Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
È legittimo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari presso struttura di recupero quando alla relativa istanza non sia allegata la prescritta documentazione ovvero quando risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico o non personalizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2013, n. 21080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21080 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 23/04/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 693
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 8559/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE MA, N. IL 7/5/1978;
avverso l'ordinanza n. 565/2012 pronunciata dal Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, il 28.12.2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. IN MA è rimasto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti di cessione di sostanza stupefacente a terzi per uso non terapeutico. Richiamando la previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2 - T.U. Stup., egli ha avanzato richiesta di sostituzione della descritta misura con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica "Il Risorto" di Martina Franca, per svolgere programma terapeutico e socio- riabilitativo illustrato con la documentazione prodotta. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza ed il IN ha proposto appello, rigettato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Il Tribunale della cautela ha ritenuto che il programma prospettato dall'istante fosse generico e non personalizzato alle esigenze specifiche del IN, sì da non superare il vaglio di adeguatezza previsto dall'art. 89 cit..
Inoltre ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in ragione dei precedenti penali del IN, molteplici, specifici e comprensivi del reato di evasione, nonché alla gravità e ripetività dei fatti, espressivi di elevata ed allarmante pericolosità sociale.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il IN a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Fabrizio Lamanna.
3.1. Con unico motivo deduce vizio motivazionale, laddove il Tribunale tarantino ha fatto riferimento ad un generico pericolo di reiterazione criminosa, mentre le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza devono essere ricavate da situazioni fattuali non genericamente indicate.
Per altro aspetto, rileva che un programma terapeutico ben può essere inizialmente generico e standardizzato, posto che solo durante il suo svolgimento può divenire più specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Per il carattere pregiudiziale del tema si impone la prioritaria trattazione del secondo profilo evidenziato dal ricorso, quello relativo al vizio motivazionale identificato dall'esponente in corrispondenza del giudizio concernente l'inidoneità del programma terapeutico prospettato dal IN onde ottenere la sostituzione della misura custodiale.
Invero, la censura non coglie nel segno.
L'art. 89, comma 2 - T.U. Stup. prevede che la misura della custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari se l'indagato, tossicodipendente o alcooldipendente, "intende sottoporsi ad un programma dì recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata ...". A tal fine, l'interessato deve allegare all'istanza "certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata ..., attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti psicotrope o alcooliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura". La sostituzione è, peraltro, disposta "sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" ed il giudice, "quando si procede per i delitti di cui all'art. 628 c.p., comma 3 o art. 629 c.p., comma 2, e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale".
Alla stregua di tanto, dunque, è innanzitutto necessario che alla istanza venga allegata la prescritta documentazione (che non ammette equipollenti o accertamenti sostituivi: Sez. 1, n. 2935 del 20/05/1998, Regia, Rv. 210874), dalla quale deve comunque evincersi, oltre al certificato stato di tossicodipendenza, la serietà e congruità del programma di riabilitazione proposto;
che se questo si accerti essere del tutto inadeguato, generico o non personalizzato, legittimamente il giudice del merito disattende la richiesta (Sez. 2, n. 43208 del 15/06/2004, Ponzini, Rv. 230107). Solo successivamente, una volta adempiuta tale condizione, il giudice può rigettare la istanza ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionali rilevanza", della sussistenza delle quali deve dare congrua e logica motivazione.
4.2. Nella specie, i giudici del merito hanno richiamato il programma di recupero ritenendolo generico e non personalizzato alle esigenze specifiche del IN e ne hanno tratto il convincimento che esso non fosse idoneo alla prospettazione di un serio e personalizzato programma terapeutico.
Il rilievo difensivo - per il quale la personalizzazione del programma può realizzarsi solo in itinere -, oltre a confermare la fondatezza della valutazione operata dal Tribunale, è irricevibile, poiché l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza deve essere al più concomitante alla delibazione della medesima e non può certo essere a questa successiva.
L'ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.
5. Segue al rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Va altresì disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013