Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FISIOTER SRL, corrente in Roma, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Corrado Valli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO NICOLA CHINNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AVV CRISTINI EDOARDO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA VIA GREGORIO VII 396;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2256/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 03/03/98 e depositata il 12/03/98 (R.G. 29035/96);
09 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Camillo Nicola CHINNI;
udito l'Avvocato Edoardo CRISTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 1996, l'Avv. Edoardo Cristini convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la Fisioter s.r.l., per sentire accertare e dichiarare l'obbligo della medesima società a rimborsare all'attore la somma di lire 168.416, con gli interessi come per legge a far data dal 22 maggio 1995 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e la somma di lire 336.416, a far tempo dal 25.10.96 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese.
Nell'atto introduttivo della lite, l'attore affermava che in data 22 maggio 1996, nell'interesse della Mira Costruzioni e Pitture Edili, per brevità definita Miracapillo, aveva partecipato ad una riunione presso la sede della società convenuta, per la definizione bonaria, andata a buon fine, di una controversia tra la sua cliente e le società s.r.l. Studio medico Lazio e Fisioter s.r.l., appartenenti allo stesso gruppo. Faceva rilevare che aveva dovuto fatturare il compenso percepito per la propria attività professionale, alla s.r.l. Studio Medico Lazio ed alla Fisioter s.r.l., erogatrici degli importi, in quanto la propria cliente da tempo era stata cancellata dal Registro delle Imprese. Aggiungeva che le società non avevano operato le ritenute di acconto sui compensi erogati, ed in particolare che la s.r.l. Fisioter aveva omesso di trattenere la somma di lire 114.000 per la fattura prodotta, L'attore sosteneva che, per risolvere nel modo più sollecito l'inconveniente, aveva deciso di rimborsare alle due società destinatarie delle fatture gli importi delle ritenute d'acconto, nella misura dovuta, rilasciando due assegni bancari, il primo n. 356435520 allo studio medico Lazio s.r.l. ed il secondo n. 356435521 alla Fisioter s.r.l., entrambi tratti sul c/c n. 1099531 della Banca di Roma. Deduceva, inoltre, che per una svista le ragioni sociali delle beneficiarie venivano scambiate, per cui gli importi risultavano inadeguati e, conseguentemente, avvertite le società interessate ed i rispettivi legali, aveva chiesto la restituzione degli assegni, per sostituirli con altri di corretto importo. Infine, concludeva affermando che, di propria iniziativa, aveva versato allo studio medico Lazio s.r.l. la differenza dovuta, ma che era risultato vano ogni tentativo di ottenere dalla Fisioter s.r.l. la restituzione della somma di lire 168.416, quale differenza della somma versata e quella minore fiscalmente dovuta.
All'udienza del 5 dicembre 1996, la Fisioter s.r.l. si costituì in giudizio, contestando ed impugnando le avverse deduzioni e richieste. Alla successiva udienza del 12 dicembre 1996 l'Avv. Cappelli chiese la nullità e l'annullamento del processo verbale del 5 dicembre 1996 e la revoca dell'ordinanza con fissazione di nuova udienza di comparizione, nonché la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.307 del c.p.c.. Con sentenza in data 3 marzo 1998, il giudice adito accolse la domanda proposta dall'attore, condannando la Fisioter s.r.l. al rimborso della somma di lire 168.416, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora, nonché a corrispondere all'attore medesimo la somma di lire 1.000.000, a titolo di risarcimento danni ex artt.89 e 96 c.p.c., oltre alle spese di causa. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la società Fisioter s.r.l., sulla base di otto motivi, cui resiste con controricorso l'avv. Edoardo Cristini.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunzia la ricorrente violazione dell'art.164 e dell'art.307 del c.p.c., assumendo che il Giudice di Pace, con ordinanza in data 3 ottobre 1996, aveva concesso termine perentorio fino al 20 ottobre 1996, per una nuova notifica dell'atto introduttivo, mentre l'attore aveva provveduto a tale adempimento solo in data 21 ottobre 1996 e quindi fuori del termine perentorio assegnato dal giudice stesso. Orbene, al riguardo il 2^ comma dell'art.164 c.p.c. prevede che il giudice, nel caso di inosservanza del termine perentorio, debba dichiarare a norma dell'art.307 - 3^ comma - l'estinzione del processo. Nella specie, la costituzione in giudizio della Fisioter s.r.l. era stata effettuata ai soli fini di sollevare la questione di estinzione del processo.
Il motivo va disatteso, in quanto come si evince dagli atti di causa, la cui lettura è consentita a questa Corte, versandosi in tema di un vizio processuale, alla prima udienza utile, che era quella del 5 dicembre 1996, l'odierno ricorrente non risulta avere eccepito la tardività dell'atto di rinnovazione ne' richiesto l'estinzione del giudizio ex art.307 del codice di rito. La richiesta, formulata all'udienza successiva, è certamente tardiva e correttamente non è stata tenuta in alcun conto dal giudice di merito.
Con il secondo motivo si duole la ricorrente della violazione dell'art.89 c.p.c., assumendo che il Giudice di Pace, nel condannare la Fisioter s.r.l. al pagamento della somma di lire 500.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, derivato dalle espressioni offensive e sconvenienti usate in comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Cappelli, patrocinante della Fisioter s.r.l., aveva omesso di considerare che tali espressioni erano esclusivamente addebitabili all'avv. Cappelli e non certo alla sua rappresentata. Sotto tale profilo, il Giudice di Pace avrebbe dovuto operare la giusta e necessaria distinzione tra procuratore e rappresentato e, per l'effetto, avrebbe dovuto evitare di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale la Fisioter, del tutto estranea ad ogni frase ed iniziativa ingiuriosa.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.96 c.p.c., assumendo la ricorrente che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente presupponeva che fosse dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di una danno, conseguente al comportamento processuale posto in essere dalla Fisioter s.r.l., nonché la certezza del dolo o della colpa grave, rappresentata dalla consapevolezza della inconsistenza della propria tesi. Nel caso in esame. viceversa, non poteva trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria, atteso che effettivamente, come provato per tabulas, la Fisioter s.r.l. aveva versato all'erario per ritenuta d'acconto a favore dell'Avv. Cristini la somma di lire 282.000, corrispondente all'assegno corrisposto dal professionista, somma certamente maggiore rispetto a quella che l'attore riteneva corrispondente all'imposta da versare. Infine, andava sottolineato che l'attore, accortosi dell'errore e verificata l'eccedenza del versamento operato dalla Fisioter s.r.l., a titolo di ritenuta d'acconto, avrebbe dovuto esercitare direttamente il diritto di ripetizione dal Ministero delle Finanze, anziché pretenderla dalla Fisioter s.r.l..
I motivi, che possono essere esaminati congiunta mente, sono entrambi inammissibili.
A seguito della nuova formulazione dell'art.113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art.311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie.
Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art.360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità
adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. sez. un.15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, le norme di cui agli artt.89 e 96 c.p.c., pur essendo inserite nel codice di rito, hanno certamente un contenuto di carattere sostanziale, per cui la relativa violazione, non avendo dette norme il rango di una norma costituzionale o comunitaria di rango superiore alla norma ordinaria, è inammissibile nel ricorso avverso una sentenza del giudice di pace.
Non senza considerare, con particolare riferimento al secondo motivo, che, comunque, in virtù del rapporto di mandato conseguente alla procura conferita, soggetto obbligato al risarcimento dei danni per il titolo di cui all'art.89 c.p.c. è sempre la parte patrocinata e non certo il difensore, anche se quest'ultimo è materialmente autore delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive. Si è posto in luce, infatti, che la sentenza deve necessariamente statuire nei confronti della parte e non del suo patrocinante.
Con il quarto motivo, si denunzia violazione dell'art.104 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., per omessa declaratoria di decadenza della prova ex adverso richiesta, in quanto il giudicante, pur sollecitato dal procuratore di parte convenuta di pronunciare declaratoria di decadenza dei mezzi di prova, aveva omesso di provvedere sul punto, senza alcuna motivazione. Il difetto di motivazione inficiava di nullità l'impugnata sentenza. La censura è inammissibile, in quanto non viene indicato, come dovuto ai fini del necessario riscontro, in quale sede del giudizio di merito fu formulata la relativa eccezione.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art.352 del c.p.c., atteso che il giudicante, esaurita l'attività prevista negli artt.350 e 351 c.p.c. ed invitate le parti a precisare le conclusioni, avrebbe dovuto consentire alle stesse di produrre le comparse conclusionali e le memorie di replica a norma dell'art.190 del c.p.c.. Tale omissione non aveva consentito alla ricorrente di esercitare il legittimo diritto di difesa, con tutte le conseguenze di legge.
Il motivo è infondato.
Correttamente, al riguardo, il controricorrente richiama la norma di cui all'art.321 c.p.c., la quale si pone come norma speciale per il giudizio davanti al giudice di pace, rispetto a quella contenuta nell'art.352 c.p.c.. La prima norma, al contrario di quest'ultima, non prevede la concessione di un termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche, ma solo la discussione della causa, subito dopo che le parti abbiano provveduto a precisare le conclusioni. Ulteriore conferma di ciò si ha nella previsione, nell'ultimo comma dell'art.321 citato, del termine di giorni quindici, decorrente dalla discussione, per il deposito della sentenza.
Con il sesto motivo si denunzia nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame della prova documentale offerta dalla Fisioter s.r.l., in quanto il giudice di merito, violando in tal modo i diritti legittimi della difesa di parte convenuta, non aveva minimamente consentito alla Fisioter s.r.l. di espletare i mezzi di prova dedotti, ma non aveva tenuto in alcun conto il documento probatorio depositato in atti dalla società convenuta, rappresentato dalla ricevuta bancaria. Tale documento provava in maniera indiscutibile che la Fisioter s.r.l., lungi dall'appropriarsi di danaro dell'attore aveva versato la ritenuta di acconto nella misura maggiore di lire 282.000, secondo le indicazioni fornite dal professionista con il rilascio dell'assegno. Parimenti, il giudicante, avrebbe dovuto considerare che, una volta versata la ritenuta di acconto in misura maggiore di quanto dovuto, competeva all'Avv. Edoardo Cristini farsi rimborsare dall'Ufficio competente la somma eccedente la errata ritenuta di acconto. Infine, il giudicante non aveva considerato minimamente che l'errato versamento per ritenuta d'acconto operato dalla società convenuta nell'interesse dell'attore era stato determinato comunque da fatto o colpa ascrivibili al medesimo avv. Edoardo Cristini.
Il motivo è inammissibile, sia per mancata trasposizione nel ricorso del documento che si assume non preso in esame ne' dei capitolati di prova che si pretende non essere stati ammessi (con evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), sia perché la censura è contraria all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza e volta ad ottenere in questa sede una diversa valutazione. più favorevole, degli elementi probatori acquisiti.
Con il settimo motivo si denunzia violazione delle tariffe massime dei diritti e degli onorari di procuratore e di avvocato, approvate con D.M.
5.10.94 n. 585, atteso che il Giudice di Pace, per una causa di valore di circa 150.000, esente da bolli, aveva liquidato, senza alcuna motivazione, una somma a dir poco spropositata, di gran lunga superiore ai massimi tariffari imposti dal citato D.M.. Al pari delle precedenti la deduzione non può trovare accoglimento, alla luce di quanto detto in precedenza in ordine alle norme la cui violazione è censurabile in sede di impugnativa di sentenze del giudice di pace.
Applicando tale regula juris al capo relativo alle spese di lite è evidente che devono - al riguardo - decisamente distinguersi le disposizioni di carattere "processuale", come tali da osservarsi da parte del giudice di pace, e la cui violazione, pertanto, è censurabile in sede di legittimità, da quelle, più propriamente "sostanziali", che il giudice adito non è tenuto ad osservare, dovendo, anche al riguardo, rendere una pronunzia "secondo equità" (la quale rimane tale, anche nell'ipotesi in cui il giudicante faccia applicazione di una norma di diritto, ritenendola conforme all'equità).
Appartengono, in particolare, alla prima categoria tutte le norme relative all'"onere delle spese" (art. 90 c.p.c. nonché al dovere del giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui di condannare alle spese la parte soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte (artt.91 e 92 c.p.c.), e, ancora, tutte le altre disposizioni contenute nel codice di rito dall'art.93 all'art.97.
Diversamente sono norme di carattere "sostanziale", alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto, allorché pronunzia in controversia di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni, contenute in leggi o in altre fonti di diritto (come, ad esempio, nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense, che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale e stragiudiziale), relative al quantum delle "spese" che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice ed a carico di quella soccombente (Cass.5 novembre 1998, n. 11115, nonché, e Cass. 1^ febbraio 2000, n. 1097 e Cass.24 marzo 2000 n. 2537). Concludendo sul punto, escluso che le tariffe professionali contenenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati abbiano valore costituzionale, ed escluso, altresì, alla luce della censura in concreto prospettata dalla parte ricorrente, che, nella specie, nel procedere alla liquidazione degli onorari in favore della parte risultata vincitrice, il giudicante abbia violato alcun principio costituzionale o comunitario, o alcune delle regole poste dagli artt.90 e seguenti c.p.c., è palese, come anticipato, l'inammissibilità della deduzione.
Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'art.51 n. 3 del c.p.c., assumendo la ricorrente che dal contesto della sentenza e da vari passaggi, anche polemici che vi si leggono in motivazione, appariva evidente che, a seguito del comportamento tenuto in udienza dall'avv. Cappelli, rappresentante in giudizio della Fisioter. s.r.l., il giudice aveva perduto la serenità dovuta nel gestire il processo. Tale mancanza di serenità, sottolineata nella sentenza con la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, doveva indurre il Giudicante ad astenersi, per consentire ad altri un giudizio più sereno sui fatti di causa.
La censura inammissibile.
Invero, per giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio, la pretesa violazione, comportante in ipotesi l'obbligo di astensione per il giudice ai sensi dell'art.51 u. c.c.p.e., può essere fatta valere dalla parte solo con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dal successivo art.52 e non già come motivo di nullità della sentenza, proponibile solo nel caso, peraltro nemmeno dedotto nella specie, di interesse diretto del giudice alla causa. Rimane in tal modo preclusa la possibilità di esaminare la dedotta irregolarità come motivo di nullità in sede di impugnazione della sentenza.
In conclusione, il ricorso proposto deve essere rigettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
Va, infine, respinta, non ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, la richiesta della controricorrente di ulteriore condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, L. 324.000 oltre onorari liquidati in lire 200.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 7 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2001