Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., a cui il soggetto legittimato può ricorrere anche dopo che la controparte abbia provveduto all'intimazione del recesso con preavviso, ferma restando l'esigenza di rispettare la regola dell'immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa giustificatrice (immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo, cioè ai tempi necessari secondo le circostanze per gli opportuni accertamenti e l'adozione delle conseguenti decisioni). Il riferimento all'istituto dell'art. 2119 cod. civ. comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, alla quale, ai fini in esame, è equiparabile l'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.
Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce.
Commentario • 1
- 1. Il processo tributarioAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 14 marzo 2014
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (1). Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile 1998, n. 144 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli76 e87 della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 30 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO DI RI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PINZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR EN e OR UC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 08674/97 proposto da:
OR EN e OR UC, in qualità di eredi di GO MA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato PINO CUSIMANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI,, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MO DI RI & C SNC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 552/96 del Tribunale di FORLÌ, depositata il 06/06/96 R.G.N.3375/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PETRONIO;
udito l'avvocato CUSIMANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dello Stato dott. FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso, per il rigetto del ricorso principale, la dichiarazione che il ricorso incidentale non è tale e, in subordine l'assorbimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.7.1989 al ET di Forlì, MA IA GO esponeva: a) di aver operato, dal gennaio 1977, come agente della ditta MO di RT SS per la vendita di caldaie ed altre apparecchiature prodotte dalla preponente, nelle province di Firenze e Pistola e per la cura, diretta degli incassi nei confronti della clientela in zona;
b) di aver ricevuto conferma dell'incarico, in data 30.3.1979, all'atto della trasformazione della ditta predetta in società in nome collettivo;
c) di aver visto unilateralmente ristretta la sua zona, nel 1984, al solo territorio di Prato e comuni limitrofi, con successiva esclusione, nel 1988, dei comuni di Poggio Calano e Campi Bisanzio;
d) di essere stata limitata ulteriolmente nel suo operare in conseguenza della concessione, da parte della MO, alla s.a.s. FIP di Prato, della vendita in esclusiva delle proprie caldaie nella zona di Prato e Montemurlo;
e) di aver subito una riduzione della provvigione minima dal 7%, originariamente pattuito, al 3%; f) di aver ricevuto dalla preponente, in risposta alle sue lettere di contestazione, la comunicazione dei recesso dal rapporto con un preavviso di sei mesi;
g) di aver, a sua volta, manifestato la volontà di recedere, con lettera dei 19.9.1988, con effetto immediato, per fatto e colpa della mandante la quale da tempo e a sua insaputa inviava nella zona ad essa riservata propri incaricati al fine di allacciare contatti diretti con i rivenditori locali.
Tutto ciò premesso, la GO chiedeva che, accertata la colpa della MO, quest'ultima venisse condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, delle residue provvigioni maturate nel 1988, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di risoluzione del rapporto, nonché delle provvigioni aggiuntive maturate sugli incassi effettivamente curati nel corso dei rapporto e sulla vendita di accessori.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando che nel calcolo delle provvigioni potessero ricomprendersi parti di ricambio ed accessori, non di produzione propria, negando che fosse stato conferito l'incarico di effettuare incassi, deducendo che l'indennità di risoluzione dei rapporto avrebbe dovuto essere richiesta al F.I.R.R. a fronte degli accantonamenti eseguiti. La società inoltre contestava qualsiasi inadempimento che potesse giustificare la pretesa di controparte all'indennità di preavviso, sostenendo che il rapporto con la ditta FIP di Prato era stato propiziato proprio dalla ricorrente la quale aveva concordato al riguardo un minimo provvigionale del 3%, comunque più vantaggioso, in relazione ad un fatturato più elevato. Quanto all'indennità di clientela, la società convenuta deduceva che il recesso ingiustificato della GO ne aveva fatto venir meno i presupposti per la sua corresponsione. In via riconvenzionale, la società chiedeva il p~gamento dell'indennità di mancato preavviso. Con sentenza del 19.6.1993, il ET adito condannava la società convenuta a corrispondere agli eredi della GO le somme di ?. 452.177 per residue provvigioni al 3% su fatture FIP, ?.
1.771.594 per ricalcolo provvigioni al 7% su fatture FIP, ?.
5.666.598 per indennità di clientela, ?. 203.333 per residua indennità di risoluzione del rapporto, per un totale di ?. 8.093.700, oltre rivalutazione ed interessi legali. Il ET respingeva le restanti domande, compresa la riconvenzionale della società convenuta. Su appello di quest'ultima, cui seguiva appello incidentale degli eredi della GO, volto al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso a favore dell'agente e la condanna al pagamento della somma di ?7.212.000 e per il riconoscimento di provvigioni non corrisposte pari a ?. 425.174, il Tribunale di Forlì, con sentenza depositata il 6.6.1996, accoglieva la sola impugnazione incidentale, condannava la società a corrispondere le somme richieste da controparte con rivalutazione ed interessi legali. Premessa l'applicabilità nel caso di specie degli Accordi economici collettivi validi per il settore industriale (come già ritenuto dal primo giudice), il Tribunale riteneva comprovato il progressivo svuotamento, da parte della MO del rapporto con la GO, nonché l'invalidità della unilaterale riduzione della percentuale delle provvigioni, dal 7% al 3%. A suo giudizio, quindi, il recesso della GO doveva qualificarsi come recesso per giusta causa con riconoscimento, agli credi, dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 11 dell'Accordo economico collettivo per le Aziende industriali, dovendosi ritenere che il rapporto era cessato per fatto e colpa del preponente.
Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale, divergendo dalle conclusioni del ET (che aveva aderito al contrario orientamento espresso dalla sentenza n. 4337/92 di questa Corte), richiamava la tesi - condivisa anche da questa Corte di legittimità (sent. n. 3221 del 1993) - che ritiene applicabile in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119.c,.c., con il conseguente riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva dei preavviso.
Quanto all'appello incidentale, il Tribunale riteneva fondata la pretesa volta ad ottenere le provvigioni sulla fattura n. 680/2.7.1993 della CITM, atteso che non aveva formato oggetto di contestazione il buon fine dell'affare ad essa relativo. Avverso detta sentenza la società MO ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resistono gli eredi della GO, ZO e IA Pastore, con controricorso, e ricorso incidentale condizionato.
In prossimità dell'udienza i resistenti hanno depositato memoria illustrativa cx Art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex Art.335 c.p.c. riguardando essi la medesima sentenza.
Col primo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza impugnata (Art. 360,n. 5 c.p.c.) nonché l'omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, oltre a violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'Art.2070 c.c.(Art.360, n.3 c.p.c.) Lamenta la ricorrente che erroneamente il
Tribunale ha ritenuto applicabile l'Accordo economico collettivo del 19.12.1979 per il settore industriale anziché quello del 21.3.1984 valido per il settore artigianale, cui essa sino all'agosto 1987 apparteneva.
Il Tribunale avrebbe poi ulteriormente errato ritenendo applicabile rettroattivamente il primo dei due Accordi, attribuendo rilevanza decisiva ad una circostanza (effettuazione degli accantonamenti al FIRR) di per sè insufficiente a dimostrare una completa adesione della società a quella disciplina collettiva. Nè ha considerato il giudice di appello che, in base all'art.3, c.2 dell'AEC-settore industriale, "in ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme del contratto collettivo in vigore e successive modificazioni".
Erroneo sarebbe altresì il convincimento del Tribunale in ordine alla "necessaria applicabilità dell'AEC-settore industriale" quale conseguenza della natura dell'attività effettivamente svolta. Tale regola è dettata dall'art. 2070 c.c. che è applicabile solo ai contratti collettivi postcorporativi resi erga omnes dalla legge n.741 _del 1959 , mentre per gli altri contratti collettivi di diritto comune è necessario che il datore di lavoro sia iscritto all'associazione sindacale stipulante o, in difetto, che vi sia stata una sua adesione esplicita o implicita a tale contratto, desumibile dalla costante e prolungata osservanza delle sue clausole o, quantomeno, di quelle più rilevanti o significative. Col secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su u n punto decisivo della controversia (Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), si lamenta la ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione avendo dapprima ritenuto che il contratto si è sciolto per iniziativa della preponente (derivandone il riconoscimento dei diritto dell'agente all'indennità di clientela) e poi avendo applicato per analogia l'art. 2119 c.c. al recesso per giusta causa posto in essere dall'agente, quando il rapporto si era già risolto per iniziativa della preponente riconoscendo poi erroneamente il diritto dell'agente all'indennità di omesso preavviso e di clientela.
Col terzo motivo si deduce l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre a violazione dell'art.2119 c.c.: secondo la ricorrente nulla risulta in sentenza circa l'attualità del "recesso per giusta causa" esercitato dall'agente, alla luce del requisito della immediatezza richiesto dall'art. 2119 c.c. Tale recesso è intervenuto in data 19.9.1988, mentre il recesso della preponente era già stato intimato il 29.7.1988. Con il quarto motivo si denuncia l'omessa e/o insufficiente motivazione con specifico riferimento all'indennità di clientela. Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe dei tutto ignorato una clausola (D) dell'accettazione dell'incarico di agente con la quale la GO escludeva ogni obbligo della preponente a corrisponderle compensi all'infuori della provvigione. A giudizio della deducente l'imprenditore non iscritto all'associazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo di categoria è tenuto ad applicare il medesimo contratto limitatamente alla disciplina normativa e retributiva, rispetto alla quale risulti una costante applicazione, e non anche relativamente ad una clausola contrattuale specifica, nei cui confronti sia peraltro riscontrabile un espresso rifiuto di adesione, se non risulta inscindibilmente connessa all'intera materia del contratto collettivo medesimo (cita Cass., 6.12.1984, n. 6435). Con il quinto motivo, infine, concernente l'indennità di preavviso, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp.prel.c.c. nonché 2119 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.). Ritiene la società ricorrente che, se da una parte è condivisibile l'orientamento applicativo dell'art. 2119 c.c. per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'altro contraente, dall'altra non può ammettersi l'applicazione della liquidazione forfettaria del danno - di cui all'art. 2119,c.1. - al rapporto di agenzia, nel quale manca quella posizione peculiare di svantaggio assunta dal lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato.
Dopo aver replicato ai cinque motivi del ricorso principale, i resistenti hanno osservato "in ogni caso, e per puro scrupolo.. .... che, ove non si volesse seguire l'orientamento espressa dalla sentenza 18.3.1993, n. 3221 di questa Corte" (secondo cui l'applicazione, in via analogica dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia, comporta il riconoscimento all'agente recedente per giusta causa non solo dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per l'ipotesi di recesso dei preponente) dovrà comunque, riconoscersi all'agente recedente per giusta causa il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., da liquidarsi, equitativamente in un importo corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale deduzione, anche se per i termini in cui è formulata, sembra rappresentare un'articolazione degli argomenti difensivi sviluppati nel controricorso, può comunque, essere considerata - proprio perché riprodotta distintamente nelle conclusioni quale contenuto di un ricorso incidentale condizionato, la cui soluzione, pertanto dipende dalla sorte dei ricorso principale. Venendo al motivi di quest'ultimo, si osserva che essi sono tutti infondati.
Cominciando dal primo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale di Forlì, attraverso una indagine accurata e con motivazione affatto congrua ed esente da vizi logico-giuridici, è giunto ad affermare - in conformità con quanto in precedenza ritenuto dal ET - l'applicabilità dell'AEC-settore industriale in presenza di una pluralità differenziata di elementi di fatto attestanti l'implicita recezione dell'Accordo da parte della società. Trattandosi, peraltro, di una valutazione che si basa essenzialmente su circostanze di fatto correttamente assunte ad indici rivelatori di una tacita adesione alla disciplina dell'Accordo collettivo predetto, quali il ricorso, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ad istituti di derivazione squisitamente contrattuale (l'indennità di clientela, l'esecuzione, da parte della società, di accantonamenti al FIRR), l'accertamento, sul punto operato dal Giudice di merito non può essere censurato in questa sede. Senza contare che è risultata pacifica nel giudizio di merito la formale appartenenza della società ricorrente al settore industriale nel periodo finale del rapporto, dal 1987. epoca alla quale erano riferibili la gran parte delle pretese avanzate dalla ricorrente. Ed infatti la società MO, così come accertato concordemente da entrambi i giudici di merito, di primo e secondo grado, ha sempre applicato, anche quando era impresa artigiana, l'AEC delle imprese industriali, e in alcune occasioni addirittura ha dichiarato per iscritto di volersi attenere all'art. 11 dell'AEC (cfr.lettera della società 1.6.1984, doc.6 fasc ricorrente, citata anche in sentenza di I^ grado)
Nessun rilievo, inoltre può assumere la previsione dell'art.3, c.2 dell'Accordo economico collettivo 19.12.1979 per l'industria, ai sensi del quale in ogni contratto individuale doveva essere inserito l'esplicito riferimento alle norme del medesimo Accordo collettivo. L'omessa previsione di un tale riferimento nel contratto stipulato tra le parti non potrebbe mai escludere l'applicabilità di istituti specifici di una disciplina collettiva alla quale le medesime parti abbiano in concreto fatto adesione nel successivo corso del rapporto. Avverso tale conclusione appare inconferente il richiamo alla giurisprudenza, anche di legittimità, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale al fini dell'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente espletata dall'imprenditore) ai contratti collettivi di diritto comune. Detta giurisprudenza, invero, ha sempre costantemente precisato che questi contratti hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che "esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione" (ex plurimis, Cass., 25.10.1997, n. 10523; Cass., 26.3.1997, n. 2665; Cass., 16.1.1996, n. 319). La sentenza impugnata non merita censura nemmeno sotto il profilo della insufficiente motivazione ritenuta eccessivamente sintetica sul punto: in verità, essa, senza trascurare le circostanze di fatto più rilevanti ai fini del giudizio , facendo proprie le più diffuse motivazioni già contenute nella sentenza di primo grado, va letta in un contesto complessivo che comprende anche quest'ultima pronunzia.
Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che il Tribunale ha il diritto dell'agente all'indennità di clientela non già in forza della comunicazione del recesso della preponente, ma della giusta causa di recesso dell'agente, sul fondato presupposto che a quest'ultimo recesso e non all'altro, dovesse ricondursi. la risoluzione dei rapporto.
L'iter logico seguito del giudice di appello appare del tutto corretto: nella successione dei due recessi, il primo, con preavviso, ad iniziativa della società preponente e il secondo, per giusta causa, adottato dall'agente durante il corso del preavviso, non può non prevalere, quale causa estintiva dei rapporto, il secondo recesso, diretto, per sua stessa configurazione, alla risoluzione immediata del rapporto.
Scontata l'applicabilità, in via di principio, al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art.2119 c.c. (per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, entrambi fondati su un vincolo fiduciario: Cass., 5.11.1997, n. 10852; Cass., 12.11, 1997, n. 11376, tra le più recenti), il Tribunale ha condiviso il principio - già affermato da questa Corte (sent. 18.3.1993, n. 3221) secondo cui l'applicazione in via analogica dell'istituto regolato dall'art. 2119 c.c. comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, ed anche dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi collettivi per la fattispecie di estinzione dei rapporto su iniziativa dei preponente. Come già evidenziato dalla sentenza da ultimo citata, l'indennità suppletiva di clientela è dovuta all'agente ex art. 11 dell'Accordo collettivo del 1979 se il contratto "si scioglie ad iniziativa della casa mandante" e a tale situazione è - per le considerazioni sopra svolte - assimilabile quella dei recesso per giusta causa da parte dell'agente, allorché - come nella fattispecie è stato insindacabilmente accertato in sede di merito - quella giusta causa è imputabile al comportamento dei preponente e non a fattori estranei alle parti.
Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento. È ben noto, secondo una giurisprudenza consolidata, che l' immediatezza del recesso per giusta causa va intesa in senso relativo, deve ritenersi compatibile con il tempo necessario per gli opportuni accertamenti nell'ambito di uno "spatiu deliberandi" la cui ampiezza dipende dalle specifiche situazioni di fatto. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale emerge chiaramente come il recesso dell'agente, comunicato con lettera del 19.9.1988, faceva seguito ad una serie di contrasti via via accentuatisi tra le parti e manifestatisi, in particolare, dapprima con il recesso intimato dalla società preponente (agosto 1988), e ad una di poco precedente diffida inviata alla società preponente i data 28.7.1988, dal dr.Labella, per conto dell'agente MA IA Gorì, con la quale si avvertiva che in caso di persistente rifiuto della società a corrispondere le provvigioni relative ad affari conclusi in una zona unilateralmente ristretta dalla medesima società, l'agente avrebbe risolto il contratto per giusta causa. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, ripropongono sostanzialmente le stesse doglianze espresse nel primo soprattutto nel secondo motivo sicché possono considerarsi assorbiti dalle considerazioni sopra esposte.
Con il rigetto dei ricorso, resta assorbito il ricorso incidentale, condizionato.
In ordine alla spese del presente giudizio di legittimità appare equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
respinge il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1998
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 1999.