Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, il requisito di specialità della procura, ai fini dell'art. 365 cod. proc. civ., è soddisfatto nel caso in cui, dal tenore della procura a margine del ricorso, in particolare dal suo riferimento "al giudizio di cui a questo atto", si evinca chiaramente che la stessa è stata rilasciata proprio per il giudizio a cui inerisce il ricorso.
L'art. 132 cod. proc. civ., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone, al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria risulti già nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo. (Nella specie si è ritenuto che la specificazione di carattere territoriale del giudice di pace decidente, omessa nella intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso l'indicazione della località di pubblicazione della sentenza e la presenza del timbro con l'espressa menzione del riferimento completo dell'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 63, presso l'Avv. Massimo Tirone che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
NZ CL, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 43, presso l'Avv. Augusto del Sette che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8241/1997 pubblicata il 10.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.12.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.2.1997, NZ AC conveniva davanti al Giudice di Pace di Roma il Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali S.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto emesso dallo stesso giudice il 6.12.1996 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Ente anzidetto, della somma di lire 1.361.000, oltre gli accessori, a titolo di quote consortili.
Deduceva l'opponente:
a) la carenza di legittimazione attiva per difetto di delega della Cooperativa (ACLI 29) di appartenenza dell'ingiunta;
b) la carenza di legittimazione attiva per recesso della medesima Cooperativa;
c) la carenza di legittimazione attiva del consiglio di amministrazione del Consorzio in ordine all'imposizione di tributi;
d) la prescrizione estintiva ex art. 2949 c.c.;
e) l'infondatezza della domanda del ricorrente.
Si costituiva quest'ultimo, contestando quanto ex adverso dedotto ed assumendo la validità della pretesa azionata. Il giudice adito, con sentenza in data 3/10.11.1997, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, assumendo:
a) che il Consorzio non potesse, in forza delle norme statutarie, richiedere direttamente ai soci delle cooperative consorziate i contributi in questione, essendo indispensabile l'intervento di apposita delega prevista dallo stesso statuto, la quale, nel caso di specie, non esisteva affatto;
b) che la Cooperativa ACLI 29, nell'assemblea dei soci in data 5.5.1993, avesse deliberato il proprio recesso dal Consorzio;
c) che l'incompetenza del consiglio di amministrazione di quest'ultimo in ordine all'imposizione dei contributi a carico delle cooperative consorziate trovasse fondamento nello statuto consortile, il quale stabiliva la specifica competenza, per tale imposizione, dell'assemblea;
d) che i bilanci consuntivi del Consorzio non fossero stati prodotti e che, per l'accertata irregolarità della contabilità del medesimo, altro giudice avesse disposto una perizia dalla quale era emerso che la Cooperativa 29 risultava creditrice del Consorzio anzidetto per 131 milioni di lire.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Consorzio stesso, deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste la AC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Debbono innanzi tutto essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente in relazione, rispettivamente, al fatto che la sentenza del Giudice di Pace, non essendo stata pronunciata secondo equità, doveva essere impugnata innanzi al tribunale competente per l'appello, nonché al fatto che il ricorso medesimo difetti di procura speciale. Sotto quest'ultimo profilo, il quale appare pregiudiziale dal punto di vista logico-giuridico, si osserva che, nella specie, la procura risulta conferita dal commissario governativo del Consorzio, Avv. Rosa Romano, a margine di detto ricorso, recando l'espressa dicitura "Nella qualità di cui in atti nomino mio speciale procuratore e difensore per il giudizio di cui a questo atto l'Avv. Massimo Tirone..."
Al riguardo, è noto che, in relazione al requisito della specialità della procura alle liti rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione, la stessa apposizione di questa a margine di tale ricorso, già redatto, esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, onde, salvo che vi sia un preciso richiamo ad altro giudizio, il ricorso medesimo va dichiarato ammissibile ancorché la procura sia formulata in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere utilizzati in ogni circostanza, laddove siffatto requisito di specialità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., a maggior ragione si palesa soddisfatto nel caso in cui dal suo riferimento al giudizio presente (ovvero, come quello in esame, al "giudizio di cui a questo atto") si evinca chiaramente che detta procura è stata rilasciata proprio per il giudizio cui inerisce il ricorso (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12615; Cass. 4 giugno 1999, n. 5519; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1243; Cass. 10 aprile 2000, n. 108; Cass. 28 settembre 2000, n. 12870). Sotto il primo dei due profili sopra indicati, invece, basterà osservare, sull'incensurato presupposto (segnalato dalla stessa controricorrente) che "il valore della controversia non eccede l'importo di L.
2.000.000 fissato dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.", che, avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace in siffatte controversie, è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pronunciato sulla competenza e sul merito, restando irrilevante che quest'ultimo sia stato deciso secondo equità o secondo diritto e che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, onde tale sentenza è da ritenere pronunciata sempre secondo equità, anche quando detto giudice abbia fatto eventualmente applicazione di una norma di diritto, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza alle regole dell'equità, dovendosi presumere che il medesimo giudice abbia comunque stimato la sussistenza dell'indicata rispondenza (Cass. 23 settembre 1998, n. 9493; Cass. 15 ottobre 1999, n. 716; Cass. 26 ottobre 2000, n. 14099;
Cass. 14 marzo 2001, n. 3673; Cass. 1^ giugno 2001, n. 7448; Cass. 4 giugno 2001, n. 7515; Cass. 6 luglio 2001, n. 9213; Cass. 1^ agosto 2001, n. 10486). Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo come l'impugnata pronuncia manchi di qualsivoglia indicazione che consenta di riferirla ad uno specifico giudice di pace individuato territorialmente, onde tale omissione - si assume - comporta la nullità della pronuncia stessa per inosservanza del richiamato art. 132 c.p.c.. Il motivo non è fondato.
Con riguardo, infatti, al contenuto della sentenza civile, l'art. 132, secondo comma, lettera a), c.p.c., il quale prescrive l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, comporta che, dalla formulazione dell'atto, si possa individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), per desumerne sia l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti (Cass. 20 settembre 1993, n. 9625). La norma in esame, cioè, non impone al riguardo l'adozione di alcuna formula sacramentale, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto medesimo risulti comunque siffatta indicazione, in modo tale da non determinare incertezza in ordine alla provenienza di questo, onde la mancanza dell'anzidetta indicazione nell'intestazione della sentenza del giudice che l'ha pronunciata non è motivo di nullità ogni qualvolta dalla sentenza stessa sia desumibile la menzionata indicazione, essendo stato raggiunto lo scopo della richiesta formalità, volta a garantire l'identificazione appunto della provenienza dell'atto in questione (Cass. 15 luglio 1980, n. 4569; Cass. 4 giugno 1981, n. 3629). Più in particolare, è da ritenere che l'individuazione del giudice, omessa nell'intestazione della sentenza, sia possibile vuoi attraverso le conclusioni ivi trascritte, recanti l'espresso riferimento al giudice chiamato a decidere, vuoi attraverso l'espressa menzione di quest'ultimo contenuta nel dispositivo, vuoi, infine, attraverso l'indicazione della città accanto alla data di decisione e di pubblicazione (Cass. 23 febbraio 1956, n. 529; Cass. 3629/81, cit.). Nella specie, è appena il caso di osservare:
a) che l'intestazione dell'impugnata sentenza reca in effetti la semplice dicitura "Ufficio del Giudice di Pace", seguita subito dopo dall'ulteriore indicazione "Il giudice di pace Avv. Antonio de Falco, sez. 5^..., senza alcuna specificazione di carattere territoriale;
b) che non appare decisivo il riferimento al decreto ingiuntivo n. 27636 del 6.12.96 emesso dal "giudice di pace di Roma", contenuto tanto nella narrativa della sentenza quanto nel dispositivo di questa, atteso che, indubitabilmente, non può escludersi che, in sede di opposizione, ancorché in violazione del dettato dell'art. 645, primo comma, c.p.c., sia stato adito un giudice incompetente,
ovvero un ufficio giudiziario diverso da quello al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto medesimo;
c) che neppure appare decisiva l'indicazione, contenuta in calce al dispositivo, là dove si legge "Così deciso in Roma oggi 3 novembre 1997", atteso che, in effetti, tale indicazione può riferirsi al comune nel quale è avvenuta la deliberazione mentre in altra località dello stesso comune (come appunto Roma) può avere sede altro ufficio del giudice di pace;
d) che, tuttavia, ai fini che qui interessano, si palesa decisiva la presenza, accanto alla data di pubblicazione della sentenza ("Depositato in Cancelleria") ed alla relativa sottoscrizione del funzionario competente ("Carla Panicucci"), non soltanto dell'indicazione, di nuovo, della località ("Roma, lì 10 nov. 1997"), ma altresì del timbro con l'espressa e specifica menzione dell'ufficio ("Ufficio del Giudice di Pace di Roma"), onde la manifesta insussistenza di qualsivoglia dubbio circa la provenienza della sentenza impugnata esattamente dal Giudice di Pace di Roma.
Con i rimanenti motivi di gravame, lamenta rispettivamente la ricorrente:
1) con il secondo, violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., deducendo come il Giudice di pace abbia accolto l'opposizione della AC ritenendo che i soci del Consorzio siano le singole Cooperative e che le norme statutarie possano essere applicate anche ai soci delle Cooperative di appartenenza in virtù di delega rilasciata da queste in favore del Consorzio e che, nella specie, non risultava invece conferita dalla Cooperativa 29, cui apparteneva la AC, laddove la motivazione sopra richiamata fonda la decisione su una presunta carenza di legittimazione ad causam, onde, in relazione alla sua sussistenza, deve ritenersi vi sia il potere della Cassazione di compiere direttamente un'indagine sugli atti acquisiti al processo;
2) con il terzo, violazione dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo come l'accertamento compiuto dal Giudice di Pace circa il contenuto dello statuto del Consorzio poggi su un'erronea applicazione delle regole di ermeneutica ed, in particolare, del principio stabilito dall'art. 1363 c.c., essendo detto giudice pervenuto ad una interpretazione non corretta della portata effettiva dello statuto medesimo;
3) con il quarto, omessa e insufficiente motivazione sugli effetti del recesso della Cooperativa 29 dal Consorzio, sul potere del consiglio di amministrazione di questo di imporre contributi ai consorziati e sull'entità del credito dello stesso, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo come il Giudice di Pace, nonostante l'affermata carenza di legittimazione del Consorzio medesimo a richiedere il pagamento dei contributi consortili alla AC rendesse superflua qualsiasi ulteriore pronunzia sugli altri motivi di opposizione, abbia ritenuto di soffermarsi anche sulle ulteriori deduzioni dell'opponente, non tenendo conto degli atti acquisiti al processo ed omettendo ogni motivazione sulle obiezioni che in proposito erano state sollevate dal menzionato Consorzio. I tre motivi sopra illustrati, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità in ragione della sostanziale identità delle questioni da affrontare, sono inammissibili.
Conviene infatti premettere che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, non deve procedere all'individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità c.d. formativa o sostitutiva (e non della c.d. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, onde le sentenze pronunciate in siffatte controversie sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione stessa, laddove la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del già richiamato art. 360 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass. 716/99, cit.; Cass. 9 marzo 2001, n. 3459;
Cass. 3673/2001, cit.; Cass. 23 marzo 2001, n. 4223; Cass. 8 maggio 2001, n. 6385; Cass. 9213/2001, cit.; Cass. 10486/2001, cit.). Nella specie, è agevole considerare:
a) che, con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente, lungi dal dedurre una violazione della normativa processuale, ha in realtà censurato la sentenza del Giudice di Pace là dove questo, con apprezzamento di merito e per nulla affatto inerente ad una pretesa carenza di legittimazione ad causam, ha denegato la sussistenza della titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso, secondo quanto traspare dal fatto stesso che tale censura ha investito la commissione, ad opera di detto giudice, di "un evidente errore interpretativo" circa la normativa statutaria del Consorzio, così denunziandosi, però, la violazione di norme di natura sostanziale, la quale non è deducibile al di fuori dei limiti che sono stati sopra illustrati;
b) che analogamente è a dire rispetto al terzo motivo di gravame, avendo la ricorrente espressamente lamentato l'inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale contenute nel codice civile (ovvero, di nuovo, di disposizioni di carattere sostanziale), nonché la sussistenza di "un evidente vizio di insufficienza della motivazione", il quale, del pari, non è censurabile là dove non si risolva altresì, come nella specie, in un caso di inesistenza, mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione stessa;
c) che, parimenti, "un difetto di motivazione" viene dedotto anche con il quarto motivo di impugnazione, senza che tale difetto integri, di nuovo, ai fini della possibilità di essere denunziato, gli estremi testè richiamati.
Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. L'infondatezza delle pregiudiziali eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente e la stessa natura delle questioni affrontate, segnatamente afferenti i dibattuti limiti dell'impugnativa avverso le sentenze del giudice di pace, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002