Sentenza 7 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'accordo delle parti può essere raggiunto anche per una figura criminosa meno grave di quella contestata, essendo in tal caso solo necessario un più pregnante controllo del giudice sulla correttezza della pattuita derubricazione. (Nella specie, l'imputato si era doluto che il giudice, all'esito del dibattimento, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale in luogo del reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestata, reato, quest'ultimo per il quale, a differenza di quello ritenuto in sentenza, non è consentito richiedere l'applicazione della pena concordata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/1998, n. 12743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12743 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai seguenti Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 7/10/1998
1. Dott. Guido Jetti Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Providenti " N. 1692
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " ZI Cicchetti " N. 10215/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC IA nata in [...] il [...] e da GI AN nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15.1.98 dalla Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore avv. R. Conte.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 4.11.93 il Tribunale di Monza assolveva CC IA e GI AN dal reato di bancarotta fraudolenta documentale ad essi ascritto, nelle loro rispettive qualità di socio accomandatario ed amministratore di fatto della s.a.s. "Paderno Carmi", fallita il 9.3.91; dichiarava gli stessi responsabili di bancarotta semplice documentale, così derubricata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e li condannava, con la contestata recidiva a pena ritenuta di giustizia. Rilevava tale giudice che il passivo del fallimento - di circa 300 milioni - non era stato determinato da distrazioni degli amministratori, ma da mancati pagamenti dei debitori: ciò alla luce delle prodotte fatture per L. 262 milioni, rimaste insolute. Escluso il dolo specifico della bancarotta fraudolenta, riteneva che la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili configurasse il meno grave reato di cui all'art. 217 L. F.
La Corte di Appello di Milano, investita di gravame del Procuratore Generale e degli imputati, in data 15.1.98 dichiarava i citati soggetti responsabili dei reati originariamente addebitati, limitatamente alla cifra di L. 35.350.478 per la bancarotta patrimoniale;
riconosceva le attenuanti generiche prevalenti e rideterminava il trattamento sanzionatorio.
In particolare, il giudice di II grado evidenziava che era risultata la vendita di merce regolarmente pagata per un ammontare complessivo pari alla predetta somma: non avendo i prevenuti fornito spiegazione alcuna in ordine all'esito di quest'ultima, essa doveva considerarsi sottratta.
Avverso la riportata decisione hanno ora proposto ricorso per Cassazione la CC ed il GI negli infradescritti termini. I. Manifesta illogicità di motivazione;
conseguente violazione degli artt. 2727 c.c. e 220 e segg. c.p.p. Al proposito è stato dedotto da entrambi gli impugnanti che la Corte di Appello non aveva valutato che erano stati rinvenuti ed acquisiti all'attivo beni aziendali (banco frigorifero, affettatrici, bilance, celle frigorifere etc . . . ) di valore superiore a quello rispetto al quale si era accertata la bancarotta patrimoniale, beni che erano stati pagati dalla società tant'è che il curatore ne aveva disposto liberatamente.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie concreta i giudici di merito ebbero a puntualizzare che gli arredi e le strutture per l'esercizio del commercio facente capo alla s.a.s. Paderno erano stati concessi in comodato gratuito dal GI: la diversa affermazione di fatto del ricorrente è inammissibile in questa sede.
Esclusa dunque la possibilità di imputare all'acquisto di tali beni l'incassato importo di cui sopra, la conclusione della Corte territoriale sull'avvenuta sottrazione si palesa corretta. Invero in tema di bancarotta fraudolenta il mancato reperimento dì attività sicuramente acquisite dal fallito impone a tale soggetto di fornire la prova della loro destinazione: in assenza di questa dimostrazione e specie in difetto di qualsiasi registrazione contabile, legittimamente viene ritenuta la distrazione (Cass.24.4.91 n. 00 178 RV 186949; Cass. 13. 6. 91 n. 0 6669 RV 187639; Cass.18. 8. 93 n. 0 7726 RV 194866).
II. Violazione ed inosservanza dell'art. 604 c.p.p. nonché manifesta illogicità di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra sentenza ed accusa: ciò perché il Tribunale aveva ritenuto gli imputati responsabili del delitto di bancarotta documentale semplice, anziché di quello contestato, di bancarotta documentale fraudolenta. Anche questa doglianza è infondata.
A norma dell'artt. 521, 522 c.p.p. il fatto "è diverso" da quello addebitato - ed il giudice non può, a pena di nullità, pronunciarsi su di esso - unicamente quando esso si palesi mutato nei suoi connotati essenziali: in tal caso s'impone una contestazione supplettiva, sia nel rispetto del principio che riserva l'azione penale al pubblico ministero, sia nell'osservanza del fondamentale diritto di difesa. Qualora, invece, nel fatto ritenuto in sentenza si riscontrino i medesimi elementi fondamentali contenuti nel l'imputazione, la correlazione non viene meno proprio perché le menzionate esigenze non possono dirsi lese. D'altro canto è intuitivo che una situazione di non immutazione, nel senso ora esposto, si verifichi anche nell'ipotesi in cui in sentenza venga semplicemente escluso uno dei dati ascritti, quale ad esempio un particolare profilo del dolo o della colpa (Cass. 17.11.95 n. 11265 RV 202850; Cass.
5.4.96 n. 0 3456 RV 204329 Cass. 15.12.97 n. 11538 RV 209136).
In ordine alla vicenda in esame va riconosciuto che il Tribunale si limitò ad escludere il dolo specifico ritenendo la ricorrenza degli altri elementi di cui alla originaria contestazione: non sussiste pertanto la dedotta violazione, dovendosi altresi sottolineare l'irrilevanza del denunciato vizio motivazionale che può valere solo con riguardo ad elementi di fatto e non già nell'ambito di questioni giuridiche.
Nè giova l'assunto secondo cui si sarebbe pregiudicato il diritto degli imputati ad avvalersi del patteggiamento o del giudizio abbreviato: infatti, se i ricorrenti avessero inteso determinarsi in siffatto senso, ben avrebbero potuto farlo prima del dibattimento di primo grado, proponendo la relativa istanza, salva evidentemente la facoltà del Pubblico Ministero di aderirvi o meno.
Con specifico riferimento al rito di cui all'art. 444 c.p.p. occorre segnalare che, contrariamente all'assunto difensivo, l'accordo tra le parti può essere raggiunto anche per una figura criminosa meno grave di quella contestata: nessun dato testuale ne' logico costituisce ostacolo ad una siffatta soluzione che, anzi, la giurisprudenza di questa Corte ha implicitamente ammesso, richiedendo solo un più pregnante controllo del giudice sulla correttezza della pattuita derubricazione (Cass.
7.5.91 n. 0 1035 RV 187223; Cass. 13.2.92 n. 0 4491 RV 191109). In udienza la difesa ha infine eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 521 e 444 c.p.p. - in relazione agli artt.3 e 24 Cost. nella parte in cui non è previsto obbligo per il giudice di trasmettere gli atti al P.M., oltre che per l'ipotesi di fatto diverso altresì per quella di diversa definizione giuridica dello medesimo: a dimostrazione della manifesta infondatezza della questione basti osservare che essa si fonda sul presupposto, come già si è detto, erroneo della non possibilità di avanzare istanza di patteggiamento per fattispecie criminosa derubricata. Per il solo GI: falsa applicazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. e difetto di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita;
violazione dell'art. 526 c.p.p.. All'uopo si è denunciato che i giudici di merito si erano basati sulle dichiarazioni rese dal CC al curatore, le quali non erano utilizzabili.
I rilievi sono inconsistenti.
Nell'impianto motivazionale dall'impugnata sentenza il giudizio de quo risulta fondato su plurimi dati - testimonianza del creditore SS sull'attività di gestione del GI;
conferimento gratuito da parte di questo di beni alla società, sua esperienza e pregresso esercizio di analoga attività - rispetto ai quali, valutati nella loro convergenza, la conclusione adottata si pone come assolutamente conseguenziale e pertanto sottratta a sindacato di legittimità. D'altro canto il richiamo alle affermazioni della CC, che emergerebbero solo dalla relazione della curatela, ha carattere di mero contorno ed è ultroneo rispetto al riferito quadro la cui significatività accusatoria è tale da prescindere dalle stesse. Per la sola CC: manifesta illogicità di motivazione ed inosservanza dell'art. 1414 c.c. per essersi ritenuta la sua responsabilità a fronte del contestuale riconoscimento che essa era soltanto una "testa di legno" rispetto al GI.
La censura è da disattendere.
In tema di reati fallimentari l'amministratore di una società che assuma la carica come prestanome di un altro soggetto, il quale di fatto agisce da amministratore, risponde della condotta criminosa di quest'ultimo in quanto la semplice accettazione della suddetta carica gli attribuisce ex artt. 2392 e 2394 c.c. obblighi di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità per gli eventi che con l'esercizio di tali doveri si sarebbero dovuti evitare. (Cass. 19.9.92 n. 0 9536 RV 192255; Cass.
6.6.93 n. 0 4892 RV 195154;
Cass. 23.5.97 n. 0 4892 RV 207845). Alla luce di siffatto principio ogni richiamo alla disciplina della simulazione (art. 1414 C.C.) diviene inconferente ed al contempo va escluso il dedotto vizio motivazionale.
S'impone, per le svolte argomentazioni, il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998