Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T 8059301 I 2 B S A C . R I L I AN . R . B G L A L P A E . I T I T A U A R D L B U . I L B B A E I R A D D T R T A I E T I S 1 T N 3 R ☐ NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORT SU0 1 6 6 3 /0 1 E 1 N E S E . T I S N A E A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - R.G.N. 2198/98 Cron. 3520 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 18/10/00 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. …..IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: I per diritti L. 8 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro prd IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo I D rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OL GA TIT INDIVIDUALE;
- intimato avverso. la sentenza n. 108/96 della Commissione tributaria regionale di VENETO, depositata il 2000 09/12/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1712 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CAMPIONE CIVILE -1- N. 59301 udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ud.18.10.2000 2198/98 Min. Fin:/BO Svolgimento del processo Il Ministero delle Finanze ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata in data 9 dicembre 1996,che, in relazione a tre avvisi di rettifica del reddito d'impresa nei confronti di GA BO, esercente commercio di auto nuove e usate,ha rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto quello del contribuente, avendo in particolare ritenuto legittima la emissione di fatture per un prezzo di vendita pari all'importo pattuito col proprietario dell'auto usata,rivenduta invece ad un prezzo superiore;
tale differenza, secondo la Commissione Regionale,era da ricondursi alle spese di “ricondizionamento" della vettura,non costituenti ricavo in via autonoma, ma semplice rilevazione contabile da inserire in bilancio.La Commissione Regionale ha ritenuto non giustificata la ripresa di £.116.457.569-relativa alla cessione di beni non risultanti giacenti presso l'azienda. Il Ministero delle Finanze fonda il proprio ricorso su tre motivi.L'intimato non si è costituito. MOTIVI Col primo motivo di ricorso, denunciando la violzione dell'art.55 DPR 633/72,il ricorrente sostiene che il BO si sarebbe limitato,in sede d'appello a ribadire la tesi,già sviluppata in primo grado,che la ricostruzione dei ricavi derivanti dalla rivendita delle auto usate era erronea,senza impugnare in modo specifico la decisione dei primi giudici,che avevano affermato la inattendibilità delle scritture contabili del contribuente,proprio perché lo stesso aveva proposto in corso di causa una diversa riscostruzione dei ricavi,così implicitamente ammettendo la non veridicità delle scritture. Inoltre la Commissione Regionale avrebbe annullato interamente gli avvisi sulla base di considerazioni non svolte da contribuente, e avrebbe errato nell'affermare che non risultava dagli atti il modo in cui l'Ufficio aveva determinato la sopravvenienza attiva,sottraendo dal ricavato della vendita dell'usato il prezzo riconosciuto all'originario proprietario e le spese di "ricondizionamento". Il motivo è inammissibile. Il ricorrente censura infatti la sentenza impugnata sia per non aver ritenuto la presunta inammissibilità dell'appello del contribuente per mancanza di specifiche censure in ordine alla decisione di primo grado,sia per non aver incluso fra le sopravvenienze attive il sovrapprezzo ricavato dal contribuente dalla vendita delle autovetture usate(rispetto a quello pattuito col proprietario cedente) sommato ai costi di “ricondizionamento della vettura ",sia infine perché la Commissione Regionale avrebbe erroneamente affermato che non risultava dagli atti come erano state calcolate tali sopravvenienze. Premesso che la pretesa inammissibilità dell'appello non sussiste,per aver il contribuente contestato "in toto” la ricostruzione dei ricavi, come effettuata dai verbalizzanti e fatta propria dalla Commissione di 1° grado, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che il contribuente agiva in qualità di mandatario, e quindi non vendeva in proprio l'usato,ma in nome e per conto dei proprietari cedenti, ha affermato che,proprio a causa del fatto che il BO vendeva per procura beni altrui ad un prezzo minimo garantito,non appariva provato che egli avesse in ogni caso realizzato in proprio un sovrapprezzo, dato che le spese di ricondizionamento, da detrarre dall'introito realizzato con la vendita( ed eseguite a volte a richiesta dell'acquirente)apparivano come componente negativa di tale introito, e giustificavano la separata emissione di fatture per "prestazione generica “ emesse dal BO. In sostanza,mentre il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso,o addiritura ignorato,la ricostruzione matematica dei maggiori ricavi effettuata dai verbalizzanti a carico del BO,in quanto venditore dell'usato,i giudici tributari,ribadita la veste di intermediario del BO, hanno disatteso, in assenza di prove, la presunzione non soltanto dell'esistenza di un sovrapprezzo in favore dell'intermediario, ma anche quella del “ricondizionamento" come sopravvenienza necessariamente attiva in favore dello stesso,in relazione alla pattuizione di un prezzo minimo da lui garantito al proprietario venditore dell'usato. La decisione è quindi fondata su una doppia “ratio decidendi”, una delle quali non appare nella specie impugnata, ed è di per sé sufficiente a sostenere l'impianto logico giuridico della sentenza, sotto l'aspetto esaminato. Col secondo motivo di ricorso,adducendo la violazione dell'art.654 c.p.c.,nonché difetto di motivazione,il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere richiamato il contenuto delle decisioni penali, che non fanno stato nel giudizio tributario. Tale motivo è infondato. Infatti la Commissione Regionale, dopo aver svolto le proprie considerazioni in ordine alla legittimità delle fatture per prestazioni “generiche” emesse dal BO per le spese di "ricondizionamento" da lui affrontate a volte per conto del venditore,a volte per conto dell'acquirente(senza quindi un preciso riferimento al prezzo di cessione delle auto usate),si è limitata a dare atto che il contribuente aveva presentato, a sostegno delle proprie tesi, la decisione istruttoria di non luogo a procedere da parte del Tribunale di Venezia in data 8 marzo 1991, decisione che viene menzionata senza ulteriori commenti dai giudici tributari.Non sussiste quindi alcun riferimento della sentenza impugnata ad una eventuale preclusione derivante da un giudicato penale favorevole al contribuente. Col terzo motivo,infine, la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell'art.53 DPR 633/72,nonché per difetto di motivazione,per avere ritenuto che l'omessa fatturazione per cessione di beni,fosse basata soltanto su affermazioni attribuite al BO, poi da lui smentite,mentre all'importo rettificato gli accertatori erano pervenuti attraverso il controllo delle giacenze di magazzino. Anche tale motivo non è condivisibile. Infatti, secondo l'accertamento compiuto in punto di fatto dalla Corte di merito, l'Ufficio, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato come i verbalizzanti siano pervenuti alla determinazione delle giacenze per l'anno 1988, se non con riferimento a non meglio precisate dichiarazioni del BO, che non hanno trovato adeguati riscontri in una plausibile ricostruzione di tali giacenze, nel corso del procedimento. E In conclusione quindi, il ricorso deve essere integralmente rigettato N O 6 Non essendosi il contribuente costituito,non vi è luogo a liquidazione di spese I 8 Z 9 1 A / 5 R 4 . / T 6 S N A 2 I
PQM
I - . G R R La Corte rigetta il ricorso. B E . A P . R . Nulla spese. L T D L A U L A D B E . I D B Roma, 18 ottobre 2000 IL PRESIDENTE E R I A T S T A T N N I E 1 E R S IL RELATORE 3 S 1 E I E A T . N A M IL CANCELLIERE C1 NZ BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6 FEB. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NZ BA