Sentenza 8 aprile 2002
Commentario • 1
- 1. La notificazione del ricorso per Cassazione: ipotesi di nullità ed inesistenzaVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 28 luglio 2016
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'importante e recente sentenza n. 14916 del 15 dicembre 2015, depositata in cancelleria il 20 luglio 2016, ha stabilito i seguenti principi di diritto. A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello: a1) un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l'elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL P050.2 5/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11264/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.4344 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud.07/12/01 - -- Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TRIACA CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI, che la rappresenta e difende, giusta GIAMPAOLO delega in atti;
2001
- controricorrente -
4806 avverso la sentenza n. 3615/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 01/03/99 R.G.N. 42281/94; udit.a la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Roma, con sentenza del 1.3.99, ha ritenuto improseguibile il giudizio d'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza emessa dal Pretore nella controversia in materia di invalidità civile fra il Ministero stesso ed la sign.Cinzia Triaca;
2- che tale statuizione il Tribunale ha adottato atteso che il Ministero non aveva provveduto a rinnovare la notificazione alla controparte entro il termine assegnatogli e per un'udienza, fissata ai sensi dell'art.309 cpc, non per la discussione, nella quale la controparte poteva fondatamente ritenere che il Ministero non sarebbe comparso;
3- che il Ministero chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la sign. Triaca resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorso risulta notificato -quale procuratore domiciliatario della parte- ད presso l'avv. Giampaolo Petti il cui ministero era, invece, cessato con il giudizio di primo grado essendo la parte rimasta contumace in appello, né risultando, comunque, egli domiciliatario per lo stesso;
2- che secondo il costante indirizzo di questa Corte l'elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado di giudizio conseguendone che la notificazione dell'atto d'impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, nè sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere inesistente in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste in quella fase alcun collegamento con il destinatario dell'atto (fra le molte: Cass. 1100/01);
3- che essendo preclusa ogni rinnovazione della stessa ne consegue l'inammissibilità Cass. del ricorso per cassazione (9539/96, 1100/01);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese liquidate Ɑ O J N I I I Ɑ T S I E I T V R in euro 1,26 oltre euro 2065 per onorari. S N L L L T L U Z A 'O O D Ɑ I V 5 Y I 1 A I S Roma 7 dicembre 2001 Y M I 1 J O N 1 O S - D I S 8 N I - CI I L Il Consigliere es. V S I E T J Ɑ I T I . Conado Guglielm S N N ' V V ' O N Il Presidente I L I G T Маской V E I S O E ' S O Güne V Ɑ Stine Merenzés I Shll IL LLRE Depositato in Cancelleria *8 APR. 2002 oggi, IL LL 2