Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 29 legge 23 luglio 1991 n. 223, relativo agli anni da accordare come anzianità figurativa per il prepensionamento delle lavoratrici in esubero del settore siderurgico in crisi, va interpretato - a seguito della sentenza n. 64 del 1996 della Corte costituzionale - nel senso che è assicurato alle lavoratrici il medesimo accredito contributivo decennale fino al sessantesimo anno di età garantito ai lavoratori dello stesso settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato SERENELLA PAGGI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CRESCIMBENI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 245/95 del Tribunale di TERNI, depositata il 16/06/95 r.g.n.242/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Terni ha accolto la domanda proposta dalla sign.AN Di FI, prepensionata ai sensi dell'art.20 l.223/91, di accertamento di un'anzianità contributiva - figurativa - sino al 60^ anno di età e non sino al 55^,come sosteneva l'INPS.
La decisione è approvata dal Tribunale di Terni che asserisce, adottando un'interpretazione ritenuta consona al principio costituzionale di eguaglianza fra sessi, che il limite fissato - in caso di ordinario pensionamento - alla predetta età per le donne costituisce un vantaggio e non una penalizzazione.
Di conseguenza, anche in caso di prepensionamento - deve riconoscersi alle donne lo stesso diritto che avrebbero in caso di normale pensionamento.
Spetta pertanto ad esse, per il prepensionamento, un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione anticipata del rapporto e quello del compimento del 60^ anno di età:
L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo.
La sign.Di FI resiste con controricorso.
Essa ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.29 l.223/91, 12 disp. sulla legge in gen. Esso sostiene che, il testo dell'art.29 l.231/91 - non oggetto di alcuna decisione da parte della Corte Cost. - facendo riferimento alla normale età per il conseguimento della pensione di vecchiaia ai fini della determinazione della contribuzione figurativa, non consente l'interpretazione adottata dal Tribunale che impropriamente espande alla norma in questione decisioni costituzionali relative al prepensionamento.
La censura è infondata.
Questa Corte con la sentenza n. 1679/97,emessa a seguito della sentenza n. 64 del 1996 della Corte Cost. - che aveva ritenuto che il predetto art.29 della l.n.223/91 doveva interpretarsi nel senso che ai fini del prepensionamento spetta anche alle donne la contribuzione figurativa sino al 60^ anno di età, ha deciso in maniera conforme a quanto ritenuto dalla decisione impugnata.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L.23.500= oltre lire 3.000.000 di onorari con distrazione all'avv. Paolo Crescinbeni.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999