Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante agli avvocati, la
Commentario • 1
- 1. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 16469 del 05/08/2015Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. OV AMOROSO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LIBUTTI OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato, VINCENZO COLACINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15947/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/09/99 R.G.N. 38370/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni A.MOROSO;
udito l'Avvocato GOBBI;
udito l'Avvocato COLACINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, l'avvocato Giovanni Libutti esponeva di aver chiesto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed ai sensi della legge n. 576 del 1980, la corresponsione della pensione di vecchiaia alla CA
Nazionale di Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori, la quale, con deliberazione in data 26.9.1991, aveva respinto la richiesta, sul rilievo che non valevano ai fini del prescritto trentennio di iscrizione alla stessa CA i periodi 1961/62, 1976/1982 e 1986/1990 - durante i quali aveva esercitato le funzioni di Vice Pretore Onorario, presso la Pretura di Rionero in Volture - per l'asserita mancanza del reale e continuativo esercizio dell'attività professionale;
di aver documentato l'esercizio della reggenza per oltre 47 mesi, tra il 1977 ed il 1988, evidenziando che la (esigua) quantità dell'attività professionale pur svolta era conseguente al contestuale espletamento dell'incarico di vice-pretore onorario. Quindi, assumendo tra l'altro che l'attività così svolta fosse equivalente, ai fini previdenziali, all'attività professionale propriamente intesa, chiedeva che fosse riconosciuta l'intervenuta integrazione del presupposto contributivo, dovendo considerarsi utili - ai fini del computo del periodo di iscrizione alla CA di previdenza - anche gli anni di esercizio della funzione di Vice Pretore Onorario con la reggenza della Pretura di Rionero in Volture. in cui era stata regolarmente versata la dovuta contribuzione alla CA.
La CA di previdenza convenuta in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, sostenendone la totale infondatezza. Il Pretore di Roma, con sentenza n. 2942/95, respingeva la domanda, pronuncia avverso la quale l'avvocato Libutti proponeva appello, chiedendone la riforma.
La CA di Previdenza si costituiva e resisteva al gravame. Il tribunale di Roma, con sentenza 16 dicembre 1998 - 1 settembre 1999, accoglieva l'appello, riconoscendo il diritto dell'appellante al trattamento pensionistico richiesto.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la CA con cinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l'intimato ed ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della CA si articola in cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo la CA ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 e 22 della legge n. 576 del 1980 e dell'art. 2 della legge n. 319 del 1975. Il tribunale, pur affermando che la legge riconosce il diritto a pensione a coloro che abbiano svolto continuativamente, per almeno 30 anni, attività libero professionale comportante iscrizione alla CA, poi non ha applicato il concetto di continuità dell'attività professionale, quale desumibile dalla normativa della CA (che richiedeva determinati livelli reddito 0, in alternativa e per gli anni precedenti al 1985, un determinato numero di cause trattate).
1.2. Con il secondo motivo la CA denuncia il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti di causa, nonché la violazione dell'art. 2909 c. c. e dell'art. 437 c.p.c.. Erronea sarebbe l'affermazione del tribunale secondo cui la domanda di pensione è stata respinta dalla CA per il ridotto numero di cause trattate dall'avv. Libutti e non già per insussistenza del requisito reddituale.
1.3. Con il terzo motivo la CA denuncia la violazione degli artt. 2 e 22 della legge n. 576 del 1980 e l'illogicità della motivazione. La cit. legge n. 576/80 (all'art 2) prevede che la pensione può esser erogata al professionista che, compiuti almeno 65 anni di età, abbia almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Il successivo art. 22, prevedendo come obbligatoria la iscrizione alla CA per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità ai sensi dell'art. 2 della legge 319/75, individua nell'esercizio della sola libera professione l'effettiva iscrizione di cui al precedente art.
2. Il cit. art. 2 della legge n. 319 del 1975 demanda poi al comitato dei delegati il potere di definire i criteri per accertare quali siano gli iscritti che esercitano la libera professione con carattere di continuità (il comma 3 dell'art. 22 della cit. legge n. 576/80 ha poi demandato al comitato dei delegati di adeguare ogni cinque anni i detti criteri). Il comitato dei delegati ha fissato determinati criteri (redditi professionali - e per un certo periodo - cause trattate). Pertanto, contrariamente a quanto assume il tribunale, è continuativa solo quell'attività che risponde a determinati parametri quantitativi in termini di reddito (e per il periodo antecedente al 1985, in alternativa, anche in termini di cause trattate).
1.4. Con il quarto motivo la CA denuncia la violazione ulteriore dell'art. 22 della cit. legge n. 576/80 e la manifesta illogicità del motivazione.
L'unica attività che consente l'iscrizione alla CA Avvocati e (se continuativa per almeno 30 anni) dà diritto alla pensione di vecchiaia è quella libero-professionale, per tale intendendosi quella che coloro che sono iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori possono istituzionalmente svolgere. Altre attività sono del tutto irrilevanti, in quanto attività non specifiche dell'avvocato e comunque non libero-professionali.
1.5. Con il quinto ed ultimo motivo la CA denuncia la violazione (derivata) della legge n. 276/97 (artt. 8 e 9). Osserva che - a parte la differenza sostanziale che intercorre tra "vecchio" giudice onorario (che non era e non è retribuito) e nuovo "giudice onorario aggregato" (che viene retribuito a lavoro svolto), la specifica previsione per i g.o.a. che l'indennità è considerata reddito professionale a tutti gli effetti e che permane l'iscrizione alla CA di previdenza mostra a contrario che lo stesso non vale per i vice pretori onorari.
2. Il ricorso - nei suoi cinque motivi che possono essere trattati congiuntamente - è infondato.
2.1. L'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (di riforma del sistema previdenziale forense) prevede che la pensione di vecchiaia è corrisposta agli avvocati e procuratori (attualmente, avvocati tout court) che abbiano compiuto 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla CA. Deve, quindi, ricorrere un triplice requisito perché insorga il diritto dell'avvocato al trattamento pensionistico di vecchiaia: l'età (almeno 65 anni), l'iscrizione alla CA e la contribuzione (entrambe protratte per almeno 30 anni).
Il successivo art. 22 della medesima legge contempla poi che l'iscrizione alla CA è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319;
disposizione questa che prevede che il comitato dei delegati della CA, sentito il Consiglio nazionale forense, determina i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla CA stessa che (in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289)
esercitino la libera professione forense con carattere di continuità. A tal fine il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione. Questa Corte (Cass. 18 maggio 1998 n. 4957) ha già precisato in proposito che si tratta di requisiti per l'iscrizione alla CA (cfr. anche Cass. 8 maggio 1987 n. 4263) e che peraltro i criteri di accertamento determinati dal comitato dei delegati della CA, avendo carattere di meri strumenti di verifica, non si sostituiscono nè si sovrappongono al requisito legale per l'iscrizione e non sono pertanto configurabili come presunzioni assolute. Nella specie, al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione di vecchiaia, ricorre certamente il primo requisito (quello dell'età);
è invece controversa tra le parti la sussistenza degli altri due (iscrizione alla CA e contribuzione), nel senso che, pur essendo pacifico che l'avv. Libutti sia stato iscritto alla CA per più di trent'anni ed abbia regolarmente corrisposto la contribuzione dovuta, la CA assume che non ricorre il requisito della continuità dell'attività professionale previsto dal cit. art. 22 perché insorga per il professionista l'obbligo di iscrizione, la cui inosservanza è peraltro sanzionata.
Però la continuità dell'attività professionale non è prevista come presupposto per l'insorgenza del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ma come presupposto perché insorga l'obbligo di iscrizione, che si affianca (nella formulazione del medesimo art. 22) all'ipotesi della mera facoltà (quella dei praticanti abilitati al patrocinio), e si correla alla fattispecie opposta del divieto di iscrizione (nel caso di esercizio della professione nell'ambito di un rapporto di impiego); non senza considerare che vi sono poi ipotesi tipiche di esonero dal requisito della continuità dell'esercizio professionale (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle provincie o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti).
2.2. Più in particolare può rilevarsi che il rinvio (previsto sempre dal cit. art. 22) alle determinazioni del comitato dei delegati della CA, sentito il Consiglio nazionale forense, implica il riconoscimento di una potestà autoregolamentare (di natura negoziale) nell'individuazione e definizione dei parametri che definiscono la nozione (questa, invece, di fonte legale) di "continuità" dell'attività professionale;
parametri che nella specie - secondo l'allegazione della CA, non contrastata dalla difesa dell'intimato e confermata sostanzialmente dalla sentenza impugnata - non risulterebbero integrati per l'avv. Libutti, che in alcuni anni avrebbe conseguito un reddito professionale inferiore alla prevista soglia minima (senza peraltro svolgere - fino a quando questo parametro alternativo è stato rilevante - attività professionale in un sufficiente numero di giudizi, non inferiore al minimo previsto).
Deve però considerarsi - come appena rilevato - che il requisito della "continuità" della prestazione professionale incide direttamente sull'obbligo dell'iscrizione alla CA e non già, se non indirettamente, sul diritto alla pensione di vecchiaia. Ove l'attività professionale non sia continuativa, la CA non può procedere all'iscrizione d'ufficio; inoltre - in considerazione delle determinazioni in concreto adottate dal comitato dei delegati la CA potrebbe rifiutare l'iscrizione a domanda;
potrebbe anche annullare l'iscrizione (erroneamente) in precedenza accettata. Peraltro l'avvocato è tenuto (ex art. 17 l. n. 576/80) a comunicare alla CA l'ammontare del reddito professionale e quindi la CA è posta in condizione di verificare immediatamente la ricorrenza, o meno, del requisito reddituale per l'iscrizione.
Ove però la CA, pur avendo l'iscritto ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 - integrato per gli anni precedenti quello di entrata in vigore della riforma del 1980 dallo specifico ed ulteriore obbligo di comunicazione dell'art. 23 (riferito agli anni a partire dal 1975) - nulla obietti e non proceda alla cancellazione dell'iscritto in ragione del difetto del requisito della continuità dell'attività professionale, non può successivamente allegare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione.
2.3. Certo l'iscrizione deve essere "effettiva" - come espressamente prevede l'art. 2 cit. - ma ciò null'altro significa che, a fronte del dato storico dell'iscrizione, deve comunque esserci il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale. Ossia ciò che è prescritto è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione e non già la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell'IRPEF ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'IVA, o ancora (quando in passato ciò rilevava sulla base delle iniziali delibere del comitato dei delegati della CA) un numero minimo di cause trattate, evenienze queste che viceversa possono rilevare ai fini dell'obbligo di iscrizione;
sicché legittimamente potrebbe la CA rifiutare la pensione di vecchiaia all'avvocato che, pur formalmente iscritto, abbia però posto in essere una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale.
È solo la mancanza di tale effettività dell'iscrizione, intesa appunto come iscrizione che non si accompagni ad un'autentica e veritiera situazione di esercizio dell'attività professionale, che inficia la correlativa contribuzione, sicché solo in tal caso il versamento dei contributi non sarebbe utile al fine dell'integrazione del prescritto requisito contributivo ed attribuirebbe a colui che l'ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate (Cass. 3 dicembre 1988 n. 6571). Ma, ove ciò non si verifichi, l'iscrizione è comunque "effettiva", anche se in ipotesi non ricorra quel requisito reddituale previsto dalla disciplina interna della CA per l'iscrizione, ove la CA stessa, pur destinataria delle prescritte (e veritiere) comunicazioni dell'avvocato, non faccia valere il difetto di tale requisito procedendo alla cancellazione dell'iscrizione.
In sintesi, l'iscrizione "effettiva" implica il reale e protratto svolgimento di attività professionale da parte dell'avvocato iscritto alla CA;
l'iscrizione "obbligatoria" implica l'integrazione di alcuni presupposti specifici (reddito professionale, volume d'affari relativo all'attività professionale, numero di cause trattate), posti periodicamente dalla stessa normativa interna della CA e mirati ad individuare una soglia minima al di là della quale l'avvocato non può sottrarsi a partecipare al sistema di previdenza forense e all'obbligo solidaristico ad esso sotteso.
2.4. Questa interpretazione così accolta - pur ponendosi in contrasto con il precedente orientamento espresso da Cass., sez. lav., 8 agosto 1998, n. 7803, secondo cui dall'inerzia della CA forense non può farsi discendere la regolarità del rapporto assicurativo, con conseguente maturazione del diritto alle prestazioni (talché è onere dell'avvocato, che richiede la liquidazione della pensione di vecchiaia, provare, ancorché iscritto, l'esercizio continuativo della professione per tutti gli anni di iscrizione alla cassa) - è da preferire anche perché è l'unica compatibile con l'art. 38 Cost., parametro quest'ultimo che trova applicazione anche al lavoro autonomo e segnatamente anche all'attività professionale dell'avvocato (il carattere solidaristico della previdenza forense e quindi la sua ricondubilità nell'alveo del citato precetto costituzionale sono stati più volte riconosciuti dalla Corte costituzionale: C. cost. n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, nn. 132 e 133 del 1984). La garanzia costituzionale si estende anche al legittimo affidamento che il prestatore di lavoro subordinato od autonomo faccia in ordine alla tutela previdenziale spettantegli (C. cost. n. 416 del 199, n. 211 del 1997, n. 390 del 1995). Questo affidamento sarebbe frustrato ove, come nella specie, un avvocato, la cui iscrizione alla CA si sia protratta per oltre trenta anni e sia stata effettiva (nel senso, sopra precisato, di corrispondente ad una reale situazione di protratto esercizio dell'attività professionale) e che abbia regolarmente versato i contributi previdenziali dovuti, percepiti dalla CA senza obiezioni, possa ritrovarsi senza pensione di vecchiaia sol perché risulti ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici (reddituali o assimilati), dettati dalla normativa interna della CA, perché l'iscrizione potesse considerasi obbligatoria.
2.5. In conclusione - in disparte la questione della dedotta assimilabilità, ai fini previdenziali, dell'attività di vicepretore onorario a quella libero-professionale (questione irrilevante ed ultronea, esaminata dai giudici di merito ad integrazione delle argomentazioni svolte) - correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto integrati i presupposti per l'insorgenza del diritto dell'avv. Libutti alla pensione di vecchiaia.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002