Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
La trasmissione del verbale di arresto al pubblico ministero entro il termine indicato dall'art. 386 cod. proc. pen. può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo e quindi anche mediante "fax".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2008, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2753
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 022936/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VARESE;
nei confronti di:
1) RI ME N. IL 08/03/1984;
avverso ORDINANZA del 17/06/2008 GIP TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Mura per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese avverso ordinanza in data 17.6.2008 del g.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva negato la convalida dell'arresto di ZA RM nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il g.i.p., il verbale di arresto non era stato trasmesso al Pubblico Ministero entro il termine di cui all'art. 386 c.p.p., comma 3. Deduce il ricorrente violazione od erronea applicazione della predetta norma, atteso che l'arresto era avvenuto alle ore 23.45 di sabato 14 giugno 2008 e che il relativo verbale era stato trasmesso al P.M., a mezzo fax, e ricevuto dal suo ufficio alle ore 10.59 di domenica 15 giugno, come da annotazione contenuta nell'atto; e non già alle ore 9.15 del 16 giugno, come ritenuto dal II ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il g.i.p. non ha tenuto conto dell'annotazione contenuta nel verbale di arresto, da cui risultava la tempestiva trasmissione dell'atto al P.M.; e non vi è dubbio che questa, in applicazione dell'art. 150 c.p.p., e art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3, e data la ristrettezza estrema del termine utile, possa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo (e quindi anche a mezzo fax) come d'altronde ritenuto dalla ormai risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte. Deve essere annullata pertanto l'ordinanza impugnata;
e gli atti vanno trasmessi al giudice competente, per l'esame degli ulteriori presupposti della convalida dell'arresto del ZA.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Varese per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Udienza il 3 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009