TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN FE, all'esito dell' udienza del 03.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7059/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
Consilina (SA), via Matteotti n. 60, in proprio e quale legale rappresentate pro
tempore e amministratore unico della società (cod. fisc. CP_1
, con sede legale in Coriano (RN), via Vivaldi n. 3, rappresentati e difesi, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dagli Avv. ti Alessandro Domenicali (cod. fisc.
e IN ET (cod. fisc. ) C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Prato;
-RICORRENTE -
CONTRO Controparte_2
[...]
, in persona del Direttore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede in (84134 – SA), via Silvio Baratta;
CP_2
- RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, il sig. , Parte_1
in proprio e quale legale rappresentate pro tempore e amministratore unico della società adiva il Tribunale di Salerno, proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione emessa il 24 Luglio 2023 (Prot. n. 53969/FG.) dell'
[...]
con la quale, Controparte_2
sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Sala Consilina, veniva ingiunto all'odierno ricorrente, il pagamento della sanzione amministrativa a pecuniaria di € 20.000,00, con applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa dei suddetti apparecchi oltre la sanzione accessoria amministrativa della confisca di apparecchio ai sensi dell'art. 20, comma 5
Legge n. 689/1981, notificata in data 5 settembre 2023. In particolare, in data
09.12.2019 la Guardia di Finanza – Tenenza di Sala Consilina- elevava verbale di contestazione e sequestro amministrativo presso l'esercizio “
[...]
”, con sede in Polla (SA) alla via Campo La Sala s.n.c. (All.1), Controparte_3
poiché all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale, veniva riscontrata la presenza, con messa a disposizione dell'utenza, di N. 2 apparecchi da intrattenimento funzionanti, denominati “SHOP ON LINE” (cd. TOTEM) che
consentivano l'accesso a giochi a distanza, tramite la connessione telematica al web, con rulli
virtuali attraverso la piattaforma “LUCKY RED “. Parte ricorrente domandava in via preliminare l'annullamento del provvedimento impugnato nonché, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa ingiunta per: “violazione di legge (artt. 24 e 113 cost.; artt. 14 e 18 legge n. 689 del 1981); difetto di
contestazione. eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. eccesso di
potere per carenza di istruttoria;
violazione di legge (artt. 24, 111 e 113 cost.; artt. 14 e 18
legge n. 689 del 1981; art. 110 tulps;
artt. 2697 e 2729 c. c.). eccesso di potere per carenza o
erronea valutazione dei presupposti. eccesso di potere per carenza di istruttoria;
difetto di
motivazione nell 'applicazione della sanzione (art. 11 legge n. 689/1981; art. 3 legge n.
241/1990); riduzione al minimo edittale. Con comparsa del 14.03.2024 si costituiva l' resistendo all'opposizione chiedendo la Controparte_2
conferma della legittimità dell'ordinanza ingiunzione ed il rigetto delle domande di parte ricorrente perché improcedibili, inammissibili e non provate. Instaurato il contradditorio, con provvedimento del 18.04.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento .
Assume natura assorbente il primo motivo di opposizione con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 14 legge 689/1981. Nello specifico viene dedotta la notifica oltre il termine di 90 (novanta) giorni prescritto in violazione dell' art. 14 legge n. 689 del
1981.
L'art. 14 L. 689/81 dispone che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.” Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l' avviso di notifica prot.13707 del 21 gennaio 2020, con allegato verbale di contestazione risalente al 09.12.2019/ 10.12.2019 con il quale viene contestata la violazione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater
TULPS, veniva notificato, da parte dell' alla parte Controparte_2
ricorrente, il 5.09.2023 dunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dal citato art. 14.( cfr allegato 2 e 3 di parte resistente). Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.” Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente vanno liquidate sulla base dei valori minimi del DM
5572014 tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione emessa il 24 Luglio
2023 (Prot. n. 53969/FG.);
2) NA l'
[...]
Controparte_2
al
[...]
pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente con distrazione in favore degli Avv. IN ET e Avv. Alessandro
Domenicali dichiaratisi antistatari che si liquidano in complessivi € 1.700 a titolo di compensi professionali (di cui € 460 per la fase di studio;
€ 389 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase decisionale),oltre 237 euro per CU e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN FE, all'esito dell' udienza del 03.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7059/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
Consilina (SA), via Matteotti n. 60, in proprio e quale legale rappresentate pro
tempore e amministratore unico della società (cod. fisc. CP_1
, con sede legale in Coriano (RN), via Vivaldi n. 3, rappresentati e difesi, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dagli Avv. ti Alessandro Domenicali (cod. fisc.
e IN ET (cod. fisc. ) C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Prato;
-RICORRENTE -
CONTRO Controparte_2
[...]
, in persona del Direttore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede in (84134 – SA), via Silvio Baratta;
CP_2
- RESISTENTE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, il sig. , Parte_1
in proprio e quale legale rappresentate pro tempore e amministratore unico della società adiva il Tribunale di Salerno, proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione emessa il 24 Luglio 2023 (Prot. n. 53969/FG.) dell'
[...]
con la quale, Controparte_2
sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Sala Consilina, veniva ingiunto all'odierno ricorrente, il pagamento della sanzione amministrativa a pecuniaria di € 20.000,00, con applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa dei suddetti apparecchi oltre la sanzione accessoria amministrativa della confisca di apparecchio ai sensi dell'art. 20, comma 5
Legge n. 689/1981, notificata in data 5 settembre 2023. In particolare, in data
09.12.2019 la Guardia di Finanza – Tenenza di Sala Consilina- elevava verbale di contestazione e sequestro amministrativo presso l'esercizio “
[...]
”, con sede in Polla (SA) alla via Campo La Sala s.n.c. (All.1), Controparte_3
poiché all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale, veniva riscontrata la presenza, con messa a disposizione dell'utenza, di N. 2 apparecchi da intrattenimento funzionanti, denominati “SHOP ON LINE” (cd. TOTEM) che
consentivano l'accesso a giochi a distanza, tramite la connessione telematica al web, con rulli
virtuali attraverso la piattaforma “LUCKY RED “. Parte ricorrente domandava in via preliminare l'annullamento del provvedimento impugnato nonché, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa ingiunta per: “violazione di legge (artt. 24 e 113 cost.; artt. 14 e 18 legge n. 689 del 1981); difetto di
contestazione. eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. eccesso di
potere per carenza di istruttoria;
violazione di legge (artt. 24, 111 e 113 cost.; artt. 14 e 18
legge n. 689 del 1981; art. 110 tulps;
artt. 2697 e 2729 c. c.). eccesso di potere per carenza o
erronea valutazione dei presupposti. eccesso di potere per carenza di istruttoria;
difetto di
motivazione nell 'applicazione della sanzione (art. 11 legge n. 689/1981; art. 3 legge n.
241/1990); riduzione al minimo edittale. Con comparsa del 14.03.2024 si costituiva l' resistendo all'opposizione chiedendo la Controparte_2
conferma della legittimità dell'ordinanza ingiunzione ed il rigetto delle domande di parte ricorrente perché improcedibili, inammissibili e non provate. Instaurato il contradditorio, con provvedimento del 18.04.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento .
Assume natura assorbente il primo motivo di opposizione con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 14 legge 689/1981. Nello specifico viene dedotta la notifica oltre il termine di 90 (novanta) giorni prescritto in violazione dell' art. 14 legge n. 689 del
1981.
L'art. 14 L. 689/81 dispone che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.” Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l' avviso di notifica prot.13707 del 21 gennaio 2020, con allegato verbale di contestazione risalente al 09.12.2019/ 10.12.2019 con il quale viene contestata la violazione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater
TULPS, veniva notificato, da parte dell' alla parte Controparte_2
ricorrente, il 5.09.2023 dunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dal citato art. 14.( cfr allegato 2 e 3 di parte resistente). Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.” Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente vanno liquidate sulla base dei valori minimi del DM
5572014 tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione emessa il 24 Luglio
2023 (Prot. n. 53969/FG.);
2) NA l'
[...]
Controparte_2
al
[...]
pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente con distrazione in favore degli Avv. IN ET e Avv. Alessandro
Domenicali dichiaratisi antistatari che si liquidano in complessivi € 1.700 a titolo di compensi professionali (di cui € 460 per la fase di studio;
€ 389 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase decisionale),oltre 237 euro per CU e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Salerno il, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN FE