Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
E illegittima la sentenza con cui il giudice disponga, a seguito di patteggiamento allargato, la confisca, ex art. 12 sexies del D.L. n.306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, senza motivare in ordine alla mancanza di giustificazioni circa la provenienza del bene confiscato nonché in ordine alla sussistenza di una sproporzione tra il valore economico di tale bene ed il reddito dichiarato dall'imputato, in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può automaticamente estendersi alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2005, n. 43943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43943 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 22/09/2005
Dott. TUCCIO Gaetano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 1569
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 2570/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ORENZE CATIPON JOSELITO N. IL 29/10/1969;
avverso SENTENZA del 16/11/2004 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta espulsione dell'Orenze Catipon, con rigetto quanto al resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 16 novembre 2004 a seguito di c.d. "patteggiamento allargato" il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato ad Orenze Catipon LI - imputato del delitto di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 20.000
euro di multa, disponendo la confisca, tra l'altro, della somma di denaro sequestrata all'imputato, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, nonché la espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato con i seguenti motivi:
1) mancata motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., essendosi il giudice limitato a riportare, sul punto, la formula normativa, senza incidere criticamente sulla correttezza dell'accordo intervenuto;
2) violazione di legge in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, non potendo essere applicate le pene accessorie con sentenza ex art. 444 c.p.p. e non essendo stato comunque chiarito il collegamento fra reato ascritto e denaro sequestrato, ma essendo stato unicamente operato un immotivato richiamo alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in un contesto nel quale, per di più,
l'imputato aveva dato adeguata spiegazione della lecita provenienza e del possesso della somma in questione;
3) erronea e comunque totalmente immotivata disposizione della misura della espulsione, dell'imputato, a fine pena, dal territorio dello Stato con la citata sentenza di applicazione della pena su richiesta. Con requisitoria scritta datata 17 febbraio 2005 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla disposta espulsione con rigetto del ricorso nel resto.
Osserva la Corte quanto segue.
Il motivo sub 1) difetta, in primo luogo, del requisito di specificità prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), perché con esso viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla affermata insussistenza di cause di non punibilità, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 3^ 19/04/2000 n. 1693, Petruzzelli). Va rilevato, inoltre, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 3^ 18/06/1999, n. 2309, Bonacchi ed altro;
Cass. Sez. 3^ 20/09/1999 n. 4117, Valarenzo;
Cass. Sez. 5^ 15/04/1999 n. 1713, Barba;
Cass. Sez. 1^ 27/01/1999 n. 752, Forte), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato, diversamente dovendosi ritenere - considerata la peculiare natura del rito, che s'incentra in un negozio processuale accedendo al quale l'imputato esonera l'organo dell'accusa dal fornire la prova della responsabilità - che l'affermazione di insussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento immediato ex art. 129 ridetto costituisca motivazione sufficiente, nonché rispettosa dell'obbligo imposto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., in quanto con tale affermazione il giudice del patteggiamento da conto implicitamente dell'eseguito esame imposto dal secondo comma dell'art. 444 c.p.p. nonché, esplicitamente, dell'esito del medesimo.
Diverso discorso va fatto in ordine ai motivi di cui sub nn. 2) e 3) Per quanto concerne la disposta confisca del denaro sequestrato (di cui al motivo sub 2), - va premesso che l'imputato, il quale contesta in radice il rapporto di connessione tra il denaro sequestrato ed il reato in tema di stupefacenti assumendo la provenienza lecita del denaro medesimo, ha indubbiamente interesse alla impugnazione sul punto (Cass. Sez. Unite 03/07/1996 n. 9149, Chabroui;
Cass. Sez. 4^ 14/04/1999 n. 1140, Mbbai Gom). Va di seguito affermata la infondatezza della censura laddove si assume che la disposta confisca del denaro sarebbe illegittima in quanto "nell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e segg. non possono essere applicate dal giudice le pene accessorie". Invero, a parte il fatto che la confisca non è una pena accessoria ma una misura di sicurezza patrimoniale, il ricorrente non tiene conto del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, così come sostituito dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, ai sensi del quale non sono applicabili misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale (nè le pene accessorie, ne' può essere pronunciata condanna al pagamento), quando con la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 2, sia irrogata una pena non superiore a 2 anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, mentre nella fattispecie concreta in oggetto è stata applicata, in accoglimento della domanda di c.d. "patteggiamento allargato" la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla pena della multa, sicché era consentita la confisca, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2, prevedendo la suddetta norma che tale misura di sicurezza sia applicabile "nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale", e non più, come nella formulazione precedente, senza limitazione ai soli casi di cui all'art. 240 c.p., comma 2. Va invece affermata la fondatezza dell'ulteriore profilo di doglianza sulla mancata motivazione in ordine al "collegamento" del denaro sequestrato con il reato ascritto ed alla "qualità" del denaro sequestrato, doglianza che si risolve nella deduzione di un vizio di motivazione indubbiamente sussistente, atteso che il giudice si è limitato ad affermare che la somma sequestrata costituirebbe "presumibile" provento di reato e comunque sussisterebbero "i presupposti di cui alla L. n. 136 del 1992, art. 12 sexies". Orbene, deve rilevarsi, da un lato, che la confisca può essere disposta, a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, delle cose che "sono" (provatamente) il prodotto o il profitto del reato, e non già di quelle che si "presume" lo siano, e, dall'altro, che la confisca è legittimamente disposta, anche a seguito di patteggiamento, in forza del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (convertito con L. n. 356 del 1992), a condizione che il giudice motivi adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato ed alla sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato. Ciò in quanto la motivazione sommaria propria del rito speciale non può estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale (Cass. Sez. 4^ 21/03/2002 n. 28750, Chiascione;
vedasi anche Cass. Sez. Unite 17/12/2003 n. 920, Montella). Nella sentenza impugnata il giudice si è limitato ad affermare che sussistevano i presupposti per la confisca ai sensi del citato art. 12 sexies, del tutto apoditticamente, senza dare, cioè minimamente conto degli elementi di fatto sottostanti l'affermazione medesima, ed in particolare senza indicare ne' l'ammontare della somma sequestrata nè che vi era quella provata sproporzione tra il reddito dell'imputato e l'importo della medesima che costituisce presupposto imprescindibile di applicabilità del provvedimento ablativo previsto dalla speciale norma in questione.
Per quanto concerne censura di cui sub 3), che investe la disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata - misura di sicurezza personale anche questa adottabile con sentenza di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena detentiva superiore a 2 anni (vedasi il già citato art. 445, comma 1, nel suo testo vigente - va rilevato che detta misura è stata disposta dal giudice previo richiamo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, senza peraltro che lo stesso giudice abbia speso parola in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, non avendo tenuto conto della circostanza che la suddetta norma del Testo Unico sugli stupefacenti è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 1995, n. 58 "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti di straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, 79, 82, comma 2, 3". È quindi fondato il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la totale mancanza di motivazione sul punto.
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle disposte misure della confisca del denaro e della espulsione dell'imputato dal territorio dello stato, con rinvio degli atti al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle misure di confisca e di espulsione, con rinvio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005