Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 3
La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso.
La ricostruzione di un edificio demolito soggiace, in mancanza di specifiche norme che dispongono in senso contrario, alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche vigenti al tempo in cui venne rilasciata la relativa concessione; e non anche, quando sia prevista la corrispondenza (per volumi, altezza, fisionomia architettonica) dell'opera ricostruita a quella preesistente, al rispetto dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici successivi all'epoca della concessione del fabbricato preesistente.
Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori irritualmente introdotti, ha l'onere, da un lato di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché dall'altro lato di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni delle prove disattese onde permettere in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere una funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11731 Anno 2013 Presidente: FELICETTI FRANCESCO Relatore: FALASCHI MILENA Successivaiscrizio ne ipotecaria Conseguenze SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23825/07) proposto da: AW. MARTINI CORRADO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Piero Cerroni del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11; – ricorrente contro AW. ROSSI ENRICO e GOLIA MARIA LUISA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimo Gizzi del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO IANNOTTA - Presidente -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ LL, NZ AN LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato SMIROLDO ANTONINO, che li difende unitamente all'avvocato DE MAIO AMEDEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IS TO, IS SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che li difende unitamente all'avvocato DAL DOSSO SARA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2057/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 24/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Antonino SMIROLDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Giulio CEVOLOTTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 2/9/1988 NI e NA RA, proprietarie di un immobile in Ronco all'Adige, esponevano che i proprietari del fondo limitrofo, NT e DR OR, ottenuta concessione edilizia per ristrutturazioni al fabbricato di loro proprietà, avevano demolito la parte accessoria dell'edificio ubicata verso il confine, riedificandola ex novo in violazione di norme di legge e di regolamenti comunali. Gli attori, quindi, chiedevano: che fosse disapplicato il provvedimento del sindaco di concessione edilizia;
che fosse dichiarata illegittima la variante in corso d'opera; che fosse dichiarata l'illegittimità della nuova costruzione;
che fosse ordinato l'abbattimento o l'arretramento della costruzione eretta a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio;
che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni. NT e DR OR si costituivano e chiedevano la reiezione delle domande delle RA.
L'adito tribunale di Verona rigettava le dette domande con sentenza 13/1/1996 avverso la quale le soccombenti proponevano gravame cui resistevano i OR.
La corte di appello di Venezia, con sentenza 24/12/1998, rigettava il gravame osservando: che la costruzione realizzata dagli appellati rispecchiava le dimensioni del precedente originario fabbricato;
che il lato che guardava verso la proprietà limitrofa delle RA era rimasto alla stessa distanza dal confine;
che la costruzione dei OR, ubicata nella zona B1, era stata realizzata sull'area della precedente e la parte fronteggiante il confine con le RA era rimasta alla stessa distanza;
che, come si leggeva nella relazione del c.t.u. geom. Togni, il sedime della costruzione in questione era coincidente con quello del corpo di fabbrica originario;
che, secondo la relazione del c.t.u. ing. Nicolò, il crollo e la demolizione non avevano interessato integralmente la muratura verso il confine, la muratura del piano terra era rimasta in piedi per la metà della sua estensione longitudinale e parte della muratura in confine era continuata ad esistere senza soluzione di continuità; che, come riferito dal teste Aldo Baldo (sindaco), le opere eseguite erano state mantenute con le stesse misure del fabbricato precedente;
che tutta la costruzione eretta dai OR, per la parte rivolta verso il fondo RA, si trovava dal confine alla medesima distanza del precedente fabbricato;
che il piano regolatore del comune di Ronco all'Adige nulla stabiliva espressamente per le ricostruzioni in quanto tutte le norme riguardanti le distanze dal confini si riferivano solo alle nuove edificazioni e non anche alle ricostruzioni;
che, quindi, la domanda di arretramento della costruzione dei OR bene era stata rigettata dal tribunale;
che le altre violazioni delle norme regolamentari (non integrative del codice civile) riguardavano i rapporti tra il costruttore e la pubblica amministrazione, con possibilità per il privato di conseguire solo il risarcimento del danno fornendo la prova precisa di tale danno in ordine sia alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro;
che gli appellanti non avevano provato, ne' dedotto, la natura e l'entità del danno che avrebbero subito;
che le istanze istruttorie andavano disattese perché ininfluenti. NI e NA RA hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. NT e DR OR hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso le RA, denunciando falsa applicazione degli articoli 873 e seguenti c.c., deducono che esse ricorrenti avevano criticato la sentenza di primo grado sostenendo che il tribunale aveva errato nel qualificare l'opera eseguita dalle controparti come "ristrutturazione edilizia" e non costruzione ex novo di un precedente edificio che era stato demolito: tale questione non è stata affrontata dalla corte di appello secondo la quale nella specie non sarebbe riscontrabile una violazione delle norme sulle distanze rimaste identiche alle precedenti. Tale assunto, ad avviso delle ricorrenti, è privo di giuridico fondamento e contrario alla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione, riedificazione e distanze con riferimento a quanto al riguardo stabilito nei regolamenti edilizi generali.
Il motivo è infondato.
Come sopra riportato nella parte espositiva che precede la corte di appello - con ragionamento ineccepibile, sia pur sintetico, e con argomenti congrui, coerenti ed adeguati - ha ricostruito in fatto le caratteristiche del manufatto realizzato dai OR ponendo in evidenza che il crollo e la demolizione del corpo di fabbrica non hanno interessato l'integrale muratura verso il confine rimasta in parte in piedi e che tale manufatto: rispecchia le dimensioni di quello preesistente;
è stato edificato sulla stessa area e con le stesse dimensioni della precedente costruzione;
è rimasto alla stessa distanza dal confine con la proprietà RA. Il giudice di appello - dopo essere pervenuto alle dette conclusioni in fatto sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle relazioni dei c.t.u. geom. Togni e ing. Nicolò - ha confermato la decisione con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda delle RA volta ad ottenere l'abbattimento o l'arretramento della costruzione dei OR per asserita violazione delle norme sulle distanze dai confini. Al riguardo la corte di merito ha rilevato che le disposizioni del piano regolatore del comune di Ronco all'Adige, relative alle distanze dai confini, si riferivano solo alle nuove edificazioni e non alle ricostruzioni e, quindi, erano inapplicabili nella specie.
Ciò posto è evidente l'insussistenza della denunciata violazione delle norme indicate nella censura in esame: il manufatto in questione è stato realizzato dai OR rispettando tutte le caratteristiche di quello preesistente per cui nell'intervento di ricostruzione - che non ha comportato variazioni essenziali e sensibili rispetto al precedente assetto edilizio - va ravvisata l'ipotesi non della nuova edificazione ma della ristrutturazione nel cui ambito vanno annoverati anche gli interventi consistenti nella parziale demolizione (con conseguente ricostruzione) di un fabbricato senza alterazioni sostanziali della tipologia edilizia, della struttura e della volumetria pregresse.
Come più volte affermato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, la finalità dell'intervento della ristrutturazione è il recupero anche di un intero edificio purché si rispetti il tessuto urbanistico preesistente che deve rimanere immutato: l'edificio ricostruito non deve modificare l'uso del territorio. Dalla ristrutturazione edilizia non devono risultare modificati "tipo, caratteristiche, struttura, dimensioni e localizzazioni" per cui un edificio, per rimanere nell'ambito della ristrutturazione, deve essere ricostruito con salvezza e conservazione dei fondamentali e sostanziali caratteri identificativi del preesistente (collocazione, sagoma, volumetria). La ristrutturazione esclude la possibilità di aumento della volumetria con conseguente modifica radicale dell'aspetto esteriore e della conformazione strutturale dell'edificio ricostruito (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze del Consiglio di Stato 11/5/1998 n. 552; 14/11/1996 n. 1359;
6/12/1993 n. 1259).
Nella specie il nuovo manufatto - come accertato dai giudici del merito - non ha alterato le caratteristiche fondamentali del corpo di fabbrica precedente e, ubicato dal confine alla medesima distanza della costruzione esistente prima degli interventi edilizi in questione, non contiene elementi di novità tali da porre l'opera realizzata al di fuori del recupero del patrimonio edilizio preesistente, ne' ha inciso sul precedente tessuto edilizio, ne' ha modificato l'utilizzo del territorio oggetto della disciplina urbanistica.
Da ciò consegue che correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il manufatto realizzato dai OR in quanto - non rivestendo gli estremi di una "nuova costruzione" - è stato edificato là dove era da anni situato nel rispetto della precedente distanza dal confine con la proprietà RA, non prevedendo le norme dello strumento urbanistico locale (come evidenziato dalla corte di merito e non contestato dalle ricorrenti) il rispetto anche per le ricostruzioni della stessa distanza dal confine prescritta per le nuove edificazioni.
La decisione della corte veneziana è pertanto conforme ai principi elaborati in giurisprudenza in tema di ricostruzione e di ristrutturazione di edifici.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. sostenendo che nella specie, trattandosi di violazione delle norme del codice civile e di quelle integrative di queste, riguardanti le distanze nelle costruzioni, il danno si identifica nella violazione stessa senza la necessità di una specifica attività probatoria, come invece ritenuto dalla corte di appello.
La censura è priva di pregio atteso che coerentemente la corte territoriale, esclusa la sussistenza di violazione delle norme dello strumento urbanistico locale relative alla distanza delle costruzioni dal confine ed integrative del codice civile, ha escluso anche il riconoscimento del diritto al risarcimento danni avanzato dalle RA e collegato - alla asserita violazione di dette norme. Del pari correttamente la corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento danni in relazione alla violazione di norme regolamentari diverse da quelle relative alle distanze dai confini per non aver le RA fornito alcuna prova in ordine alla natura ed all'entità di tale danno.
In proposito è sufficiente rilevare che, come più volte affermato da questa Corte, la realizzazione di opere in violazione di norme recepite negli strumenti urbanistici locali diverse da quella in materia di distanze, non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito: la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dall'interessato in modo preciso con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (tra le tante, sentenze 23/2/1999 n. 1513; 18/4/1996 n. 3679; 15/12/1994 n. 10775). La corte di appello si è attenuta ai detti principi giurisprudenziali per cui la sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con il motivo in esame.
Con il terzo motivo di ricorso le RA denunciano insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per essersi la corte di merito limitata ad affermare che "le istanze istruttorie (formulate da parte appellante) vanno disattese perché ininfluenti":
il giudice di appello avrebbe dovuto motivare l'insussistenza sia di una nullità assoluta della c.t.u. espletata in primo grado sia dei gravi motivi di cui all'articolo 196 c.p.c. per la sostituzione del consulente chiesta da esse ricorrenti.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere - da un lato - di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché - da altro lato - di indicare specificamente in ricorso le deduzioni delle prove disattese, onde permettere in sede di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, "per relationem", ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (sentenze 26/3/1999, n. 2894; 2/11/1998 n. 10913; 30110/1998 n. 10897). I suddetti oneri posti a carico del ricorrente in cassazione non sono stati rispettati dalle RA le quali non hanno svolto alcun argomento al fine di dimostrare la decisività delle prove non ammesse, ne' hanno trascritto in ricorso il contenuto (quanto meno nelle parti essenziali) di dette prove. Ciò è sufficiente per ritenere inaccoglibile la censura in esame.
Peraltro la motivazione del diniego della ammissione di mezzi istruttori può essere anche implicita dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente considerato (in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/ 8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire (sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 13566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione impugnata che si riveli incompleto, incoerente ed illogico il che non si è verificato nel caso in esame.
In particolare, in relazione alle contestazioni mosse in sede di merito ad alcuni punti della c.t.u. espletata in primo grado, è appena il caso di osservare che la corte di appello, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal citato c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha chiaramente disatteso le diverse tesi delle ricorrenti. Il giudice del merito non è poi tenuto ad esaminare tutte le argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise.
Bisogna inoltre evidenziare che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle gia espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano omessa motivazione su un punto decisivo della controversia deducendo che la corte di appello ha completamente omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stato chiesto di compensare, almeno parzialmente, le spese di giudizio tenuto conto della parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti in causa.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato. Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta evidente che la corte di appello, nel rigettare tutti i motivi di gravame prospettati in via principale dalle RA e nel confermare la sentenza di primo grado, ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto infondata la censura mossa in via subordinata dalle appellanti relativa al governo delle spese del giudizio innanzi al tribunale. Peraltro al riguardo è appena il caso di osservare che, come è noto, il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente soccombente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 138.700, oltre lire 5.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001