Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 368
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., a cui il soggetto legittimato può ricorrere anche dopo che la controparte abbia provveduto all'intimazione del recesso con preavviso, ferma restando l'esigenza di rispettare la regola dell'immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa giustificatrice (immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo, cioè ai tempi necessari secondo le circostanze per gli opportuni accertamenti e l'adozione delle conseguenti decisioni). Il riferimento all'istituto dell'art. 2119 cod. civ. comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, alla quale, ai fini in esame, è equiparabile l'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.

Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce.

Commentario1

  • 1Il processo tributario
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 14 marzo 2014

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (1). Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 aprile 1998, n. 144 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli76 e87 della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 30 …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 368
Data del deposito : 14 gennaio 1999

Testo completo