Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 4.ò comma cod. proc. pen ( Fattispecie in cui all'udienza preliminare il GIP preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2003, n. 16256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16256 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Saverio MANNINO "
dott. Francesco SERPICO "
dott. Francesco P. GRAMENDOLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC ME IL;
avverso la sentenza 9/5/02 Corte d'Appello L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 9/5/02 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la condanna inflitta a EC ME IL con sentenza in data 27/4/98 del Tribunale di Teramo per i reati di cui agli artt. 81 - 640, 61 n.2 - 476, 482 - 346 cp., per avere tratto in inganno CE AN MA, facendosi consegnare la somma di lire 900.000, col pretesto di interessarsi per l'accelerazione di una pratica pensionistica, alterando una ricevuta postale, nonché per essersi fatto consegnare dalla predetta la somma di lire 2.000.000, millantando credito presso il Direttore dell'Inps di Teramo, con il pretesto che detta somma doveva servire per remunerare il pubblico ufficiale per una sollecita definizione della pratica pensionistica del marito.
Nel rispondere all'eccezione, mossa nei motivi di appello, di nullità del decreto di citazione a giudizio, per violazione dell'art. 97 cpp., non essendosi provveduto alla sostituzione del difensore di fiducia, che aveva comunicato di non accettare l'incarico, la corte territoriale osservava che a norma dell'art.107 co. 1 cpp., la non accettazione dell'incarico da parte del difensore aveva effetto dal momento, in cui era comunicata all'autorità procedente, con la conseguenza che non avendo l'imputato provveduto alla sostituzione del difensore di fiducia, restava valida ed efficace la nomina del difensore di ufficio, avvenuta nel corso del dibattimento.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato personalmente, chiedendone l'annullamento e denunziando la violazione dell'art.97 cpp, rilevando che fin dalla udienza preliminare celebrata il 17/7/97, cioè dopo la ricezione da parte dell'ufficio della non accettazione dell'incarico parte dell'avv. Capuano, il G.U.P. avrebbe dovuto procedere alla nomina di un difensore di ufficio, e a tale omissione non aveva posto rimedio il Tribunale, che si era limitato a nominare un sostituto al difensore ci fiducia ex art.97 co.4 cpp., anziché un difensore di ufficio ex art.97 co. 1 cpp., con grave violazione delle garanzie difensive.
II ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ed invero la non accettazione dell'incarico da parte del difensore di fiducia è pervenuta alla cancelleria del G.U.P. in data 21/6/97, in epoca successiva alla trasmissione dell'avviso al difensore dell'udienza preliminare agli ufficiali giudiziari, avvenuta in data 22/4/97, onde correttamente tale avviso fu notificato al difensore di fiducia. All'udienza preliminare effettivamente quindi l'avv. Capuano risultava ancora difensore fiduciario, tuttavia l'imputato non rimase senza assistenza, essendo stato nominato in sostituzione un difensore di ufficio. Orbene l'erronea indicazione nel verbale di udienza di costui quale sostituto, anziché quale difensore di ufficio "tout court" dell'imputato non ha avuto, né poteva avere riflessi negativi sostanziali sull'attività difensiva. Del tutto irrilevante, inoltre, è che il G.I.P. abbia disposto la notifica del decreto che dispone il giudizio anche all'avv. Capuano;
si è trattato infatti di una notifica ultronea, in quanto del decreto era stata data lettura in udienza alla presenza del difensore di ufficio, e quindi doveva essere notificato solo all'imputato rimasto assente.
Una situazione analoga, risoltasi, anch'essa, senza pregiudizio sostanziale per l'imputato, si è verificata nel giudizio di primo grado, come correttamente hanno rilevato i giudici di appello. Vi è stata la designazione di un difensore di ufficio, non essendosi presentato quello precedentemente nominato, e la sua qualificazione come difensore di ufficio o sostituto d'ufficio non cambia la sostanza dei fatti.
Né si può parlare nella specie di violazione del principio di immutabilità del difensore di ufficio, la cui inosservanza, peraltro, non è sanzionata a pena di nullità (Cass. 20/1/93 rv. 193089), in quanto alla nomina di un altro difensore dì ufficio nel giudizio di primo grado si procedette per l'assenza di quello precedentemente nominato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 2003.