Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen., si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti di un sequestro amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all'acquisizione all'erario del bene. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato con riferimento alla condotta del proprietario di un'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo ed affidatagli in custodia, il quale aveva dichiarato agli agenti della Polizia Municipale incaricati di eseguire il provvedimento prefettizio di confisca del mezzo, che lo stesso non era più nella sua disponibilità, in tal modo evitando la consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2016, n. 31256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31256 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
3125 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE : Composta da - Presidente - Sent. n. 1017 Carlo Citterio UP 21/06/2016 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 35637/2015 Pierluigi Di Stefano Laura Scalia Relatore - ha pronunciato la seguente M SENTENZA sul ricorso proposto da Di NO EP, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 15/05/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, confermando quella del locale Tribunale, ha dichiarato EP Di NO responsabile del reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., per avere egli sottratto la propria autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo ed affidatagli in custodia, allorché, in esecuzione del provvedimento prefettizio di confisca, non consegnava il mezzo alla Polizia Municipale incaricata, dichiarando genericamente che non era più nella sua disponibilità.
2. Avverso l'indicata sentenza il prevenuto, in proprio, propone ricorso per cassazione ed articola quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, l'imputato chiede che si emetta sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rientrando la ritenuta fattispecie nella previsione di norma.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione delle norme penali ed illogicità manifesta della motivazione per non aver i giudici di appello affermato la responsabilità del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) in difetto della prova sulla sottrazione e sul nesso di causalità tra la mancata consegna e la sottrazione. La Corte territoriale non avrebbe valorizzato la circostanza che l'autovettura era stata depositata presso un'autocarrozzeria, evidenza per la quale non sarebbe rimasta esclusa la sottrazione del mezzo ad opera di terzi.
2.3. Con il terzo motivo, si fa valere il carattere inadeguato della pena e l'illogicità della motivazione resa sul punto in ragione di un errato giudizio sulla gravità del fatto e della mancata concessione delle attenuanti M generiche.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione nella parte in cui per la stessa la Corte di merito ha espresso la non concedibilità al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena argomentando dall'esistenza sul casellario di tre condanne là dove nel primo risultavano due precedenti e non considerando, inoltre, la risalenza nel tempo dei precedenti che avrebbero consentito il riconoscimento della sospensione oltre che quello della non menzione (artt. 164 e 175 cod. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO i 1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e come tali : inammissibili.
1.1. Quanto al primo, come la Corte di legittimità ha affermato nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593), l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha natura sostanziale ed è applicabile 2 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di previsione (D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28), ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità. Per le previsioni di cui agli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la questione è quindi deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile e, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., la causa di non punibilità trova diretta applicazione in sede di legittimità ogniqualvolta risulti palese dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa (Sez. U n. 13681 cit. Rv. 266594; Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015, Barrara, Rv. 265224). Per i definiti termini di applicabilità dell'istituto, questa Corte ha poi affermato il regime di limitata deducibilità della questione della particolare tenuità del fatto in sede di legittimità, evidenziando come la prima non possa essere portata, per la prima volta, all'attenzione dei giudici di cassazione. Osta ad un siffatto regime il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui la nuova previsione fosse già in vigore alla data di adozione della sentenza da parte dei giudici d'appello dinanzi ai quali, pertanto, la questione poteva essere proposta (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Poiché nella specie la sentenza di appello è del 15 maggio 2015, e quindi successiva alla normativa di riferimento, essendo il d.lgs. n. 28 del 2015 entrato in vigore il 2 aprile 2015, in adesione ai richiamati principi, il motivo di ricorso è inammissibile perché posto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità e quindi al di fuori della definita cornice di applicazione.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con le ragioni della decisione e con gli stessi contenuti della norma sostanziale (art. 334, secondo comma, cod. pen.) di definizione della fattispecie di reato ascritta quella di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto - dall'autorità amministrativa di cui il ricorso non riesce ad evidenziare erronee applicazioni. Il termine 'sottrarre' con riferimento alle cose sequestrate ha un significato molto ampio e comprensivo di qualunque dolosa condotta dell'agente che crei ostacoli o difficoltà al compimento degli ulteriori atti della procedura frustrando ove si tratti di sequestro amministrativo (nella specie disposto perché l'autovettura risultava priva di copertura 3 assicurativa) il regolare svolgimento del procedimento amministrativo e quindi il successivo momento della confisca o dell'acquisizione all'erario della proprietà del mezzo. La 'sottrazione' costituisce una delle alternative condotte tipiche che possono realizzare il reato di cui all'art. 334 cod. pen. e che restano definibili in ragione della natura e del regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, vale a dire in funzione della loro idoneità lesiva dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (ragioni giustificanti l'indisponibilità e l'inutilizzazione di un determinato bene, funzionali alle finalità cautelari e preventive sottese al sequestro penale o amministrativo) (Sez. 6, n. 40596 del 18/04/2012, Morresi, massimata su altro, sub par.
3.4. della motivazione). La condotta ablativa è quindi suscettibile di assumere caratteri e manifestazioni diverse da accertarsi in concreto, caso per caso. In siffatto quadro, come congruamente motivato dalla Corte di appello di Milano, la circostanza che l'autovettura sia stata sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata in custodia al prevenuto, proprietario, che non l'ha restituita nel momento in cui deve essere di esecuzione del provvedimento prefettizio di confisca, integra la responsabilità per il contestato titolo, lasciando come 'fuori fuoco' ogni critica condotta sulla ん mancata integrazione di un giudizio di responsabilità per il canone dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio' (art. 533 cod. proc. pen.).
3. Il terzo ed il quarto motivo sono anch'essi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Quanto al trattamento sanzionatorio censurato per il mancato dovuto apprezzamento del rilievo contenuto, quanto a gravità del fatto e del ༣ riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha dato, con motivazione che non si presta scrutinio in questa sede, corretta applicazione de parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, negate le generiche e ancora apprezzato un quantum di pena che si discosta di poco dal minimo edittale, ha congruamente argomentato sulla dosimetria della pena, muovendo dalla personalità del reo definita dai precedenti da questi riportati e dal comportamento processuale tenuto. In ordine poi al beneficio della sospensione condizionale, il certificato del casellario giudiziale in atti attesta l'esistenza in capo al Di NO di un quadro di precedenti, pari a tre (per spaccio stupefacenti e contrabbando), correttamente stimato come ostativo alla concessione del beneficio. 4 Il tema poi della concedibilità del beneficio della non menzione si ha come inammissibilmente introdotto, risultando lo stesso contestato nei suoi termini di applicazione solo in questa sede.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo stimare, in ragione dei profili di colpa presenti nell'assunta iniziativa processuale, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Carlo Citterio Hamstedtii. lantense r DEPOCITATO IN CANCELLERIA] oggi 20 LUG 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 5