Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/1989, n. 134
CASS
Sentenza 3 ottobre 1989

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Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite. (fattispecie relativa ad imputati, amministratori di società esportatrice e società cooperative, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'Aima ed altri enti).*

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., è compatibile con il reato di truffa in danno dell'Aima, di cui all'art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinata ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è stato giustificato il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche. ( Conf mass n 153773; ( Conf mass n 110826).*

Il reato previsto dall'art. 78 comma quinto cod. strad. È di natura permanente, perché consiste nel circolare con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche dei mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose, non bastando ad integrarne gli estremi il semplice possesso di veicoli del genere. (affermando tale principio la suprema Corte ha precisato che, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, poiché non integra il reato de quo la proprietà di un veicolo non in regola con le prescrizioni regolamentari - nella specie sprovvisto di estintore - a prescindere dall'attualità del trasporto e quindi dalla località in cui viene eseguito il controllo, non rileva il luogo di residenza del proprietario, bensì quello in cui ha avuto inizio la circolazione o, qualora questo non sia individuabile con certezza, uno dei luoghi previsti, in via sussidiaria, dall'art. 40 cod. proc. pen.). ( V mass n 123105).*

Ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, sicché l'elemento temporale non deve essere considerato come notevole protrarsi del rapporto nel tempo, essendo anche sufficiente uno svolgersi dell'attività associativa per breve periodo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/1989, n. 134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 134
    Data del deposito : 3 ottobre 1989

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