Articolo 60 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1998
Art. 60. (Invalidi civili). 1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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