Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 18242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18242 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1076
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 1002/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NO N. IL 12/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 213/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del 12/11/2012;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. VECCHIO Massimo. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. STABILE Carmine, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2012 e depositata il 13 novembre 2012, il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i reati pei quali l'instante MM NO aveva riportato condanna, meglio indicati nella relativa richiesta, motivando che l'interessato non aveva offerto la dimostrazione (al di là di mero accenno anamnestico contenuto in certificato del 2 agosto 2012) ne' della "condizione di tossicodipendenza", ne', comunque, della correlazione tra la condizione de qua e la perpetrazione dei reati.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 26 novembre 2012, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione,
deducendo che erroneamente il giudice della esecuzione a) aveva reputato la tossicodipendenza come condicio sine qua non pel riconoscimento della continuazione;
b) sul fallace presupposto della indispensabilità di tale condizione aveva omesso di valutare gli indici dimostrativi della identità del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati.
Il ricorrente ha aggiunto che, peraltro, la certificazione prodotta comprovava lo stato di tossicodipendenza alla stregua della diagnosi formulata "dipendenza da oppiacei, cocaina e cannabinoidi" e della terapia prescritta di "divezzamento con metadone sciroppo". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 29 novembre 2013, ha osservato ad adiuvandum: nella ordinanza impugnata difetta l'esame degli "indici rivelatori" della continuazione;
ne' il giudice della esecuzione poteva decidere la istanza "sulla base del difetto di prova sulla effettiva sussistenza di una condizione di tossicodipendenza".
4. - Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento. 4.1 - Colla novella della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art.
4 - vicies, che ha introdotto il secondo inciso dell'art. 671 c.p.p., comma 1, il legislatore ha inteso attribuire rilevanza alla
"consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" ai fini dell'accertamento della continuazione in executivis.
Tanto comporta che la succitata circostanza, qualora emerga ex actis, ovvero qualora sia prospettata dal condannato, debba formare oggetto di specifico scrutinio a opera del giudice della esecuzione. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha nettamente escluso che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza sia condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in carenza di ulteriori elementi concordanti (Sez. 1^, n. 39287 del 13/10/2010 - dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841).
Ciò posto, è di converso fuori discussione che la succitata circostanza neppure costituisce condizione necessaria ai fini dell'accertamento della continuazione, colla conseguenza, che in difetto dovrebbe essere esclusa la ricorrenza dell'identico disegno criminoso.
Per vero la "consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" rappresenta (colla precisazione operata circa la doverosità del relativo scrutinio) soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere compiuto a opera del giudice della esecuzione l'accertamento della continuazione.
4.2 - Il giudice a quo è, pertanto, incorso in vero e proprio errore di diritto, supponendo che la tossicodipendenza costituisse requisito necessario pel riconoscimento della continuazione e, conseguentemente, negandone la ricorrenza sul mero presupposto della ritenuta carenza di prova circa la circostanza in parola. L'errore di diritto occorso assorbe il vizio della omessa valutazione degli elementi di fatto e degli indici rilevanti ai fini dalla continuazione.
4.3 - Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Teramo, il quale si uniformerà al principio di diritto indicato nel paragrafo precedente sub 4.1 che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014