Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
Anche un decespugliamento, in particolare in zona protetta come un parco, costituisce opera atta a violare la norma di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, perché l'eliminazione di cespugli ed arbusti costituisce violazione del vincolo paesistico-ambientale. Ciò tanto più quando l'opera avviene in un parco naturale soggetto a particolare protezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 13358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13358 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. GENNARO TRIDICO PRESIDENTE del 3.11.98
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE N.3312
DR. OLINDO SCHETTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.26347/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL NI N A TORTORICI IL 10.1.24 IVI RES. C.DA SERRA PETROLAContro la sentenza della Corte di Appello di Messina 5.5.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di S. Stefano di Camastra 18.9.95, lo condannava alla pena di gg. 20 di arresto e lit. 20 milioni di ammenda per il reato di cui all'art. 1 sexies della Legge n. 431\85, per avere eseguito opere in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione . In Caronia il 5.6.94. udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Citato a giudizio del Pretore per rispondere dei reati di cui all'art. 734 CP e di quello indicato in epigrafe, il prevenuto veniva assolto perché il fatto non costituisce reato.
2. La sentenza di primo grado veniva appellata dal PM limitatamente alla seconda imputazione e la Corte di Appello di Messina, riformando la sentenza predetta, riteneva l'imputato colpevole condannandolo alla pena dianzi precisata.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il RI, deducendo sei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 sexies della Legge n. 431\85 in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, facendo rilevare che la sua attività è consistita nel decespugliamento ed eliminazione di piccoli arbusti, fatto questo non riconducibile ad opera atta a violare il vincolo. Non a caso l'autorità preposta al vincolo ha rilasciato nulla- osta successivamente al compimento delle opere.
5. Il motivo è infondato. Anche un decespugliamento, in particolare in zona protetta come il Parco dei Nebrodi, costituisce opera atta a violare la norma considerata, perché l'eliminazione di cespugli ed arbusti costituisce violazione del vincolo paesistico- ambientale. Ciò tanto più, quando l'opera avviene in un parco naturale soggetto a particolare protezione.
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 CP ovvero dell'art. 5 CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché esso ricorrente ha agito in conseguenza di un errore su legge extrapenale di natura amministrativo -procedimentale. Egli aveva conseguito due autorizzazioni ed era a conoscenza dell'"imminente rilascio del nullaosta".
7. Il motivo è infondato. Risulta dal testo della sentenza di appello che, all'atto di ricevere il nulla - osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, l'imputato venne avvertito della necessità di attendere, prima di dare inizio ai lavori, l'autorizzazione dell'Ente Parco: autorizzazione che pervenne il 9.7.94, laddove il disboscamento o decespugliamento avvenne l'8.6.94. Non è quindi ipotizzabile alcun errore incolpevole su legge penale od extrapenale, perché il prevenuto era espressamente avvertito come l'autorizzazione dell'Ente Parco dovesse essere preventiva rispetto all'inizio dei lavori.
8. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.47 CP e della Legge n. 689\81, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché la pena detentiva non è stata sostituita.
9. Il motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza costante che l'imputato, dinanzi ad un potere discrezionale del giudice, non può dolersi in sede di ricorso del mancato uso della detta facoltà se non l'ha sollecitato. Nella specie, non risulta che il RI abbia chiesto, sia pure in via di ipotesi, la sostituzione della pena. 10. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 133 bis CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, per non essere stata ridotta l'ammenda ad un terzo, in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
11. Il motivo è manifestamente infondato. Le precarie condizioni economiche sono dedotte per la prima volta in Cassazione e non risultano da alcuna fonte di prova. Viceversa il giudice del merito ha tenuto presenti le particolari condizioni psicologiche in cui versava l'imputato, ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
12. Col quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.163 bis CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, per non essergli stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
13. Il motivo è infondato. Vale la considerazione svolta a proposito del terzo motivo: non può dolersi il prevenuto del mancato esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, se egli stesso non l'ha sollecitato.
14. Col sesto motivo, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) in ordine alla ricostruzione del fatto.
15. Il motivo è infondato. Il giudice di merito motiva diffusamente in ordine al fatto come sopra dedotto, rilevando anzitutto la natura del lavoro espletato, la mancata attesa della preventiva autorizzazione, l'elemento materiale del quale indica la fonte di prova l'elemento psicologico.
16. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P Q M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998