Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0 350 / 02 REPUBBLICA IN NOM DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 20847/99 Cron. 27952 DELL'ANNO · Consigliere Dott. Paolino Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ROVAGNATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO GIULIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MESSINA MASSIMA, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
1014 -1- controricorrente di avversO la sentenza n. 1715/99 del Tribunale BRESCIA, depositata il 22/07/99 - R.G.N. 6316/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato APPELLA;
udito l'Avvocato MASSIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con atto del 16 giugno 1995 AN NT, espose che con contratto del 2 gennaio 1984 la ROVAGNATI S.p.a. gli aveva conferito mandato di agenzia senza deposito;
con lettera del 18 novembre 1994 la società gli aveva comunicato una sensibile riduzione della zona;
ed il 7 dicembre 1994 egli aveva precisato alla società che, poiché la disposta My riduzione determinava la perdita della metà del fatturato, egli intendeva la comunicazione come preavviso di cessazione del rapporto per iniziativa del mandante;
per i successivi ordini, che egli aveva trasmesso il 2 gennaio Chale 1995 ed il 3 gennaio 1995, non gli erano state riconosciute provvigioni. Ciò premesso, egli chiese che il Pretore di Brescia dichiarasse che la risoluzione era imputabile alla società, e condannasse la stessa al pagamento della somma di lire 68.743.470 per le indennità dovutegli. Costituendosi in giudizio, ed eccependo che il contratto l'autorizzava alla riduzione della zona, la società chiese in via riconvenzionale il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Pretore, dichiarando che il contratto era stato legittimamente risolto dall'agente per colpa della preponente e respingendo la domanda riconvenzionale, condannò la società al pagamento della somma richiesta, con interessi e rivalutazione. Con sentenza del 22 luglio 1999 il Tribunale di Brescia, parzialmente riformando la sentenza pretorile, condannò la società al pagamento della somma di line 68.529.884 oltre agli interessi dal 31 luglio 1995 al saldo. Al fondo della decisione il giudicante pone il raffronto fra contratto individuale e contratto collettivo;
e ritiene che il primo costituisce una specificazione dell'Accordo, deducibile anche dall'espressa manifestazione d'una volontà individuale diretta ad "omogeneizzare il trattamento normativo mettendo meglio in luce alcuni istituti dell'Accordo". In particolare, la clausola n. 2 del contratto individuale (per cui la My preponente può modificare la zona a condizione che l'agente non abbia un tuses danno economico) è solo specificazione della prima parte dell'art. 2 terzo comma dell'Accordo collettivo (per cui le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono attuarsi previa comunicazione da darsi almeno due mesi prima, salvo accordo per una diversa decorrenza). Nei confronti di queste disposizioni, la seconda parte dell'art. 2 terzo comma dell'Accordo, per cui la riduzione che modifichi sensibilmente il contenuto economico del contratto e che non sia accettata dall'agente costituisce preavviso di cessazione del rapporto ad iniziativa del preponente, è norma non modificabile dal contratto individuale. D'altro canto, aggiunge il Tribunale, nei confronti di questa norma collettiva, la disposizione del contratto individuale, interpretata secondo la prospettazione appellante, prevede un trattamento deteriore, per il maggiore ed inderogabile termine di preavviso riconosciuto dall'Accordo collettivo, C per la facoltà, quivi riconosciuta all'Agente, di ritenere risolto il rapporto per iniziativa del mandante. Il contenuto economico (cui fa riferimento Accordo collettivo) non si esaurisce, poi, nel danno economico (richiamato dal contratto individuale) costituito dalle minori provvigioni delle quali l'Agente goderebbe, poiché si estende anche ad altri aspetti, fra i quali, a mero titolo esemplificativo, i rapporti con la clientela, per la loro potenzialità economica. Da queste osservazioni il Tribunale deduce che la norma collettiva dell'art. 2 terzo comma terza parte è integralmente applicabile al fatto in controversia. Esaminando la riduzione concretamente disposta, il Tribunale ritiene Elisco che l'esclusione d'una parte della provincia di Brescia “è di entità talmente rilevante da incidere senza possibilità di dubbio sul contenuto economico del contratto". Di ciò è riscontro, per il giudicante, la condizione cui, nella lettera del 14 dicembre 1994, la società subordina la conservazione del pregresso trattamento (che l'impegno e l'attività dell'agente siano conformi alle previsioni contrattuali e legali), condizione che non compariva nell'iniziale contratto individuale. Il motivo d'appello attinente all'imputabilità della risoluzione alla ROVAGNATI per violazione del diritto di esclusiva “risulta assorbito dalla circostanza che risulta applicabile Part. 2 dell'Accordo collettivo, e che, conseguentemente, all'agente spetta il diritto alle indennità dovute per l'ipotesi di risoluzione del contratto per iniziativa della mandante, indipendentemente dal fatto che la risoluzione sia imputabile alla preponente in forza di ulteriori violazioni contrattuali". Per la cassazione di questa sentenza ricorre la ROVAGNATI S.p.a., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria;
AN NT resiste con controricorso, coltivato con memoria. ད Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente rileva che con l'appello aveva sostenuto l'insussistenza d'un proprio inadempimento. idoneo a giustificare la risoluzione contrattuale;
e l'art. 2 dell'Accordo collettivo, che il Tribunale aveva applicato, poiché si limitava a disporre che la comunicazione costituiva preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa del mandante (con un termine che l'agente non aveva osservato, cessando di lavorare ben prima del previsto termine di sei mesi e poi chiedendo la relativa indennità sostitutiva), non giustificava l'imputabilità del recesso, né determinava di per sé il diritto al preavviso. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che al rapporto di agenzia sia estensibile solo la possibilità di recedere per giusta causa, e non anche il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Né era applicabile l'art. 2 dell'Accordo collettivo, richiamato dal Tribunale, poiché questa norma non prevede alcuna indennità bensi disciplina la ben diversa ipotesi che il recedente intenda porre fine con effetto immediato al rapporto. E pertanto, anche ove l'NT avesse avuto il diritto di recedere per giusta causa. non avrebbe avuto il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 16 Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1367 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che a. l'interpretazione data dal Tribunale, per cui la previsione del contratto individuale (avente per oggetto i limiti alla facoltà del datore di cambiare la zona) fosse specificazione dell'art. 2 dell'Accordo collettivo. era in contrasto con le norme di ermeneutica contrattuale, poiché, da un canto la clausola contrattuale, riguardando genericamente la variazione di zona (senza altre indicazioni), non potrebbe riferirsi solo alle variazioni previste nella prima parte del terzo comma dell'art. 2 dell'Accordo collettivo;
d'altro canto, poiché la variazione è una facoltà già riconosciuta dall'Accordo collettivo, una disciplina individuale di questa facoltà non avrebbe ragione, e l'interpretazione condurrebbe (in violazione dell'art. 1367 cod. civ.) a privare di effetto la clausola stessa, b. poiché il potere di variazione è connesso al diritto di esclusiva (art. 1743 cod. civ.), che è un naturale negotii, la relativa disciplina non è inderogabile: limite è solo l'art. 15 dell'Accordo collettivo: ciò conduce tuttavia all'onere, da parte dell'Agente, di provare il carattere meno favorevole della pattuizione individuale, ed il Tribunale aveva accertato questo determinante aspetto attraverso argomentazioni insufficienti, in quanto il ritenere che il contenuto economico del contratto coinvolga anche i rapporti con la clientela condurrebbe a "confondere aspetti tutelati da altra norma ed altri istituti (art. 1751 cod. cive d'altro canto "la variazione di zona è un potere incondizionato del preponente, che 7 ben avrebbe potuto escludere ogni esclusiva dell'agente, con riferimento alla zona assegnatagli"; c. il Tribunale aveva poi erroneamente ritenuto che nella lettera della società il mantenimento delle condizioni economiche fosse condizionato ad un'attività ed un impegno non previsti dal contratto individuale. Ed invero, la società si era limitata a condizionare le provvigioni inizialmente pattuite ad "un impegno ed un'attività conformi alle previsioni contrattuali e legali": la conservazione dei preesistenti obblighi della società era condizionata all'osservanza dei simmetrici preesistenti obblighi dell'agente. Il terzo motivo, che, assumendo priorità logica nell'ambito dell'impugnazione, deve essere preliminarmente esaminato, è infondato. L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale;
e la parte che denuncia la violazione di queste regole ha poi, l'onere, oltre all'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbi deviato dalle regole stesse (Cass. 3 aprile 1999 n. 3249). Nel caso in esame, il Tribunale ha dato un'interpretazione motivata e coerente dell'Accordo collettivo, ritenendo che la clausola n. 2 del contratto individuale costituisce una specificazione della prima parte dell'art. 2 terzo comma dell'Accordo collettivo, e che la seconda e la terza parte del terzo comma dell'art. 2 dell'Accordo collettivo costituiscono una disciplina non derogabile per accordo individuale. In ordine alla prima censura, inconferente (oltre che non autosufficientemente esposto) è l'argomento addotto per escludere la predetta specificazione: anche la norma dell'Accordo collettivo si riferisce genericamente alle variazioni di zona. D'altro canto, il Tribunale dà adeguata ragione della specificazione (l'esigenza d'un accordo scritto per il diverso periodo di preavviso). In ordine alla seconda censura, il Tribunale dà motivazione della Ahea ritenuta inderogabilità della disposizione prevista dall'art. 2 terzo comma seconda e terza parte dell'Accordo collettivo: "la contrapposizione a quanto previsto dalla prima parte della norma pattizia”. E la motivazione appare adeguata. in relazione al logico rapporto fra la prima parte (ove è fatto "salvo accordo scritto fra le parti per una diversa decorrenza") ed il periodo successivo (ove si dispone che "il preavviso non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto"). Nei confronti di questa interpretazione, la censura della ricorrente, fondata su un'assunta generale derogabilità della disciplina del potere di variazione della zona, è immotivata. La ragione affermata dal Tribunale, come precedentemente esposta (la ritenuta inderogabilità della disposizione collettiva di cui all'art. 2 terzo comma seconda parte). costituisce autosufficiente giustificazione della decisione. Nei confronti di questa autonoma ragione, l'ulteriore affermazione del Tribunale in ordine al carattere meno favorevole che il contenuto della clausola del contratto individuale assumerebbe ove "interpretato secondo la prospettazione di parte appellante", da un canto è una ragione ben distinta ed autonoma. 9 D'altro canto, anche questa seconda ragione è fondata su elementi assolutamente logici (il maggior termine di preavviso, i maggiori poteri dell' Agente, il maggior spazio di tutela per il riferimento al più ampio spazio del contenuto economico del rapporto), e non censurati dalla ricorrente. In ordine alla terza censura, nella logica della sentenza il riferimento alla lettera della società assume funzione meramente marginale ("conforto"), che non esclude l'autosufficienza degli argomenti precedentemente esposti per motivare il carattere meno favorevole della clausola del contratto individuale. Anche il secondo motivo del ricorso (che, avendo per oggetto l'astratta configurabilità dell'indennità di preavviso nel rapporto di agenzia, assume rilievo pregiudiziale nei confronti del primo motivo) è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che la previsione dell'indennità di preavviso "discende direttamente dagli artt. 9 ed 11 dell'Accordo collettivo"; e l'affermazione non è censurata dalla ricorrente. Fondato è, per alcuni aspetti, il primo motivo. Ed invero, l'indennità sostitutiva spetta nell'ipotesi di recesso per violazione che integri una giusta causa (artt. 2119 primo comma seconda parte e 2118 secondo comma cod. civ., applicabili al rapporto di agenzia: Cass. 14 gennaio 1999 n. 368). Nel caso in esame, dall'art. 2 terzo comma terza parte dell'Accordo collettivo (per cui, ove la variazione di zona modifichi sensibilmente il contenuto economico del rapporto e non sia accettata dall'agente. "la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del 10 rapporto ad iniziativa della casa mandante") il Tribunale deduce "direttamente" il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In base all'art. 1363 cod. civ., che, in quanto fondato sulla stessa struttura del pensiero (per cui ogni elemento, essendo parte dell'unità, che in esso resta pur tacitamente inscritta, può essere letto solo attraverso l'unità di cui è parte), è la principale disposizione dettata in tema di interpretazione contrattuale, la predetta disposizione dell'Accordo è da inquadrare nel generale potere di variazione di zona, previsto dal terzo comma a favore della mandante, e del quale è specificazione. Nella terza parte del comma, l'esercizio del diritto da parte della mandante fa sorgere un simmetrico diritto dell'agente. Questa particolare disposizione, qualificando la comunicazione della mandante come preavviso e conferendo all'agente il diritto di recedere dal rapporto a seguito del preavviso ed a considerare che il recesso avvenga per iniziativa della mandante, presuppone il conseguente decorso del periodo di preavviso (nel corso del quale permane l'immutato obbligo delle parti allo svolgimento del rapporto di lavoro). La stessa pendenza del preavviso, in assenza d'uno specifico diritto del lavoratore alla cessazione immediata dell'attività, esclude il diritto ad un'indennità sostitutiva. E tuttavia il giudicante non indica la ragione per cui la pur incisiva modificazione della zona, effettuata dalla mandante, non solo preveda questi Suivanti dalla cessazione ad iniziativa del manolaute, diritti bensi integri una giusta causa ed in tal modo conferisca all'agente anche il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 11 In accoglimento di questo motivo, la sentenza deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso;
I D rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di , O L L 3 0 3 Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità. O 1 A 5 B S . S I . T A D R T N Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002 , A A A T 3 S L I 7 - Z E O Il Consigliere estensore P 8 P D S - Tilto Encie I 1 M I T 1 N IL PRESIDE N A G E E O D S falink C E A G T D E N R O E T S O É A R I L T R I S L I E D G D E O R L GANCELLIS leria 16.2602 RE 12