Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
In tema di collocamento obbligatorio di invalidi e minorati ai sensi della legge n. 482 del 1968, l'iscrizione negli elenchi previsti dalla predetta legge non ha efficacia costitutiva dello status di invalido, ma si configura come atto di accertamento dei requisiti (sanitario, economico e di cosiddetta "incollocazione" al lavoro) previsti dalla norma; nello svolgimento di tale funzione la Pubblica Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica e non amministrativa, con la conseguenza che i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi e che le relative controversie vanno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
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- 1. Individuazione dell’interesse legittimo e accertamento della legittimazione ad agire nel processo amministrativo, dopo il “caso Randstad”Marco Magri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marco Magri Sommario: 1. Homo sine pecunia est imago mortis: l'esclusione di chi non può conseguire il “bene della vita” nella giurisprudenza del Consiglio di Stato - 2. Mera obbiettività dell'accertamento compiuto dal giudice amministrativo per estromettere il ricorrente “assimilato” al quivis de populo - 3. La teoria dell'Adunanza Plenaria sulla legittimazione ad agire come “titolo, o possibilità giuridica dell'azione” (e i suoi limiti) - 4. Argomenti in favore dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., delle sentenze d'inammissibilità del Consiglio di Stato basate esclusivamente sulla “teoria della norma di protezione” (Schutznormtheorie). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FE IC, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato GIULIA NOBILIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO LEONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 387/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 16107/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Giustina NOVIELLO, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 marzo 1996 la signora OL ET conveniva in giudizio dinanzi al RE di Livorno, quale giudice del lavoro, il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro-tempore. Chiedeva che fosse accertato che era invalida nella misura pari o superiore al 46 per cento e che pertanto aveva diritto alla iscrizione negli elenchi degli invalidi civili di cui all'art.19 della legge n. 482 del 1968.
Con sentenza del 19 marzo 1997 il RE accoglieva la domanda e dichiarava che la ricorrente era invalida nella misura del 46 per cento ed aveva quindi diritto alla iscrizione nei predetti elenchi degli invalidi civili.
La decisione del RE è stata confermata dal Tribunale di Firenze con sentenza depositata il 16 luglio 1997. Avverso quest'ultima decisione il Ministero del Tesoro propone ricorso costituito da un solo motivo. La signora ET resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la violazione delle norme sulla competenza. Assume che il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
e che comunque, anche qualora si ritenesse sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, vi sarebbe stata violazione delle norme sulla competenza funzionale del giudice del lavoro perché la controversia non rientra nei casi tassativamente previsti dagli artt. 409 e 422 del codice di procedura civile. Il motivo è infondato.
L'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (intitolata Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) dispone: "Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.
La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16".
Come ha già affermato questa Corte, la iscrizione negli elenchi previsti dalla norma non ha efficacia costitutiva dello status di invalido, ma costituisce un atto di accertamento dei requisiti (sanitario, economico e della c.d. "incollocazione") stabiliti dalla legge;
e nello svolgere tale funzione di accertamento la Pubblica amministrazione non esercita alcuna discrezionalità amministrativa, ma semplicemente una discrezionalità tecnica (Cass. S.U. 15 novembre 1985 n. 5594; Cass. 30 gennaio 1991 n. 898). Da ciò consegue che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge hanno un vero e proprio diritto soggettivo alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
L'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal ricorrente deve dunque essere respinta.
Parimenti deve essere respinta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro.
Al riguardo occorre osservare che, come ha già affermato questa Corte, l'erronea adozione del rito del lavoro in luogo di quello ordinario costituisce una irregolarità del procedimento che incide sulla validità dello stesso e della sentenza soltanto nel limiti in cui l'applicazione del rito speciale abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti di difesa (Cass. 13 gennaio 1996 n. 221; Cass. 24 dicembre 1997 n. 13038). Ne consegue che la parte del motivo di ricorso attinente all'erronea adozione del rito del lavoro è inammissibile in quanto non è indicato il concreto pregiudizio subito dalla parte per l'effetto dell'errore denunziato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese e degli onorari di questo giudizio di cassazione. Le spese si liquidano come in dispositivo e gli onorari nella somma di tre milioni di lire.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Condanna il ricorrente a pagare alla resistente OL ET le spese e gli onorari di questo giudizio di cassazione. Liquida le spese nella somma di lire 15.000 e gli onorari nella somma di lire tre milioni.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 1999