Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
I limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità impediscono che in detta sede possano essere denunziate la violazione o falsa applicazione di leggi ordinarie, nonché il vizio di motivazione quando esso non integri gli estremi della motivazione inesistente o meramente apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi ministri in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
DELLA MURA FLORA;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 721 pubblicata il 12 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati in data 11 e 31 ottobre 1998 FL Della UR, messo notificatore del Comune di Minori, conveniva il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il Ministero dell'Interno e quello delle Finanze per sentirli condannare al pagamento delle somme rispettive di L. 75.000 e di L. 492.000 a titolo di compenso per le notificazioni eseguite, in numero di venticinque per la prima Amministrazione e di centosessantaquattro per la seconda, sulla base di un compenso unitario di L.
3.000 a notifica ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202. Riunite le due cause, con sentenza in data 8/12 luglio 1999, il giudice di pace accoglieva la domanda in base alla considerazione che i messi comunali, quando provvedevano alle notificazioni nell'interesse di Amministrazioni diverse da quella comunale, dalla quale dipendevano, avevano diritto al compenso previsto dalla legge n. 202 del 1991. Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno e quello delle Finanze con un solo motivo. Non ha presentato difese FL Della UR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le amministrazioni ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della legge 12 luglio 1991, n. 202, degli artt. 23, 81, 97, 129 e 130 Cost. e dei principi fondamentali dell'ordinamento, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e, premesso che la legge n. 202 del 1991 non riguarderebbe i messi comunali, sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle suindicate norme costituzionali avendo posto a carico delle Amministrazioni convenute somme non previste dalla legge (art. 81), avrebbe consentito al messo comunale di pretendere somme di danaro per lo svolgimento delle sue funzioni da un'amministrazione cui queste non competevano (art. 23) e avrebbe violato i principi regolatori dei rapporti fra lo Stato e i Comuni prevedendo che il primo possa esser tenuto a corrispondere direttamente al messo comunale il preteso compenso per l'opera prestata (artt. 97, 129 e 130).
Va preliminarmente considerato che non può essere dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge n. 202 del 1991, ne' dei principi fondamentali dell'ordinamento, attesi i limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace (SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 716), e neppure può essere denunziato il vizio di motivazione quando, come nella specie, esso non integri gli estremi della motivazione inesistente o meramente apparente.
Passando all'esame delle violazione di norme di rango costituzionale, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni, così come prospettate dall'Amministrazione.
Nessuna violazione dell'art. 81 Cost., innanzi tutto, può ravvisarsi nel fatto che la sentenza impugnata avrebbe posto a carico delle Amministrazioni dell'Interno e delle Finanze spese assolutamente non previste dalla legge in quanto la norma costituzionale si rivolge al legislatore imponendo che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte e il suo dettato non può essere distorto al punto di estendere la copertura costituzionale a tutte le leggi di spesa al solo fine di introdurre surrettiziamente, sotto il pretesto della violazione della norma costituzionale, la inammissibile censura di violazione della legge ordinaria che disciplina la materia dei compensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione.
Parimenti infondata è la denuncia della violazione dell'art. 23 Cost. sotto il profilo che non sarebbe consentito, a pubblici funzionari pretendere somme di danaro nei confronti di Amministrazioni che non vi siano tenute a norma di legge, poiché la norma costituzionale vieta unicamente l'imposizione ai cittadini di prestazioni patrimoniali che non siano dovute in base a una legge, e preclude agli enti impositori la determinazione della prestazione imposta e del suo ammontare, ma non si estende alle sentenze di condanna al pagamento di somme dovute per legge, ancorché venga in contestazione la legittimazione passiva dei soggetti convenuti in giudizio.
Priva di fondamento è anche la denuncia della violazione degli artt. 97, 129 e 130 Cost. per aver la sentenza impugnata riconosciuto un rapporto diretto fra Stato e messi comunali, in quanto la sentenza di condanna al pagamento di somme asseritamente non dovute da parte dell'Amministrazione dello Stato non consuma alcuna violazione del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., che riguarda l'organizzazione dei pubblici uffici e la disciplina del rapporto di pubblico impiego, ne' contrasta con la normativa che regola il decentramento statale e il controllo di legittimità affidato alla regione sugli enti locali minori, cui si riferiscono gli artt. 129 e 130 Cost.. In conclusione, non potendo formare oggetto di esame in cassazione la dedotta violazione della normativa che regola i compensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione, e dovendo escludersi ogni violazione di norme costituzionali, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio dell'intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001