Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 1
Ai fini del reato di cui all'art. 4, comma primo n.5, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, l'utilizzazione della fattura o del documento per operazioni in tutto o in parte inesistenti perdura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità, e sino a quando gli uffici finanziari possono esercitare i controlli volti all'accertamento dell'illecito. Peraltro la permanenza perdura in dipendenza del protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, il quale può far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento falsificato. Corrispondentemente la permanenza viene a cessare quando il permanere del documento nella contabilità non dipende più dal protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, ossia quando si verifichi una qualche situazione per cui il soggetto non è più in grado di fare cessare la detta situazione eliminando dalla contabilità il documento. (Conseguentemente la Corte ha statuito che le permanenza era venuta a cessare al momento iniziale dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza, non essendo più possibile da quel momento la eliminazione dei documenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 26/11/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.3969
4. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.41450/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI GI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 30 settembre 1998 della corte d'appello di Trieste;
Udita nella pubblica udienza del 26 novembre 1999 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Corrado Diso;
Svolgimento del processo
NI GI e FI GE vennero rinviati al giudizio del tribunale di Trieste, insieme ad altri soggetti le cui posizioni furono poi stralciate, per rispondere del reato di cui all'art. 4, primo comma, n.5 decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, per avere, in concorso tra loro, il FI nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. FL (dal giugno 1987 al 15 febbraio 1988) ed il NI nella qualità di amministratore delegato della s.p.a. CO (dal 15 febbraio 1998 in poi), al fine di evadere le imposte sul reddito o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi, fatto emettere dalla s.r.l. Mer.Fin. ed utilizzare dalla s.p.a. FL una fattura per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e segnatamente la fattura n.74 del 10 settembre 1987 per un imponibile pari a lire 89.631.440, utilizzata per giustificare contabilmente dazioni illecite a pubblici amministratori ed esposta sia nelle scritture contabili che nella dichiarazione IVA della s.p.a. FL, a titolo di un indebito maggior credito di imposta (reato commesso in Trieste nella data riportata nel capo di imputazione ed accertato con processo verbale di constatazione in data 20 novembre 1989 nei confronti della s.p.a. FL). Il tribunale di Trieste, con sentenza del 28 marzo 1995, dichiarò entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li condannò alla pena di mesi quattro di reclusione e lire quattro milioni di multa ciascuno, oltre pene accessorie, con la concessione al NI dei doppi benefici.
Osservò tra l'altro il tribunale: a) che era rimasto provato che la fattura in questione si riferiva ad operazioni inesistenti, e che essa era servita unicamente per veicolare contabilmente un trasferimento di fondi alla Mer. Fin. e da questa utilizzati a fini corruttivi;
b) che peraltro la fattura era stata utilizzata anche a fini di evasione fiscale sia mediante la sua annotazione in contabilità (eseguita il 14 settembre 1987), sia con la sua ricomprensione nella dichiarazione IVA per l'anno 1987 presentata il 28 febbraio 1988, chiusa con un credito di imposta di lire 18.479.000 a valere sul futuro esercizio, sia attraverso la sua esibizione agli organi di polizia tributaria autori della verifica fiscale, sia infine attraverso il suo mantenimento in contabilità sino all'espletamento della verifica fiscale conclusasi con il processo verbale di constatazione del 20 novembre 1989; c) che era vero che il NI era divenuto amministratore delegato solo il 15 febbraio 1988, e quindi dopo l'annotazione in contabilità della fattura, ma il mantenimento della fattura in contabilità dopo il 15 febbraio 1988 andava attribuito alla concorrente responsabilità del NI, dal momento che gli amministratori sono responsabili a titolo di concorso sia nel caso di loro attivo contributo causale sia nel caso di loro inerzia nell'adempimento dell'obbligo giuridico di impedire l'evento ai sensi dell'art. 2392, secondo comma, cod. civ. Entrambi gli imputati proposero appello. Per quel che ora interessa, il NI dedusse:
a) che mancava il dolo specifico richiesto dall'art. 4 decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, il quale può sussistere solo quando la finalità di evasione tributaria è esclusiva. Nella specie invece era pacifico che l'annotazione della falsa fattura era stata fatta non allo scopo di evadere il fisco, bensì esclusivamente allo scopo di occultare illecite tangenti e finanziamenti ai partiti da parte della Mer.Fin s.r.l., sicché non era configurabile il reato contestato. b) che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata dell'utilizzazione della fattura fosse diretta al fine dell'evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi. Tali effetti non solo non avevano costituito la finalità dell'operazione, ma non si erano poi di fatto verificati. Invero, da un lato, il credito IVA emergente dalla dichiarazione del 1987 era andato perso non avendo più la società presentato dichiarazioni per gli anni successivi. Dall'altro, nemmeno si era verificata una evasione delle imposte dirette perché la fattura era stata stornata dai costi dell'esercizio rimanendo quindi ininfluente nella determinazione del reddito d'impresa.
c) che mancando il dolo specifico era irrilevante il discorso del tribunale sul concetto di utilizzazione della fattura. In ogni modo la sentenza delle Sezioni Unite n. 2333 del 1995 citata dal tribunale riguardava l'ipotesi prevista dall'art. 4, n.1, decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, ed in particolare l'inserimento in contabilità e la successiva esibizione agli organi verificatori di bolle di accompagnamento alterate al fine di far risultare una quantità di merce inferiore a quella effettivamente fornita. I principi affermati da tale sentenza non sono però applicabili anche all'ipotesi di cui al citato art. 4, n.5, dal momento che questa riguarda falsità ideologiche e non falsità materiali ed essa non contempla l'allegazione o l'esibizione agli uffici finanziari dei documenti alterati o contraffatti. Invero, una fattura per operazioni inesistenti, una volta presentata la dichiarazione annuale dei redditi, esaurisce la sua funzione di supporto alle scritture contabili. Diversamente si dovrebbe riconoscere la natura permanente anche per il reato di cui al n.7 del citato art. 4 nella parte in cui prevede la redazione delle scritture contabili obbligatorie mediante la simulazione di componenti negativi di reddito, reato per il quale invece la Suprema Corte ha ritenuto la natura istantanea, individuando il momento consumativo nell'approvazione del bilancio o nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Non vi poteva quindi essere una sua responsabilità per il periodo successivo alla data in cui la fattura era stata inserita in contabilità. d) che il tribunale non aveva tenuto conto della sua posizione e del fatto che aveva assunto la carica di amministratore delegato il 2 marzo 1988, e quindi dopo l'emissione della fattura in contabilità avvenuto il 14 settembre 1987. La sua concorrenza nel reato sarebbe quindi avvenuta nella fase permanente della violazione, quando ormai poteva fare ben poco per impedire l'evento. Anzi, ciò che poteva fare per eliminare le conseguenze della violazione lo fece, deliberando di stornare la fattura dai costi della società e di imputarla in un conto dello stato patrimoniale che non influenzava le determinazione del reddito fiscale dell'esercizio. Erroneamente quindi il tribunale ha ritenuto tale operazione di storno come finalizzata all'evasione fiscale, quando invece era diretta proprio ad evitare l'evasione fiscale, neutralizzando il costo. In ogni modo il suo presunto concorso nella violazione mancava di qualsiasi elemento psicologico.
e) che vi era stata una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. giacché il capo di imputazione gli contestava un comportamento commissivo, mentre la sentenza lo ha ritenuto responsabile per un comportamento di natura omissiva.
La corte d'appello di Trieste, con sentenza del 30 settembre 1998, confermò la sentenza di primo grado. Osservò tra l'altro la corte d'appello: a) che non vi era violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché la condotta commissiva contestata era integrata dal comportamento degli imputati successivo alla fattura in questione a fronte dei rilievi dei sindaci ed ai tentativi di porre rimedio alla situazione;
b) che se la fattura non era direttamente riferibile ai prevenuti, costoro con condotta commissiva avevano agito in modo da far risultare la fattura rilevante ai fini contabili e fiscali, sì da renderla operante ai fini di evasione fiscale;
c) che la conservazione ed utilizzazione della fattura in contabilità ed il tentativo di stornarla a fini leciti costituivano permanere dell'utilizzo della fattura stessa, anche ai fini del permanere del reato;
d) che il dolo specifico andava riferito all'azione posta in essere nella sua globalità; e) che quindi era provato il "fattivo comportamento del NI...in ordine all'utilizzo della fattura...nella contabilità sociale...ed il fine d'evasione fiscale...emergente dalla stessa realtà sociale nella quale entrambi i prevenuti ebbero ad operare e necessariamente collegata dalla natura illecita, non contestata, posta all'origine della fattura stessa e della sua motivazione" (sic).
Il solo NI propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, n.5, decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, sotto il profilo della mancanza del dolo specifico. Lamenta in sostanza che la corte d'appello non ha minimamente affrontato le argomentazioni del suo primo motivo di appello, con cui eccepiva la mancanza del dolo specifico, argomentazioni che quindi ripropone;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, n.5, decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, sotto il profilo della condotta del NI.
Lamenta che tutto il ragionamento esposto nella sentenza impugnata si riferisce al FI, che era amministratore fino al 15 febbraio 1988 e non è affatto pertinente con la posizione del NI, in ordine al quale si limitata ad affermare un suo fattivo comportamento "in ordine all'utilizzo della fattura medesima, frutto di illecita attività nella contabilità sociale". La corte d'appello non precisa però quale sarebbe stato questo fattivo comportamento dal momento che alla data del 15 febbraio 1988 la fattura era già stata contabilizzata da oltre cinque mesi ed aveva prodotto i suoi effetti in ordine alla detrazione dell'IVA. L'unica cosa che il NI poteva fare era quella di eliminare la fattura dalla contabilità per evitare che la detrazione si estendesse anche alle imposte dirette e ciò egli fece mediante lo storno della fattura da una voce di costo ad una voce del conto patrimoniale. La sua condotta non era quindi censurabile ne' dal punto di vista commissivo ne' da quello omissivo. c) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, n.5, cit. sotto il profilo dell'evento. Ribadisce quanto già rilevato con il secondo motivo di appello sulla circostanza che non si era mai verificata ne' evasione dell'IVA ne' evasione delle imposte dirette;
d) eccepisce che il reato contestato ha natura istantanea ribadendo, in sostanza, le argomentazioni del terzo motivo di appello.
e) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Si lamenta nuovamente che il capo di imputazione gli contestava un comportamento commissivo, mentre la sentenza lo ha ritenuto responsabile per un comportamento di natura omissiva. Invero il suo comportamento commissivo dopo l'assunzione della carica è consistito solo nello storno della fattura dal conto economico per non farla gravare sui costi di esercizio e quindi è stato lecito e corretto. La condanna invece fa implicito riferimento ad un suo comportamento omissivo per non avere interrotto la ritenuta permanenza del reato. Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla intervenuta prescrizione del reato. Nella specie, il periodo prescrizionale, tenuto conto delle sospensioni legali del corso della prescrizione per effetto dei diversi provvedimenti legislativi in tema di c.d. condono tributario, è complessivamente di dieci anni e sette giorni.
Il problema quindi consiste nello stabilire da che momento decorre il termine di prescrizione. Se, infatti, conformemente a quanto sembrano aver ritenuto il tribunale e la corte d'appello, il reato dovesse considerarsi permanente e la permanenza nel caso di specie dovesse ritenersi cessata alla data in cui è terminata la redazione del verbale di constatazione, ossia il 20 novembre 1989, ne deriverebbe che il periodo di dieci anni e sette giorni di prescrizione scadrebbe il 27 novembre 1999, ossia domani, e quindi alla data odierna la prescrizione non si sarebbe ancora verificata. Se invece la data di consumazione del reato o di cessazione della permanenza dovesse fissarsi in una epoca anteriore, allora la prescrizione si sarebbe già maturata.
Il tribunale e la corte d'appello hanno ritenuto applicabile nella specie il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 2333 del 7 marzo 1995 (ud. 3 febbraio 1995), imp. Aversa, m. 200.261, secondo la quale l'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati (nella specie bolle di accompagnamento), posta in essere mediante il loro inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde a una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere a una corretta imposizione tributaria. Invero l'opzione a favore della qualificazione del reato "de quo" come reato permanente trova solida base giustificativa nell'analisi ricostruttiva dei suoi elementi strutturali, in quanto il suo perfezionamento postula non solo l'inserimento delle bolle alterate nella contabilità dell'impresa, ma, necessariamente, anche la conservazione di esse tra le scritture contabili, di guisa che l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di far apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Ha altresì precisato la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite che l'art. 4, comma primo, n.1, della legge n.516 del 1982 contiene la tipizzazione di quattro diverse condotte penalmente sanzionate, costituite dalla "allegazione" di documenti contraffatti o alterati alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta, dalla loro "esibizione" agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria, dal "rilascio" di tali documenti o dalla "utilizzazione" degli stessi. Tra le modalità di utilizzazione che ha carattere residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso di documenti contraffatti o alterati, nel senso che ha portata generalizzante, tanto da coprire ogni possibile impiego di documenti materialmente falsi e da eliminare spazi di impunità rispetto a qualsiasi attività finalizzata all'evasione fiscale rientra l'inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità dell'impresa e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari. Ed invero, la contabilità dell'impresa, così come rappresenta per il fisco lo strumento con il quale si può accertare l'infedeltà della dichiarazione, allo stesso modo può avere un ruolo determinante nella realizzazione dell'evasione, perché ogni falsa registrazione dei risultati della gestione economica può essere utilizzata per fornire un riscontro di apparente verosimiglianza all'infedele dichiarazione (sent. cit., m. 200.259).
Il principio affermato dalla detta sentenza delle Sezioni Unite è stato in seguito ribadito anche da alcune decisioni di questa Sezione. È stato così affermato che il reato di cui all'art. 4, comma primo, n.1, della legge 7 luglio 1982 n.516 è reato permanente, come giustifica l'analisi dei suoi elementi strutturali. L'utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati a fini di frode fiscale dura, infatti, per tutto il tempo in cui essi restano acquisiti alla contabilità con l'intento di fare apparire una situazione diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Tale permanenza viene a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario effettui il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, oramai palesato, non è ulteriormente perseguibile (nella specie si trattava dell'utilizzazione di una bolla di accompagnamento alterata) (Sez. 111, 10 dicembre 1997, Pozzi, m. 209.914). È però vero che, come sostiene il ricorrente, tale giurisprudenza si riferisce alla utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, e cioè a documenti affetti da falsità materiale. Sicché il medesimo principio non potrebbe essere esteso anche secondo il ricorrente all'ipotesi (di cui all'art. 4, primo comma, n.5, decreto legge 10 luglio 1982, n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n.516) della utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ossia di documenti affetti da falsità ideologica. Invero, il n.1 del citato art. 4 parla anche di allegazione o esibizione agli uffici finanziari o agli ufficiali o agenti di polizia tributaria dei documenti, mentre nel successivo n.5 si parla esclusivamente di emissione o utilizzazione degli stessi. Ora, aggiunge il ricorrente, mentre l'allegazione o l'esibizione prevista nel n.1, se considerata in relazione alla falsità materiale del documento, esige necessariamente una permanenza della condotta fino al momento in cui rimane giuridicamente possibile l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, non altrettanto può dirsi per l'utilizzazione di una fattura per operazioni inesistenti la quale, una volta presentata la dichiarazione annuale dei redditi, esaurisce la sua funzione di supporto alle scritture contabili. Ed è anche vero che questa Sezione, in un caso simile a quello in esame, non ha ritenuto applicabile il ricordato principio enunciato dalla sent. n. 2333 del 1995 delle Sezioni Unite (in relazione all'utilizzazione di bolle di accompagnamento alterate o contraffatte), affermando invece che il reato di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4, primo comma, n.5 della legge 7 agosto 1982, n.516, emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti in quanto strumentale all'evasione delle imposte, è di natura permanente, perpetuandosi la sua consumazione fino al momento in cui è possibile l'utilizzazione della falsa documentazione e, dunque, fino alla data di presentazione della denuncia fiscale relativa all'annualità corrispondente, che si individua alla fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui la falsa documentazione si riferisce. Dalla suddetta data decorre, pertanto, il termine della prescrizione (Sez. III, 7 novembre 1995, Ammirato, m. 204.227). A seguire quest'ultima interpretazione, quindi, si dovrebbe ritenere che nella specie il termine di prescrizione decorre dal 31 maggio 1988 e che quindi è scaduto il 7 giugno 1998.
Ma, in realtà, nella specie, non occorre dirimere questa questione interpretativa dal momento che la prescrizione deve ritenersi decorsa anche volendo applicare la ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la permanenza dura invece sino a quando il documento resta acquisito alla contabilità con l'intento di fare apparire una situazione economica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari.
Anche volendo aderire a questa tesi, invero, si deve pur sempre stabilire il momento preciso in cui la permanenza viene a cessare. Come si è ricordato, la citata sentenza della Sez. III, 10 dicembre 1997, Pozzi, m. 209.914, ha affermato che la permanenza viene a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario effettui il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, oramai palesato, non è ulteriormente perseguibile. Più precisa è stata, a questo proposito, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 2333 del 1995. Tale sentenza ha affermato, come si è già ricordato, che "una tipica modalità di utilizzazione è costituita dall'inserimento di bolle di accompagnamento alterate nella contabilità dell'impresa e dalla loro conservazione tra le scritture contabili in modo da fornire una falsa rappresentazione dei risultati economici della gestione aziendale e da eludere gli eventuali controlli tributari" e che quindi "costituiscono modalità di utilizzazione di documento alterato, a fini di evasione, anche l'inserimento e la conservazione dello stesso tra le scritture contabili". Per quanto riguarda più in particolare la data di consumazione del reato per stabilire il termine di decorrenza della prescrizione, la detta sentenza ha poi affermato il principio secondo cui "l'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, posta in essere mediante l'inserimento nella contabilità dell'impresa, corrisponde ad una tipica ipotesi di reato permanente qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere ad una corretta imposizione tributaria". In altre parole, "l'utilizzazione del documento a fini di frode fiscale dura per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità con l'intento di fare apparire una situazione econornica diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari".
Quel che però in questa sede più importa rilevare è che, subito dopo, le Sezioni Unite hanno tenuto a precisare il principio, affermando che "sul piano materiale e psicologico, il reato di utilizzazione è, cioè, connotato dal perdurare della lesione o dell'esposizione a pericolo dell'interesse protetto in dipendenza del protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, il quale può far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento falsificato e rimovendo, così, lo schermo formale preordinato al compimento di future evasioni fiscali o alla copertura di attività di elusione degli obblighi tributari già realizzate". Il processo consumativo del reato, quindi, "non si esaurisce uno actu, ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l'avverarsi degli elementi costitutivi del reato". In applicazione di tali considerazioni, quindi, le Sezioni Unite ritennero che nel caso sottoposto al loro esame la permanenza della condotta criminosa era cessata alla data in cui la polizia giudiziaria aveva dato esecuzione al provvedimento di sequestro, atteso che fino a quel momento le bolle avevano continuato a far parte delle scritture contabili ed era, quindi, durata l'illecita utilizzazione".
Pertanto, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, anche a voler ritenere che pure ai fini del reato di cui all'art. 4, primo comma, n.5, cit., l'utilizzazione della fattura o del documento per operazioni in tutto o in parte inesistenti, perduri per tutto il tempo in cui esso resta acquisito nella contabilità sino a quando gli uffici finanziali possano esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito, deve altresì ritenersi che in ogni caso la permanenza perdura in dipendenza del protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, il quale possa far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento falsificato. Di conseguenza, deve anche ritenersi che corrispondentemente la permanenza viene a cessare quando il permanere del documento nella contabilità non dipende più dal protrarsi della condotta volontaria del soggetto attivo, ossia quando si verifichi una qualche situazione per cui il soggetto attivo non è più in grado di far cessare la situazione antigiuridica eliminando dalla contabilità il documento. Orbene, venendo al caso in esame, va rilevato che il verbale di constatazione reca la data del 20 novembre 1989, perché questa è la data in cui è terminata la sua redazione. Questa, però, non è anche la data in cui la polizia tributaria ha accertato l'illecito prendendo cognizione della fattura in questione, emessa ed utilizzata per operazioni inesistenti, ed anzi acquisendola materialmente. Risulta, infatti, dallo stesso processo verbale di constatazione che la verifica fiscale nei confronti della s.p.a. FL iniziò in data 6 febbraio 1988 (pag. 2), ossia ben un anno e dieci mesi prima che fosse conclusa la redazione del verbale di constatazione. Agli atti manca il processo verbale di verifica, nel quale furono elencate giorno per giorno le operazioni compiute, e quindi non è possibile controllare se nell'indicare tale data sia stato commesso un errore materiale, anche se, da vari passi del processo verbale di constatazione, appare che effettivamente le verifiche iniziarono nei primi mesi del 1988. In ogni caso, anche se la verifica fiscale fosse iniziata il 6 febbraio 1989 anziché il 6 febbraio 1988, le cose non cambierebbero. Nel medesimo processo verbale si dà atto che nella sede della FL non furono rinvenute ne' le scritture contabili nè la relativa documentazione e che invece i libri, i registri, le scritture ed i documenti furono reperiti "successivamente" nello studio del commercialista della società (pag. 3). Non è possibile stabilire con precisione la data in cui scritture e documenti furono rinvenuti e prelevati nello studio del commercialista, perché tale data fu riportata nel processo verbale di verifica, che non si trova allegato agli atti. È però evidente che tale data deve essere stata certamente assai prossima a quella del 6 febbraio 1988 in cui iniziarono le verifiche, perché senza le scritture ed i documenti non sarebbe stato possibile iniziare la complessa attività di accertamento che ha poi portato alla redazione del verbale di constatazione. In ogni modo, da quest'ultimo verbale emergono due circostanze significative. La prima è che fra i vari registri, libri e documenti rinvenuti nello studio del commercialista vi erano anche le "fatture passive" (pag. 6), e quindi certamente anche la fattura in questione, dal momento che questa risulta essere stata annessa al processo verbale di constatazione come allegato n.6 e dal momento che dal detto processo verbale non risulta che successivamente vi siano state altre acquisizioni o reperimenti di documenti della s.p.a. CO. Quindi, se la fattura in questione non fosse stata acquisita dalla polizia tributaria durante il primo accesso nello studio del commercialista, non si comprenderebbe come essa potrebbe essere stata altrimenti acquisita ed allegata al verbale di constatazione. La seconda circostanza consiste nel fatto che dal verbale di constatazione risulta anche che tutte le operazioni di verifica si svolsero nei locali del comando del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Trieste (pag. 3). Il che prova che tutta la documentazione relativa alla società, compresa la fattura in questione, fu acquisita dalla guardia di finanza nel momento in cui fu rinvenuta nello studio del commercialista e fu portata nella sede del comando di polizia tributaria.
La conseguenza è che deve ritenersi provato che da tale momento il NI non aveva più il possesso e la disponibilità della fattura, entrata ormai nella disponibilità della guardia di finanza. Con l'ulteriore conseguenza che da tale momento il NI non aveva più alcuna possibilità di far cessare la situazione antigiuridica eliminando la fattura dalla contabilità, ossia non aveva più la possibilità di far cessare il suo comportamento omissivo (ammesso pure che questo gli fosse stato contestato). Da tale momento, quindi, l'eventuale permanenza della fattura nella contabilità della società non dipendeva più dal protrarsi della condotta volontaria del NI.
Ne deriva, sul piano giuridico, che la permanenza del reato contestato all'imputato è venuta in ogni caso a cessare nel momento in cui il NI perse ogni disponibilità della fattura, ossia nel momento in cui questa fu acquisita dalla guardia di finanza e portata al comando della polizia tributaria che ne acquistò la disponibilità.
Come si è detto, sulla base degli atti non è possibile individuare il giorno preciso in cui la polizia tributaria apprese la fattura nello studio del commercialista e la portò al comando del nucleo, sottraendola così alla disponibilità del NI, anche se presumibilmente deve ritenersi che si tratti di una data assai prossima a quella del 6 febbraio 1988. In ogni modo, sempre dal verbale di constatazione, risulta (pag. 15) che in data 3 novembre 1989 i verbalizzanti, tramite il comando di polizia giudiziaria, invitarono il rappresentante della società FL al "ritiro delle scritture contabili e di tutta la documentazione a suo tempo ritirata ed inerente la verifica della s.p.a. FL".
È quindi evidente che la fattura in questione fu acquisita dalla polizia finanziaria certamente in una data anteriore al 3 novembre 1989, il che è sufficiente a ritenere che ormai è sicuramente interamente decorso il periodo complessivo di prescrizione di dieci anni e sette giorni.
Dagli atti non risulta in modo evidente la presenza di cause per una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI GI perché il reato è, estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000