Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7909
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

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La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso.

La ricostruzione di un edificio demolito soggiace, in mancanza di specifiche norme che dispongono in senso contrario, alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche vigenti al tempo in cui venne rilasciata la relativa concessione; e non anche, quando sia prevista la corrispondenza (per volumi, altezza, fisionomia architettonica) dell'opera ricostruita a quella preesistente, al rispetto dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici successivi all'epoca della concessione del fabbricato preesistente.

Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori irritualmente introdotti, ha l'onere, da un lato di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché dall'altro lato di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni delle prove disattese onde permettere in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere una funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 15
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Sent. Sez. 2 Num. 11731 Anno 2013 Presidente: FELICETTI FRANCESCO Relatore: FALASCHI MILENA Successivaiscrizio ne ipotecaria Conseguenze SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23825/07) proposto da: AW. MARTINI CORRADO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Piero Cerroni del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11; – ricorrente contro AW. ROSSI ENRICO e GOLIA MARIA LUISA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimo Gizzi del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7909
Data del deposito : 12 giugno 2001

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