Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art.189 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2004, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1373
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026308/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ PO N. IL 23/07/1952;
avverso SENTENZA del 02/02/2004 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili, l'avv. A. Armano e l'avv. Enrico Tuccillo, che hanno concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato;
udito il difensore avv. M. Cerabona, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso proposto. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio 2004 la Corte d'assise d'appello di Napoli, all'esito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, rigettava l'appello proposto da OP IZ avverso la sentenza della Corte d'assise di Napoli del 2 ottobre 2002 che lo aveva dichiarato responsabile dei delitti di omicidio volontario aggravato, commesso in Meta di Sorrento il 27.3.2001 in danno di NG TT, e di appropriazione indebita pluriaggravata, commesso in danno di NG TT, di CO VE e LL De NE nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e lo condannava, esclusa l'aggravante della premeditazione e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi sei, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione IZ, sia personalmente che tramite il difensore di fiducia, lamentando: a) violazione dell'art. 192 c.p.p. per omessa valutazione logica e coordinata degli elementi indiziari, privi dei necessari requisiti di univocità e concordanza;
b) violazione di legge con riferimento all'irrituale riconoscimento di persona effettuato dalla sorelle FE;
c) mancanza e illogicità della motivazione;
d) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento all'omessa contestazione del concorso di altra persona nella commissione dell'omicidio, cui, invece, si fa riferimento nella motivazione della sentenza impugnata;
d) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante teleologica;
e) omessa ammissione di prove decisive per l'assunto difensivo (agenda dell'imputato, omessa verifica delle dichiarazioni difensive circa l'acquisto e la destinazione dei materiali edilizi, omessa rinnovazione degli accertamenti peritali contabili anche al fine di ampliare l'arco temporale dei rapporti tra TT ed IZ;
f) improcedibilità dell'azione penale per il delitto di appropriazione indebita per insussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 61 nn. 7 e 11 c.p.; g) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riguardo alla doglianza difensiva relativa al mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza il Collegio osserva quanto segue.
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita.
Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale.
In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Siffatta violazione non ricorre, invece, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. 5.2.1993, Langella;
Cass. 11.4.1994, De Vecchi, riv. 197831; Cass. 24.5.1994, Tomasich, riv. 198689).
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza soltanto quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Alla stregua dei principi giuridici sinora illustrati, nel caso in esame non sussiste alcuna violazione di legge, in quanto, come si evince agevolmente dalla formulazione delle imputazioni elevate, il ricorrente ha avuto piena contezza degli addebiti formulati nei suoi confronti e in relazione ad essi ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa. In questo contesto non assume rilievo la diversa qualificazione giuridica del concorso di IZ nell'omicidio di NG TT, operata dai giudici di primo e di secondo grado, avendo in ogni caso l'imputato avuto la possibilità di difendersi rispetto al fatto complessivamente contestato nei suoi confronti. Per il resto la motivazione della sentenza impugnata è strettamente correlata alle contestazioni formulate nei confronti del ricorrente e non contiene alcuna modificazione o trasformazione dei fatti (nell'accezione in precedenza specificata) contestati. Conseguentemente non è ravvisabile alcuna violazione di legge e alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato.
2. Sul motivo di gravame concernente la mancata assunzione di prove asseritamente decisive, il Collegio osserva che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.
Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5,1.2.2000, n. 0 1075, ric. Lavista, riv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 0 8106, ric. Accettala, riv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n. 0 8891, ric. Callegari, riv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate, qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
3. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 213 c.p.p. con riferimento all'irrituale riconoscimento di persona effettuato dalle sorelle FE nel corso del dibattimento, il Collegio osserva che il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione, da parte del testimone deve essere distinto dalla ricognizione personale, quale disciplinata dall'art. 213 c.p.p.. Siffatto riconoscimento, infatti, costituisce un atto di identificazione diretta, effettuato, nell'ambito della testimonianza, mediante dichiarazioni orali che non richiedono, in quanto tali, l'osservanza delle formalità prescritte per le ricognizioni tecnicamente intese. Esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p.. Nè, in contrario, si può obiettare un preteso principio di tassatività dei mezzi probatori, in virtù del quale, posta l'esistenza di uno specifico mezzo probatorio, quale, nella specie, la ricognizione formale di persona, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere conseguiti mediante altro mezzo di natura diversa, come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Deve, pertanto, ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento dell'imputato presente effettuato, in sede dibattimentale, da parte del testimone nel corso della deposizione, che è inquadratole tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che abbia accertato l'identità personale dell'imputato (Sez. 1^, 27.1.2003, n. 9693, ric. Orsogna;
Sez. 3, 26.4.1999, n. 9099, riv. Cuccurullo).
4. Relativamente alle doglianze concernenti la violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. per omessa valutazione logica e coordinata degli elementi indiziali, privi dei necessari requisiti di univocità e concordanza, il Collegio osserva quanto segue.
Le corti del merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229) hanno ritualmente ed efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio acquisito.
Entrambe le Corti di merito hanno proceduto all'attenta ricostruzione della vicenda omicidiaria, qualificando come gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico dell'imputato costituiti dai seguenti elementi: a) deposizioni di AU e LA FE che la sera del 27.3.2001, intorno alle ore 19, vedevano giungere nei pressi della loro abitazione, situata in Meta di Sorrento, ed entrare nello stabile, dove abitava la madre dell'imputato, NG TT accompagnata da un uomo;
b) riconoscimento dell'imputato presente da parte di LA Ferraro nel corso dell'udienza dibattimentale;
c) deposizioni dei fratelli della vittima, LE e UR, i quali, intorno alle ore 1,45 del 28.3.2002, allarmati per il mancato ritorno della sorella e avvertiti dal figlio di costei, UC, che la donna si era allontanata alle ore 18,15 del 27.3.2001 per recarsi ad un appuntamento con IZ, preannunciando il ritorno per le ore di quello stesso giorno, rinvenivano in via Caracciolo di Meta di Sorrento la Ford Fiesta di NG, parcheggiata e chiusa a chiave;
in tale contesto LE TT controllava il cofano dell'auto e lo sentiva freddo;
d) rinvenimento nella cantina dell'abitazione della madre di IZ del cadavere dell'TT; e) assenza dal suddetto appartamento della madre di IZ;
f) testimonianza del cap. dei CC Sancricca in merito alle modalità di rinvenimento del cadavere e al comportamento serbatola sera del 28.3.2001, da IZ che, intento ad estrarre mattoni dal cofano della sua auto in via Caracciolo, alla vista dell'ufficiale, cominciava a sistemare i mattoni stessi all'interno dell'auto, dove erano riposti anche una cazzuola e un secchio, e, richiesto di fornire spiegazioni in merito alla sua presenza sul posto, affermava di essersi là recato per controllare la casa della madre, assente da alcuni giorni e di non possedere le chiavi dell'abitazione, che, invece, venivano rinvenute in suo possesso;
g) esito della perquisizione effettuata, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, dal Cap. Sancricca, il quale rinveniva in cantina il cadavere dell'TT; h) testimonianza di IC Di OL, che la mattina del 28.3.2001 aveva venduto a IZ un sacco di cemento da 50 chili e mattoni forati e, su sua richiesta, gli aveva indicato un altro reparto dove poter comprare una cazzuola ed altri attrezzi, nonché riconoscimento da parte del teste del suddetto materiale in quello sequestrato;
i) rinvenimento nell'auto dell'imputato di indumenti e attrezzi per effettuare i lavori all'interno dell'abitazione della madre;
l) esito degli accertamenti di polizia scientifica dai quali emergeva che l'autore dell'omicidio aveva iniziato a pulire l'appartamento e aveva trasportato il cadavere della donna in cantina;
m) risultanze degli accertamenti medico-legali; n) deposizioni dei De NE in ordine alle preoccupazioni manifestate dall'TT per gli investimenti fatti con IZ e ai numerosi tentativi di contatto con l'imputato rimasti senza esito;
o) risultanze della consulenza tecnico-contabile, comprovante le appropriazioni indebite perpetrate in danno dell'TT e dei De NE, a sua volta confortata dalla documentazione acquisita e dalla testimonianza del consulente Vallo;
p) movente del delitto, da ricercare nell'intento di procurarsi l'impunità dai delitti di appropriazione indebita e di non restituire le ingenti somme di denaro che la vittima aveva consegnato a IZ per investimenti;
q) assenza, da parte di IZ, di un alibi per il 27.3.2001 tra le ore 19 e le ore 21.
Sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei testimoni, la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, ai loro rapporti con l'accusato, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie. Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato dai testimoni (perizia medico-legale, perizia contabile, esito delle attività di perquisizione e sequestro) e, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato i motivi per i quali le testimonianze acquisite sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da oggettivi elementi di riscontro. In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente anche una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192.2 c.p.p., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio.
5. Da quanto sin qui esposto consegue che non è fondato neppure il dedotto vizio di mancanza e illogicità della motivazione. In proposito il Collegio osserva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni.
Allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, rie. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, rie. Di CO, riv. 205621).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente spiegato gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti costituiti dalla testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dello svolgimento delle indagini, dalla deposizione delle sorelle Ferraro, dall'esito del riconoscimento diretto dell'imputato effettuato in udienza da LA Ferraro, dalle testimonianze dei familiari della vittima in ordine ai movimenti di NG TT il 27.3.2001, ai rapporti da costei intrattenuti con l'imputato, alla volontà, manifestata dalla donna, di sollecitare a IZ la restituzione delle somme a lui affidate per investimenti, dal rinvenimento del cadavere della donna nella cantina dell'abitazione della madre di IZ, di cui il solo imputato aveva la disponibilità a seguito dell'assenza dell'ascendente, dal sequestro, in possesso del ricorrente, di materiale idoneo a murare in cantina il corpo dell'TT, dalle risultanze degli accertamenti medico- legali, contabili, dei rilievi di polizia e dalla consulenze medico- legali e balistiche, dai verbali di sopralluogo e osservazione. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Quindi - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nel ricorso, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalla difesa del ricorrente.
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
6. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge per insussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., il Collegio rileva che, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, è necessario che sia stato commesso un reato dall'agente o da altri e che poi se ne sia perpetrato ancora un altro per occultare il primo o per assicurare a sè o ad altri l'impunità, il prodotto, il profitto o il prezzo.
La circostanza aggravante dello scopo dell'impunità postula, quindi, collegamento finalistico, consistente nell'intento di commettere un reato, non come fine a se stesso, ma quale mezzo per sottrarsi alle conseguenze penali derivanti da un altro reato.
Colui che commette un reato al fine di assicurarsi l'impunità da altro reato non deve necessariamente essere animato da un dolo di premeditazione. La risoluzione di commettere un delitto per assicurarsi l'impunità di un altro può essere presa, infatti, con dolo d'impeto, non occorrendo alcuna preordinazione programmata nel tempo, ne' sotto il profilo giuridico ne' sotto quello logico. Alla stregua di questi principi, la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, avendo spiegato, con motivazione compiuta e coerente, sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, delle deposizioni dei familiari della vittima, suffragate dalla consulenza tecnico-contabile, le ragioni per le quali l'omicidio di NG TT era strumentale ad assicurare all'imputato l'impunità in ordine al delitto di appropriazione indebita pluriaggravata commesso in danno della donna e dei suoi familiari, che, avendo in precedenza affidato a IZ rilevanti somme di denaro, affinché potesse effettuare nel loro interesse investimenti convenienti, avevano con il tempo scoperto che l'imputato si era impossessato di tali somme e non aveva la volontà di restituirle.
7. Non fondata è anche la censura concernente l'improcedibilità del delitto di appropriazione indebita per mancata presentazione della querela.
Nel caso in esame, infatti, sono state contestate e ritenuti sussistenti le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7 e 61 n. 11 c.p.. Con riferimento alla prima, la sentenza impugnata, con motivazione congrua, ha indicato le ragioni per le quali il danno arrecato era da considerare obiettivamente di rilevante gravita, tenuto conto dell'ammontare delle rilevanti somme ricevute da IZ e delle condizioni della persona offesa e dei suoi familiari. Relativamente alla previsione di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la Corte osserva che l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera.
La disposizione comprende, pertanto, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facete , essendo sufficiente che tra le parti ci sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto. La sentenza impugnata, con motivazione congrua, ha illustrato la qualità di promotore finanziario della "Remar Sim s.p.a.", in virtù della quale IZ riceveva, a fini di investimento, dall'TT e dai suoi familiari rilevanti somme di denaro, di cui poi si appropriava, disponendone per sue utilità personali.
8. Non merita, da ultimo, accoglimento neppure la doglianza relativa all'erronea, omessa concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito, nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., hanno valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, con motivazione logica e puntuale, le efferate modalità di consumazione dell'omicidio, la particolare intensità del dolo profuso nella volontà e nell'esecuzione dello stesso, il comportamento successivo al delitto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro quattromila per onorali, oltre alle spese nella misura del 12,5%, a favore di ID IU e TT CO, e in euro cinquemila per onorali, oltre alle spese nella misura del 12,5%, a favore di TT LE, TT UR e ID UC.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005