Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine, a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, non essendo applicabile la disposizione prevista dall'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2016, n. 32148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32148 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
32 148 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MAURIZIO FUMO -Presidente Dott. SENTENZA N. до - Consigliere - Dott. PA ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN N. 33608/2015 Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV PA N. IL 30/12/1963 avverso il provvedimento n. 2225/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia Di Nents, ch he concluse fu l'e ©, in suboutin. рет день bul ricon д Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di OL OL viene proposta richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Firenze del giorno 08/11/2012, assumendo che le notifiche, non eseguibili presso il domicilio dichiarato, a seguito dell'intervenuto cambio di residenza, erano state effettuate presso il difensore d'ufficio. Considerato in diritto 1. La richiesta è inammissibile. Essa, ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod., proc. pen., avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto piena ed effettiva conoscenza della sentenza, ossia, secondo quanto ammette lo stesso richiedente, dal 29/06/2015, quando gli è stato notificato l'ordine di esecuzione. E, tuttavia, la richiesta, spedita a mezzo posta, risulta pervenuta presso questa Corte in data 03/08/2015. Al riguardo, va ribadito che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve avere riguardo alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, in quanto non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., che individua la data di proposizione dell'impugnazione in quella di spedizione della raccomandata (Sez. 1, n. 6726 del 20/01/2014, Grembi, Rv. 259416). Ne discende l'assoluta irrilevanza del fatto che la spedizione sia avvenuta in data 26/07/2015. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15/01/2016 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maurizio Fumo Kimy DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 25 LO 2016 IL FUNZIONE GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise