Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6488
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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In tema di servizio di ormeggio nei porti, il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 287 del 1990 - nello stabilire che l'autoproduzione del menzionato servizio (diritto sancito nel primo comma della medesima disposizione) non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva di ormeggio risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale - non prevede una riserva assoluta di legge per l'esclusione dell'autoproduzione ed, in generale, per l'istituzione del servizio obbligatorio. Ne consegue che quest'ultimo può essere istituito dall'autorità amministrativa per motivi di sicurezza pubblica, con il relativo affievolimento del diritto del privato all'autoproduzione del servizio stesso (la S.C. ha così dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia proposta da una compagnia di navigazione per l'accertamento del proprio diritto di autoprodurre il servizio di ormeggio nel porto di Genova e di non servirsi obbligatoriamente del servizio istituito dall'Amministrazione - cfr. Corte Giustizia Comunità Europee 18 giugno 1998, C - 266/96).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6488
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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