Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 1
È legittimo il decreto di espulsione dello straniero per mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni previsto dall'art. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e non rileva la successiva, tardiva richiesta di permesso in sanatoria ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, potendo tale permesso acquistare efficacia solo dal momento della concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2002, n. 11139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11139 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE V.A. MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AI, elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei 45, presso l'avv. Cesare Placanica, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Vittorio Supino del Foro di Chieti
- ricorrente -
contro
PREFETTO di CHIETI
- resistente -
avverso il decreto 22.02.01 del Tribunale di Chieti. (N. 56C/2001 R.G.C.)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 18 gennaio 2001 il Prefetto di Chieti disponeva l'espulsione di MO DI, cittadina lituana, dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. B della L. 40/98 perché, entrata in Italia il 4 gennaio 2001, si sarebbe trattenuta senza richiedere il permesso di soggiorno entro il termine di giorni otto. Avverso il decreto, notificatole con traduzione in lingua inglese in pari data, ha proposto ricorso la MO il 23 gennaio 2001 innanzi al Tribunale di Chieti. Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato e con memoria, l'adito Tribunale con decreto 22.01.01 rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale decreto la MO ha proposto ricorso articolando due motivi e notificando l'atto il 23.3.01.
L'intimato Prefetto di Chieti, con la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato atto di costituzione 13.7.01 ai fini di eventuali difese orali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, inaccoglibili essendo le censure nelle quali esso si articola, deve essere respinto.
Con il primo motivo la MO denunzia violazione degli artt.
2-13 comma 7 del D.Leg. 286/98 e 24 Cost., per avere il Tribunale ritenuto "sanata" la nullità del decreto notificato con traduzione in lingua inglese con la apodittica affermazione dell'avvenuto esercizio del diritto di impugnazione e senza che il decreto specificasse la ragione per la quale sarebbe stata impossibile all'ufficio del Prefetto la traduzione nella lingua conosciuta dall'espellenda. La censura è infondata. Nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi assai di recente con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7^ dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione, è indubbiamente ripetuta l'affermazione per la quale l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del ché il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 13817/01 - 12581/01 - 12350/01 - 9264/01). Ma è stato anche osservato, ripetutamente (Cass. 9078/00 - 9266/00 - 12350/01), che, conformente alla ratio della previsione ed al tenore letterale della stessa (che sintomaticamente non impone la traduzione privilegiata nella lingua nazionale dell'espellendo ma nella lingua da lui conosciuta), non è operante in alcun modo la sanzione di nullità, per l'inosservanza dell'onere specificativo succitato, le volte in cui la lingua che si accerti essere conosciuta sia proprio l'italiano. In simile evenienza, oggetto di accertamento specifico del Giudice del merito, il raggiungimento dello scopo della (irregolare) notificazione sarà affermabile non già per il solo fatto del tempestivo comportamento processuale dell'espellendo bensì, più direttamente, per l'accertata comprensione della portata del provvedimento (indefettibile premessa per l'esercizio dei diritti di difesa). Da questi principi di diritto il Tribunale di Chieti non si è affatto discostato, là dove, articolando una ratio decidendi neanche contestata dalla ricorrente, ha accertato la comprensione "in maniera sufficiente" della lingua italiana da parte della MO non solo alla stregua della tempestiva impugnazione da parte di un legale di fiducia ma anche per avere la espellenda espressamente rifiutato di avvertire il proprio consolato ed altrettanto chiaramente dichiarato di svolgere in Italia una attività lavorativa.
Con il secondo motivo del ricorso viene quindi denunziata violazione degli artt. 2 Cost. ed 11 comma 2 lett. B della L. 40/98, nonché vizio di motivazione: da un canto si censura come apodittica l'affermazione del Tribunale che ebbe a disattendere la pretesa causa di forza maggiore, impeditiva dell'osservanza del termine di otto giorni per la richiesta del permesso di soggiorno. Dall'altro canto si denunzia l'illegittimità dell'affermazione (anche in contrasto con Cass. 6374/99) per la quale sarebbe stata tenuto in nessun conto la presentazione di una, pur tardiva, richiesta di permesso di soggiorno in sanatoria.
Anche tali ragioni di impugnazione sono privi di fondamento. Quanto al primo profilo, basti rilevare che la valutazione data dal Tribunale alla certificazione medica prodotta, in termini di inidoneità a comprovare l'esimente della forza maggiore, è giudizio di fatto che non viene in questa sede contestato neanche con la denunzia di specifici vizi della motivazione ma solo non condiviso. Quanto al secondo profilo, poi, a parte il non pertinente richiamo alla sentenza 6374/99 di questa Corte (che attineva alla diversa ipotesi di tardiva richiesta di rinnovo del p.d.s.), non può che notarsi come nessuna influenza può dispiegare sul procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, adottato per trattenimento nello Stato senza richiesta del titolo ex art 5 comma 2 del T.U., il solo fatto che l'espulso abbia proposto istanza successiva di permesso ex DPCdM 16.10.98 (in ogni caso tal permesso potendo acquisire la sua efficacia di titolo di soggiorno solo dal momento della sua concessione).
La assenza di alcuna attività defensionale dell'intimato Prefetto dispensa dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2002