Sentenza 18 aprile 2012
Massime • 1
Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada la condotta dell'imputato che, non permettendo il rinvenimento del bene nel luogo in cui egli aveva l'obbligo di custodirlo, precluda l'esecuzione del decreto di confisca del bene medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2012, n. 40596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40596 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 18/04/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 622
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 42282/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 26/04/2010 dal Tribunale di Macerata sezione di Civitanova Marche;
nei confronti di:
RR OR, nato a [...] il [...];
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Macerata sezione di Civitanova Marche con la sentenza indicata in epigrafe ha mandato assolto l'imputato OR SI, per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, per aver sottratto o comunque disperso il suo autocarro Volvo sottoposto a sequestro amministrativo disposto dalla p.g. il 30.6.2006 perché circolante privo della obbligatoria copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.), automezzo sequestrato e affidato alla custodia del proprietario SI senza facoltà d'uso. Decisione che il Tribunale ha adottato sulla scia di un orientamento interpretativo di questa S.C., secondo cui la circolazione abusiva di un veicolo a motore in stato di sequestro amministrativo integra il solo illecito amministrativo previsto dall'art. 213 C.d.S., comma 4 (D.Lgs. n. 285 del 1992);
illecito non concorrente - per il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 9 (principio di specialità amministrativa) - con la fattispecie sanzionata dall'art. 334 c.p., comma 2 (cfr., tra le ultime decisioni in tal senso, Cass. Sez. 3,20.3.2008 n. 25116, P.M. in proc. Pisa, rv. 240731).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 334 c.p. in rapporto all'art. 213 C.d.S., comma 4. Il ricorrente adduce,
da un lato, non potersi ritenere operante nel caso di specie il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1 alla stregua di altro orientamento interpretativo, prevalente, pure espresso da questa S.C. (cfr., tra le ultime decisioni in tal senso, Cass. Sez. 6,10.3.2010 n. 21782, Bisignano, rv. 247106); da un altro lato che in ogni caso nella vicenda integrante la regiudicanda la violazione degli obblighi di custodia correlati al sequestro amministrativo dell'autocarro del SI trascende la condotta di mera abusiva circolazione del suo veicolo, traducendosi in una vera e propria irreversibile sottrazione del mezzo elusiva del vincolo reale gravante sullo stesso.
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Napoli è assistito da fondamento e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
3.1. Va subito chiarito come - nelle more della trattazione dell'odierno ricorso - sulla problematica costituita dai rapporti intercorrenti tra la norma penale di cui all'art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., comma 4 sono intervenute, così dirimendo i contrasti interpretativi fatti registrare dalle sezioni semplici della Corte, le Sezioni Unite di questa S.C. con decisione dell'ottobre 2010 (Cass. S.U., 28.10.2010 n. 1963/ 11, P.G. in proc. Di Lorenzo, rv. 248721), che ha accolto la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 334 c.p. alla fattispecie della mera circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Le Sezioni Unite hanno condiviso l'indirizzo ermeneutico secondo cui il soggetto che sia sorpreso a circolare a bordo di un veicolo a motore sequestrato ex art. 213 C.d.S., comma 1, di cui sia proprietario o di cui sia stato nominato custode, risponde unicamente dell'illecito amministrativo disciplinato dall'art. 213 C.d.S., comma 4, atteso che va esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 334 c.p. (anche in regime di eventuale concorso formale) in ragione del rapporto di specialità funzionale intercorrente tra la fattispecie penale e l'illecito amministrativo, profilandosi quest'ultimo come "speciale" (per gli effetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9) rispetto alla disposizione incriminatrice penale dettata dall'art. 334 c.p.. 3.2. Nondimeno nella concreta fattispecie oggetto dell'accusa penale mossa all'imputato OR SI ex art. 334 c.p. non può trovare applicazione l'indicato dictum delle Sezioni Unite di questa Corte.
Erroneamente il Tribunale prende in considerazione il solo profilo del generale comportamento dell'imputato relativo alla abusiva circolazione dell'automezzo sequestrato. Ma tale evenienza si prospetta affatto estranea (o, al più, come residuale) alla struttura della condotta di sottrazione contestata al prevenuto. Come si desume dagli atti allegati al ricorso del P.G. distrettuale, per altro riprodotti nel corpo dello stesso atto impugnatorio, la p.g. - nel dare esecuzione al provvedimento di confisca dell'autocarro del SI adottato il 14.12.2006 dalla Prefettura di Macerata (ritualmente notificato al SI e divenuto inoppugnabile il 18.2.2007) - non ha rinvenuto, alla data del 31.7.2008, l'automezzo nel luogo in cui l'imputato aveva obbligo di custodirlo. È evidente, quindi, che l'antigiuridica condotta di sottrazione e/o dispersione dell'autocarro contestata al SI, si è concretizzata non tanto (o non solo) nella abusiva messa in circolazione del veicolo, quanto piuttosto e in primo luogo nell'aver precluso in modo definitivo l'esecuzione del decreto di confisca del veicolo sequestrato dalla p.g. con un contegno palesemente elusivo del vincolo di indisponibilità del bene.
3.3. Tale contegno ablativo non si è limitato ad una semplice temporanea "sottrazione" del veicolo al vincolo reale, quale può e deve considerarsi secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. sentenza 1963/ 11) l'atto d'uso dell'abusiva circolazione del veicolo (da parte dello stesso proprietario custode o, col suo concorso di volontà, di terze persone), ma si è esplicata in una risolutiva "sottrazione" (ove non "dispersione") dell'automezzo sequestrato che realizza la contestata fattispecie di cui all'art. 334 c.p., comma 2. Al riguardo è appena il caso di osservare che le Sezioni Unite di questa S.C., con la menzionata sentenza Di Lorenzo, hanno considerato operante il principio di specialità fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 ed applicabile la sola fattispecie dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4 unicamente in rapporto alla specifica condotta elusiva del sequestro rappresentata dalla messa in circolazione dell'autoveicolo (condotta che è appunto espressamente considerata dal citato art. 213 C.d.S., comma 4). Nel circoscrivere l'apparenza del concorso normativo tra l'art. 334 c.p. e art. 213 C.d.S., comma 4 implicante l'applicabilità del solo art. 213 C.d.S. e delle relative sanzioni amministrative soltanto alla condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo gravato da sequestro amministrativo, le stesse Sezioni Unite hanno puntualizzato come esulino dalla risolta problematica dei rapporti tra la fattispecie sanzionatoria penale (art. 334 c.p.) e quella amministrativa (art. 213 C.d.S.) ogni altra condotta che si estrinsechi in una "reale sottrazione" del bene in stato di sequestro ai poteri di controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, traducendosi in "un uso incompatibile con le finalità del sequestro".
3.4. Non è revocabile in dubbio, allora, che la concreta condotta attuata dall'imputato SI ha dato luogo alla sottrazione reale e definitiva del veicolo in sua proprietà dal vincolante regime di indisponibilità previsto dall'antecedente sequestro amministrativo. La definitiva rimozione del veicolo dal luogo in cui avrebbe necessariamente dovuto essere ritrovato dalla p.g. equivale alla sua reale sottrazione e dispersione e realizza, come da accusa contestata, un comportamento penalmente rilevante per gli effetti di cui all'art. 334 c.p.. La sottrazione costituisce - come in merito ad altra collegata tematica processuale hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (arg. ex Cass. S.U., 30.9.2010 n. 43428, Corsini, rv. 248382) - una delle alternative condotte tipiche che possono realizzare il reato di cui all'art. 334 c.p. e che si rendono definibili in ragione della natura e del regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, vale a dire in funzione della loro idoneità lesiva dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (ragioni giustificanti l'indisponibilità e l'inutilizzazione di un determinato bene, funzionali alle finalità cautelari e preventive sottese al sequestro penale o amministrativo), si che il contegno ablativo è suscettibile di assumere caratteri e manifestazioni diverse da accertarsi in concreto caso per caso. Ora è palese che nella vicenda per cui è processo la rimozione/sottrazione del camion sequestrato, determinante l'immediata perdita della sua disponibilità da parte del proprietario custode affidatario, ha frustrato in radice l'interesse tutelato dall'art. 334 c.p. alla conservazione del vincolo di intangibilità e inutilizzabilità apposto al veicolo e le stesse finalità di rilievo pubblicistico ad esso vincolo sottese (prevenire e impedire la circolazione di un veicolo a motore non coperto da garanzia assicurativa per la responsabilità civile ovvero per altri motivi pericoloso per la sicurezza stradale).
3.5. Se ne inferisce, per tanto, che non è venuta meno la cognizione del giudice penale sull'incriminata condotta attuata dall'imputato SI e che per l'effetto la sentenza impugnata va annullata con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di Macerata perché proceda ad un nuovo giudizio di merito sulla regiudicanda, uniformandosi (art. 627 c.p.p., comma 3) ai principi di diritto dianzi illustrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 18 aprile
2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012