Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3132
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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Nel giudizio di cassazione, il requisito di specialità della procura, ai fini dell'art. 365 cod. proc. civ., è soddisfatto nel caso in cui, dal tenore della procura a margine del ricorso, in particolare dal suo riferimento "al giudizio di cui a questo atto", si evinca chiaramente che la stessa è stata rilasciata proprio per il giudizio a cui inerisce il ricorso.

L'art. 132 cod. proc. civ., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone, al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria risulti già nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo. (Nella specie si è ritenuto che la specificazione di carattere territoriale del giudice di pace decidente, omessa nella intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso l'indicazione della località di pubblicazione della sentenza e la presenza del timbro con l'espressa menzione del riferimento completo dell'ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3132
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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