Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2003, n. 16256
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 4.ò comma cod. proc. pen ( Fattispecie in cui all'udienza preliminare il GIP preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2003, n. 16256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16256
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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