Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2014, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 3028
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 7599/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta del 24/9/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/9/2013, la Corte di appello di Caltanissetta, a conferma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 12/3/2012, condannava AN IR alla pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con riferimento al delitto di cui alla L. 13 novembre 1989, n. 401, art.
6-bis, per aver lanciato sassi nel settore ospite dello stadio cittadino in occasione dell'incontro di calcio Nissa-Akragas, in data 16/11/2005. 2. Propone ricorso per cassazione il AN, personalmente, censurando con unico motivo - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), - la mancanza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, lo stesso sostiene che la Corte avrebbe risposto all'unico motivo di appello - incentrato sul difetto dell'elemento psicologico del reato - con una argomentazione apparente o, al più, espressa soltanto per relationem, limitandosi cioè a richiamare la motivazione di cui alla sentenza di primo grado. Ribadisce, pertanto, i medesimi argomenti già posti a fondamento del primo atto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla contestata motivazione per relationem, si osserva preliminarmente che - per costante indirizzo di questa Suprema Corte - la stessa è consentita nel giudizio di appello qualora le censure formulate non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (per tutte, Sez. 2, n. 30838 dell9/3/2013, Autieri, Rv. 257056). Proprio come nel caso in esame, laddove già il Giudice di prime cure aveva adeguatamente motivato (p. 5) sull'unico argomento difensivo, quale l'assenza dell'elemento soggettivo, concludendo per la sua piena configurabilità.
A ciò si aggiunga, peraltro, che la Corte di appello nissena non si è limitata sul punto ad un mero richiamo alla puntuale pronuncia di primo grado, ma ha ulteriormente motivato con proprie considerazioni;
le quali, a parere della Corte, non possono esser certo censurate come apparenti, come invece chiederebbe il ricorrente. Ed invero, nella sentenza (p. 1) si legge che "il dolo del reato contestato è generico, e il comportamento assunto dal AN è certamente cosciente e volontario;
anche a volerlo ritenere istintivo o meramente reattivo rispetto alla lesione da lui subita (lancio di oggetti da tifosi avversari, n.d.r.), ciò non varrebbe ad escludere l'elemento psicologico dell'imputato". Con l'ulteriore precisazione - rilevante in punto di motivazione dell'elemento soggettivo - per cui "il comportamento, per quanto episodico e seguito poi da un comportamento collaborativo con le forze dell'ordine, mostra l'immediata adesione del AN alla situazione di conflitto creata dalle opposte tifoserie dopo che si erano surriscaldati gli animi e segnala che l'imputato non si è sottratto al crescente clima di tensione alimentato da gesti violenti provenienti dal gruppo nel quale era inserito durante la partita".
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
4. La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata senza rinvio, atteso che il reato contestato si è estinto per prescrizione già prima che la stessa fosse pronunciata;
ed invero, a fronte di un delitto commesso il 16/11/2005 - con prescrizione, quindi, al 16/5/2013, giusta artt. 157-161 cod. pen. - la Corte di appello ha deliberato il 24/9/2013.
Occorre precisare, al riguardo, che questo Collegio aderisce all'orientamento in forza del quale il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili (Sez. 3, n. 46969 del 22/5/2013, R, Rv. 257868; Sez. 5, n. 42950 del 17/9/2012, Xhini, Rv. 254633). La Corte non ignora certo l'indirizzo, già formatosi su un precedente arresto delle Sezioni unite, in forza del quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv 231164; Sez. 6, n. 25807 del 14/3/2014, Rizzo, Rv. 259202; Sez. 1, n. 6693 del 20/1/2014, Cappello, Rv. 259205). Questo orientamento si fonda sull'inammissibilità intrinseca del ricorso per manifesta infondatezza, che si risolve nella mera apparenza dell'atto di impugnazione, come tale ostativa al formarsi di un rapporto processuale: carenza, questa, che, sulla base della avvenuta formazione di un giudicato sostanziale, determina l'impossibilità di prendere in considerazione il motivo (anche se unico) poggiante sulla intervenuta prescrizione del reato, tanto quando sia maturata nelle more tra il giudizio di appello e il ricorso per cassazione, quanto se sia verificata prima della sentenza di merito.
Ciononostante, pur consapevole della valenza generale di tale opzione ermeneutica, questo Collegio aderisce all'orientamento contrario, ritenendo di poter assimilare il caso della prescrizione maturata prima delle conclusione della fase di merito a talune ipotesi in cui il giudice, pur a fronte di un'impugnazione inammissibile, mantiene certamente integra la sua cognizione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una pronunzia che non sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità (per esempio, estinzione del reato per morte dell'imputato o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice che dovrebbe esser applicata); casi che comportano l'obbligo (nel caso di specie, disatteso) per il giudice procedente di riconoscere la causa estintiva.
In particolare, come ben affermato nella citata sentenza n. 46969 del 2013, sono la funzione e la stessa ratio dell'istituto della prescrizione ad orientare in tal senso, atteso che il decorso del tempo fa venir meno l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva senza un apprezzamento in concreto da parte del giudice, ma soltanto sulla base di un automatico meccanismo presuntivo che, come tale, ben può essere rilevato "autonomamente" anche in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che risulta una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione: ed invero, la prima, venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito, avrebbe dovuto imporre al giudice di rilevarla, in ossequio a quel meccanismo automatico previsto dal legislatore che - come sopra espresso - postula per il giudice (di merito) un mero atto di ricognizione (Sez. 5, n. 47024 dell'11/7/2011, Varone, Rv. 251209). Alle medesime conclusioni, peraltro, ritiene il Collegio di giungere anche qualora la prescrizione verificatasi prima della sentenza di appello non risulti essere stata invocata dall'imputato o dal suo difensore, ne' in sede di gravame ne' all'interno dei motivi di ricorso (come nel caso di specie): ed invero, "pur prescindendo dall'ammissibilità dei motivi di ricorso, laddove gli stessi - in ipotesi - continuino ad ignorare il problema della prescrizione, una volta che ne sia investita la Corte di Cassazione, non si vede perché dovrebbe essere preclusa la possibilità di porre rimedio all'errore colpevole del giudice di merito" (Sez. 3, n. 46969 del 2013).
5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per esser il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015