Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
R 1 UB ICA TA84 1 8 0 1 POP LO ITALIANO IN Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 5433/99 SEZIONE LAVORO composta dai seguenti Magistrati: Cron, N. 19271 Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- 2. " Natale TA -Consigliere- Ud.28.3.2001 3. " Antonio Lamorgese -Consigliere- 4. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Bruno Balletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA SQ RI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'Avv. Ante Salvia, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso 1466 unitamente all'Avv. Antonio Salvia Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al controricorso, sia congiun- tamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Passaro, Carlo 2 De Angelis e Fausto Prosperi Valenti, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Ro- ma, Via della Frezza 17 Intimato per la cassazione della sentenza n. 1113/98 del Tribunale del La- voro di Potenza del 8.10.1998/6.11.1998 nella causa iscritta al n. 584 del R. G. anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.10.1992 AR PA, premesso che l'INPS con provvedimento del 17.2.1992 le aveva revocato a seguito di sentenza passata in gindicato, l'assegno di invalidità di cui era titolare le di essere affetta da malattie comportanti la riduzione della sua capacità lavorativa al di sotto del limite legale, adiva il Pretore di Potenza chiedendo il riconoscimento del diritto all'anzidetto assegno con la condan- na dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei ratei scadu- ti. Il convenuto istituto costituendosi contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza 15.12.1994, espletata consulen- za tecnica di ufficio, rigettava la domanda. Proposto gravame da parte della ricorrente, il Tribunale di Po- 3 tenza, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 8.10.1998/6.11.1998 rigettava l'appello e confermava la decisio- ne di primo grado. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado in ordine al fatto che la PA non fosse affetta da malattie comportanti la ridu- zione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, in quanto fondate su accertamenti esaurienti e condotti con retti criteri tecnici. La PA ricorre per cassazione con due motivi, mentre l'intimato INPS nessuna difesa propone in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939 (e successive modifiche) e degli artt. 132, n. 4 e 445 c.p.c., in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La PA rileva che malgrado le deduzioni contenute nelle note difensive, nella relazione redatta dal consulente tecnico di parte dott. Mancusi e specifici accertamenti tecnici, il consulente tecnico di ufficio e il giudice non hanno tenuto conto delle in- fermità analiticamente elencate (pag. 3 e pagg.
5-6 del ricorso), che avrebbero dovuto essere considerate nel complesso unita- mente a quelle ritenute in consulenza. La medesima ricorrente aggiunge che è stato omesso qualsiasi raffronto tra la situazione complessiva attuale rispetto a quella precedente che aveva determinato la concessione del beneficio, poi revocato. Infine, ad avviso della ricorrente, è mancata qualsiasi valutazione sulla complessiva situazione con riferimento alla sua età, alla sua formazione e personalità professionale, ai fattori socio- economici, al profilo usurante di una eventuale protrazione dell'attività di bracciante agricola o di attività alternative confa- centi alle sue modeste attitudini di tipo esclusivamente manuale. Le censure esposte sono fondate e meritano di essere condivise. Dall'esame degli atti, ai quali la ricorrente ha fatto riferimento, si evince che la sentenza impugnata non ha valutato tutte le in- fermità (in particolare l'incidenza della patologia a carico dell'apparato osteoarticolare e della patologia del circolo venoso a carico degli arti inferiori), ha ignorato i rilievi del consulente di parte dott. Mancusi nonché quelli contenuti nelle note difensi- ve, fatti propri dal Tribunale in sede di chiarimenti al consulente di ufficio. Nel quadro così delineato i giudici di merito non si sono attenuti all'indirizzo affermato da questa Corte, la quale ha puntualizzato che nel caso di revoca da parte dell'istituto assicuratore di pen- sione di invalidità, attribuita con sentenza passata in giudicato, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente 5 all'epoca del precedente accertamento e quella ricorrente al mo- mento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi sia stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini (Cass. sentenza n. 383 del 7 luglio 1999; Cass. sentenza n. 928 del 3 febbraio 1996; Cass. sentenza n. 4163 del 7 aprile 1993). Sotto altro verso le censure colgono anche nel segno, giacché se- condo indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale que- sto Collegio presta convinta adesione, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 della legge n. 222 se non Yoccorredel 1984, occorre valutare i fattori economico- sociali ed am- , bientali, in grado di incidere, sia positivamente sia negativa- mente, sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue impone accertamenti energie lavorative dell'invalido, in relazione all'età, alla forma- zione professionale nonché alla possibilità di continuazione dell'impegno lavorativo e dell'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse, ma tuttavia confacenti alle attitudini, da quella espletata (Cass. sentenza n. 6185 del 13 maggio 2000; Cass. sentenza n. 490 del 23 gennaio 1996). Orbene nel caso di specie, trattandosi di bracciante agricola di oltre cinquanta anni con scarso grado di scolarità, il Tribunale 6 non ha dato alcun rilievo ai fattori economico- sociali né ha va- lutato la loro incidenza in ordine alla possibilità della Pasqua- riello di svolgere attività alternative confacenti alle proprie atti- tudini e non usuranti. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso va ac- colto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per le spese, ala Corte di Appello di Potenza, che si uniformerà ai principi come in precedenza enun- ciati.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma addì 28 marzo 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente incenzo M iles Alexandro de Neutr I D , O Phill L A L S 0 O S 1 B 3 A . I 3 T T , D 5 R IL CANCELLIERE A A . A S Depositato in Cancelleria ' T I N L S P L S O E 3 I P 7 D N - M CASogg09920 GU 2001 I I G 8 S - O A N 1 1 E A D S D E IL CANCELLIERE I E E T A , G N O E G ひ O T R S E T R T E T L O IS I C R G I A E D L R L O E D