratto di cessione” in parola, emerge quanto segue dal seguente riquadro:
Il detto contratto, sotto l'articolo 1 (rubricato “premesse e allegati – definizioni”), riporta le seguenti indicazioni:
2 Esaminando l'articolo appena richiamato, si rinviene la seguente definizione:
Stando al sopra richiamato art. 1, valgano le seguenti definizioni:
5.2 Dunque, i crediti oggetto di cessione sono anzitutto da ricondurre al novero di quelli inseriti nell'”Elenco dei crediti di cui all'Allegato 3” (che in sede giudiziale non risulta prodotto) del contratto di cessione.
In luogo dell'”Allegato 3” in menzione, e diversamente dalla più persuasiva dimostrazione fornita con riferimento alla lista dei crediti (di cui si è detto poco più in alto) oggetto di cessione mercè contratto del 30 ottobre 2017, in questo ultimo caso la opposta si è limitata a produrre la copia di una immagine prelevata da un videoterminale
(doc. n. 12 comparsa di costituzione) contenente un elenco di crediti, nel quale, peraltro, figura quale “cedente” la e non – come dovrebbe essere – la Controparte_3
la quale ultima era ad assumere, nel contratto dell'8 marzo Controparte_5
2022, la veste di “cedente”.
6. Del resto, nel tentativo di reperire criteri di identificazione dei crediti ceduti, neppure può attingersi ad altra fonte esterna al contratto e ai relativi allegati, sul motivo portante che, nonostante la previsione dell'art. 6.1, lett. (a) (i), del ridetto contratto dell'8 marzo
2022, la cessionaria, non ha proceduto alla pubblicazione Controparte_1 della cessione sulla G.U.
7. Entro questi limiti, le opposizioni devono pertanto essere accolte, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. In considerazione del solo parziale accoglimento delle ragioni di opposizione (che hanno indiscriminatamente e infondatamente riguardato anche i passaggi del credito anteriore alla ultima cessione) e del carattere delle questioni affrontate, come della varietà di soluzioni offerte soprattutto nella giurisprudenza di merito nella materia in esame, ricorrono gli estremi per la integrale compensazione delle spese (peraltro,
3 quantunque il procuratore originario degli opponenti si sia dichiarato antistatario, risulta evaso il pagamento del contributo unificato e della anticipazione forfettaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 91 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 815/204 del
28 ottobre 2024, sì come oggetto di integrazione/correzione mercè decreto del 4 novembre 2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Macerata, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
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