Sentenza 17 settembre 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità per colpa, l'accertamento scientificamente e giuridicamente corretto del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento da parte del giudice è quello connotato da alto grado di probabilità, perché il giudice si sofferma su una sola condizione dell'evento, e cioè sulla condotta umana, non essendo in grado, sul piano scientifico, di ricostruire l'intero meccanismo di produzione dell'evento stesso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che aveva omesso di trattenere in osservazione un paziente operato di appendicectomia il cui risveglio dalla narcosi non aveva avuto fin dall'inizio corso regolare, disponendone il trasferimento nel reparto di degenza e così cagionandone la morte che si sarebbe potuta evitare, con alto grado di probabilità, mediante tempestivo intervento diagnostico e terapeutico)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2002, n. 22341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22341 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
Dott. BATTISTI MARIANO Est. CONSIGLIERE
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
Dott. ATRIPALDI UMBERTO "
Dott. RAIMONDI RAFFAELE "
Dott. PALMIERI RAFFAELE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AU nato il [...];
avverso SENTENZA del 21/06/2001 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. MARIO IANNELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione e rigetto del ricorso nel resto i difensori Avv.ti Massimo Pellicciotta e Edoardo Fumagalli che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale monocratico di Lecco, con sentenza del 4 aprile 2000, affermava la penale responsabilità di NA AU - nella sua qualità di primario anestesista dell'ospedale "Leopoldo Mandic" di Merate e di anestesista dell'equipe medica che il giorno 17 maggio 1995 aveva sottoposto RI LE, di sei anni ad intervento di appendicectomia - per il reato di omicidio colposo in danno del LE, perché, terminato l'intervento, non aveva provveduto a decurarizzare il paziente nonostante gli avesse somministrato morfina e l'operazione fosse avvenuta in anestesia generale, e per avere omesso di trattenere il bambino in camera postoperatoria o, comunque, sotto stretta sorveglianza ovvero di monitorizzarlo fino al completo risveglio, impedendo, così, una diagnosi precoce dell'insorgenza della ipossiemia.
2 - Il tribunale accertava, in fatto, che il bambino, sottoposto ad anestesia e ad intervento dalle ore 15,20 alle ore 15,40 del 17 maggio 1995, era stato avviato in reparto alle ore 16,15; che, alle 17,30, richiamati dal padre, erano accorsi i rianimatori, i quali avevano constatato che RI era in preda di una improvvisa crisi respiratoria, con cianosi al volto, con movimento incoordinato dell'attività respiratoria e con "abbondanti secrezioni sieroematiche schiumose" nelle vie aeree, segno di edema cerebrale;
che dai successivi esami eseguiti nella serata del 17 e nella giornata del 18 maggio era emerso un quadro clinico disperato che aveva imposto la diagnosi di uno stato di coma irreversibile data la gravità dei danni cerebrali riportati: il bambino era deceduto il successivo 21 maggio.
3 - Il tribunale, inoltre, prendeva atto che, secondo i consulenti del p.m. e delle parti civili l'insorgenza del coma andava attribuito, senza ombra di dubbio, ad un edema cerebrale, conseguente, a sua volta, ad un edema polmonare acuto, la cui patogenesi andava individuata in una "ipossiemia ingravescente" e che la causa della ipossiemia e della ipercapnia doveva essere ravvisata nel non essere stati controllati gli effetti dell'azione di depressione dell'attività respiratoria dei farmaci impiegati nell'anestesia.
Gli stessi consulenti avevano escluso, poi, sulla base della documentazione clinica e delle risultanze autoptiche, che l'edema polmonare potesse avere avuto cause di altro genere, organiche - il bambino non aveva alterazioni cardiache o neurologici -, ovvero meccaniche, che il rigurgito verificatosi in sala operatoria dopo l'estubazione era stato, come risultava dalla cartella clinica, prontamente fronteggiato e inoltre, avevano affermato che la morfina si caratterizzava per un potente effetto depressivo della funzione respiratoria, capace di dispiegarsi anche diverse ore dopo la somministrazione, sicché l'anestesista avrebbe dovuto adottare - e non lo aveva fatto - determinate cautele atte a prevenire il rischio di ipossiemia, quali la decurarizzazione e una costante osservazione post-operatoria sino al completo risveglio.
4 - Il tribunale riportava anche la tesi difensiva, secondo la quale la temperatura febbrile manifestata dal bambino all'atto dell'ingresso in ospedale, lo stato di flogosi di numerosi organi addominali, riscontrata in sede di autopsia, le risultanze dell'esame istologico dei reperti cerebrali prelevati in sede autoptica, attestanti la presenza di microascessi nell'encefalo, conducevano ad una diagnosi di uno stato infettivo acuto, asintomatico e perciò non diagnosticato - di cui il bambino era portatore nel momento dell'ingresso in ospedale - che era stato la causa dell'edema cerebrale, il quale, a sua volta, aveva cagionato l'edema polmonare e la crisi respiratoria.
5 - Il tribunale trascriveva anche le osservazioni, sul punto, dei consulenti del p.m. e delle parti civili.
Secondo costoro la presenza di microascessi non dimostrava un preesistente stato infettivo, essendo scientificamente dimostrato e lo stesso consulente della difesa lo aveva riconosciuto - che l'insorgenza di una encefalopatia anche grave è evenienza frequente in pazienti in coma ventilati a lungo in un reparto di rianimazione. La formazione di questi microascessi non poteva, poi, essere anteriore al coma per la semplice ragione che il coma era avvenuto alle 17,30 e che la Tac era stata fatta alle 23, sicché non poteva dirsi che il coma fosse stato seguito subito dalla morte cerebrale con conseguente cessazione del circolo sanguigno cerebrale e con conseguente impossibilità che un virus potesse essere trasportato in quella sede senza considerare che era del tutto arbitraria l'affermazione che la morte cerebrale segnerebbe la totale scomparsa della circolazione sanguigna.
Quanto alla flogosi si spiegava anch'essa con la ventilazione protratta e, in ogni caso, gli organi trovati in stato di flogosi erano prossimi all'appendice, rimossa proprio per flogosi acuta;
e, quanto allo stato febbrile, dalla cartella clinica era risultato che, se il bambino era entrato in ospedale con 38,2 di febbre, la temperatura si era mantenuta sempre a livelli modesti - non aveva mai raggiunto i 37 gradi - e, nel momento della crisi fatale, era di 36,35 gradi.
6 - Il tribunale, tutto ciò premesso, rilevava che, mentre i consulenti del p.m. e delle parti civili avevano ricostruito le cause della morte sulla base dell'id quod plerumque accidit - complicanze infiammatorie nei pazienti in prolungata rianimazione -, il consulente della difesa pretendeva di sostituire all'id quod plerumque accidit un evento del tutto eccezionale - la presenza di una encefalopatia in un bambino di sei anni, talmente acuta da non essere preavvertita quantomeno da una cefalea - priva di elementi di supporto sufficientemente univoci.
7 - Nessun dubbio, poi, secondo il tribunale, che l'evento infausto fosse ascrivibile al NA, oltre che sul piano materiale, anche sul piano della colpa, ossia sul piano della riconoscibilità a priori del rischio conseguente alla propria condotta medica e su quello della prevenibilità del danno conseguente, donde l'affermazione della responsabilità dell'imputato.
8 - Avverso la sentenza veniva proposto appello e la corte di appello di Milano, disposta ed acquisita una perizia collegiale, con sentenza del 21 giugno 2001, confermava la pronuncia del tribunale. La corte di merito, premesso che "la perizia collegiale muove praticamente lo stesso genere di appunti alla condotta osservata dall'anestesista, pur attribuendo alla iposodiemia piuttosto che alla progressiva ipossiemia e ipercapnia la causa del coma irreversibile che ha determinato l'exitus del piccolo paziente", rilevava che, a seguito della perizia collegiale, non ci si trovava di fronte ad un fatto nuovo e diverso, ma ad un fatto storico preciso, certo - coma depassè, edema polmonare acuto in operato di appendicectomia valutato e ricostruito eziologicamente in modo parzialmente diverso, ma riconducibile sempre in ogni caso ad uno stesso comportamento negligente ed imprudente del prof. NA, in assenza del quale elevate erano per RI LE le probabilità di salvarsi".
La corte premetteva anche che entrambi gli elaborati in atti, attraverso il notevole contributo fornito anche da un consulente di parte, avevano perentoriamente ed univocamente escluso il fondamento della tesi sostenuta dalla difesa nel corso di tutta la vicenda, cioè che "non appare sostenuta da alcun elemento tecnico di riscontro l'ipotesi di un quadro meningoencefalitico da scepsi fulminante, che l'indagine autoptica e l'esame dei preparati istologici hanno posto in evidenza unicamente un processo broncopolmonitico secondario alla ventilazione meccanica prolungata e reperti cerebrali di natura terminale".
La corte osservava, quindi, che nella cartella clinica era stato notato, dopo l'operazione: " risveglio regolare, ma iporeattivo, tuttavia respiro adeguato, riflessi presenti, buon controllo delle vie aeree" e che i genitori del bambino avevano riferito che, nel decorso postoperatorio, RI era "un bambino ancora molto profondo, non era un bambino che si potesse definire sveglio, ... che si muove nel sonno e che respira, che ai richiami non ha mai risposto verbalmente ... si è mosso un pochino nei momenti in cui dalla barella l'hanno posizionato sul letto ... si è agitato un po' ma non è stato mai cosciente".
"Proprio questo quadro clinico sintomatico - notava la corte - a maggior ragione in persona con esperienza trentennale, che avrebbe dovuto far necessariamente scattare un campanello di allarme a fronte della sua stessa annotazione dianzi richiamata e non consentire, dopo una breve permanenza nel quartiere operatorio, una dismissione dal medesimo del paziente e il suo trasferimento in reparto dove l'unica presenza, oltre a quella costante del padre, e quella - brevissima - di un infermiere che interviene in una sola circostanza per regolare la flebo, e quello che inchioda il prof. NA alle proprie responsabilità".
"La condizione del piccolo RI, - così ancora la corte -, che non risponde certamente ai crismi delle normali regole postanestesiologiche dettate dalle raccomandazioni della S.I.A.A.R.T.I., viene percepita dall'imputato, ma sottovalutata ed erroneamente interpretata: tale situazione, infatti, oltre al semplice soggiorno nell'area operatoria, avrebbe richiesto un'osservazione più stretta e, al persistere del quadro, l'attuazione di un iter diagnostico per accertare il motivo di tale condizione, utilizzando strumenti di monitoraggio - almeno ECG, saturimetro a polso e misura di temperatura - ed esami di laboratorio - valutazione del quadro elettrolitico - che potessero guidare la diagnosi differenziale all'interno delle più comuni cause e diagnosticare l'iponatriemia prima dell'episodio di insufficienza respiratoria registratosi alle ore 17,30". "Niente di tutto questo", così ancora la corte: "RI viene avviato anzi tempo al reparto dove rimane affidato a se stesso e al padre, non potendo certamente integrare in concreto il concetto di sorveglianza adeguata in fase di risveglio la presenza, isolata e limitatissima nel tempo, di un infermiere, mentre del prof. NA, proprio nei momenti in cui sarebbe indispensabile fare degli esami e degli accertamenti con la massima urgenza per ovviare ad una situazione chiaramente anomala, non v'è traccia alcuna". "Si tratta a ben vedere - prosegue la sentenza - proprio della stessa colpa specifica che il capo di imputazione gli contesta: è vero che la causa scatenante dell'evento, in prima analisi, era stata attribuita agli effetti provocati dalla mancata decurarizzazione attraverso l'uso di farmaci antagonisti mentre oggi alla presenza di iposodiemia, i cui rischi sono più elevati per i bambini rispetto agli adulti, evidenziata dall'esito di alcuni esami ematochimici, in particolare quelli eseguiti alle ore 21 del 17 maggio 1995 in seguito all'episodio di insufficienza respiratoria acuta, in allora non presi in visione, alla luce di una copiosa letteratura medico scientifica non tutta successiva al 95, ma questo non incide sui profili di responsabilità professionale riconducibili all'imputato".
"Con riferimento, poi, ai fattori che hanno originato l'iponatriemia responsabili prima del quadro di modificazione del sensorio nel primo postoperatorio e delle successive complicanze respiratorie nonché del quadro neurologico irreversibile, vi è da ritenere che essa sia stata determinata dalla terapia infusionale preoperatoria con fluidi ipotonici -glucosio - e poi proseguita durante l'intervento e fors'anche nel postoperatorio per infusione di ulteriori soluzioni glucosate".
"E anche ipotizzando - conclude la corte - o ammettendo che la terapia glucosata, di cui il foglio di prescrizione non indica la provenienza, iniziata verosimilmente in fase di urgenza nel reparto chirurgico, non sia direttamente riconducibile al prof. NA che, tuttavia, aveva l'obbligo, inserendosi la sua prestazione professionale nell'ambito di un lavoro di equipe con il personale del settore chirurgico di informarsi, anche per operare le scelte di sua stretta pertinenza, sulla terapia o sui presidi eventualmente intrapresi, il nesso causale tra la sua condotta negligente e frutto di imperizia sia generica che specifica, e l'evento non viene assolutamente meno proprio alla luce del comportamento osservato nel postoperatorio".
9 - Ricorrono per cassazione l'imputato, con uno dei due difensori, e il secondo difensore e chiedono l'annullamento della sentenza ciascuno con quattro motivi: il secondo, il terzo e il quarto motivo del primo ricorso sono analoghi ai quattro motivi del secondo ricorso.
I - Denunciano:
- con il primo motivo, - il solo NA - "nullità della sentenza e dell'ordinanza dibattimentale 21 giugno 2001 ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 508, 511 e 182 c.p.p.;
- con il secondo motivo, il NA, e, con il primo motivo, il secondo difensore, "nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 516, 521, 522 e 604 c.p.p.";
- con il terzo motivo, il NA e, con il secondo e terzo motivo, il secondo difensore, "nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 40, 42 c.p. e 530 c.p.p.";
- con il quarto motivo, entrambi i ricorsi, "nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 175 c.p.". a - Deduce, con il primo motivo, il NA sia che è stato violato il diritto della difesa per essere stata depositata la perizia il 13 giugno anziché, come dovuto, il 7 giugno 2001, non consentendo, così, ai difensori di approfondirne l'esame, sia che, all'udienza fissata per la risposta ai quesiti da parte dei periti, era assente l'anestesista e questa assenza - tanto più se si considera che l'imputato è anestesista e che è stato ritenuto responsabile per l'opera prestata come anestesista - ha determinato indubbiamente una nullità di ordine generale prontamente eccepita ai sensi dell'art. 182 c.p.p. risultando sinteticamente verbalizzato che "i difensori dichiarano di non essere in grado di porre domande ai periti".
b - Deducono, con il secondo motivo il NA e con il primo motivo il secondo difensore, che, a seguito della perizia collegiale, "preso atto della mancata riformulazione della nuova contestazione ex art. 516 comma 1, c.p.p. da parte del procuratore generale in udienza all'imputato, la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata, per inosservanza dell'articolo suddetto, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 522 e 604 c.p.p.". c - Deducono, con il terzo motivo il NA e con il secondo e terzo motivo il secondo difensore, che la corte di merito ha affermato che, in assenza del comportamento negligente ed imprudente del prof. NA, "elevate erano per RI LE le probabilità di salvarsi, senza indicare, però, in modo specifico "nè quale comportamento avrebbe dovuto tenere l'imputato per evitare l'evento, ne' soprattutto l'apprezzabile possibilità di successo".
Deducono, inoltre, che illogica è la sentenza laddove contesta all'imputato di avere tenuto il paziente per breve tempo nel quartiere postoperatorio, mentre i periti hanno affermato il contrario.
Deducono, poi, che il valore della sodiemia, al di sotto dei valori normali, è delle ore 21, ossia diverse ore dopo l'episodio di insufficienza respiratoria acuta;
i periti hanno ritenuto tale valore, ridotto in modo "moderato-severo", in grado di determinare nel bambino un'encefalopatia iponatriemica e la colpa professionale sarebbe consistita nel non aver il prof. NA pensato a tale evenienza e al conseguente trattamento dopo un risveglio incompleto e lento del paziente e prima che l'edema cerebrale da iponatriemia portasse all'erniazione cerebrale mortale.
Il valore della sodiemia è delle 21: bisognava dimostrare il meccanismo con il quale si è avuta tale rapida riduzione dal dato normale del mattino a quello patologico 12 ore dopo.
Questo dato - si aggiunge - avrebbe avuto senso e rilevanza se riferito alle ore 17,30, come erroneamente evidenziato dai periti nel loro elaborato;
ma, è delle 21 della sera e, quindi, inconferente: i periti sbagliano nell'indicare l'orario degli esami ed attribuiscono un valore ed una rilevanza che gli stessi non hanno e non possono avere.
d - Deducono, con il quarto motivo, che la corte ha completamente omesso di motivare in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo investe l'ordinanza dibattimentale del 21 giugno 2001 di cui si eccepisce la nullità per essere stata rigettata, con la stessa, l'istanza di differimento dell'udienza, richiesto per il ritardato deposito della perizia collegiale, avvenuto sette giorni prima dell'udienza - il 13 giugno - anziché il 7 giugno, cioè alla scadenza del termine stabilito e non prorogato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Il motivo è privo di pregio, non essendo riscontrabile la denunciata violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), in relazione all'art. 508 c.p.p. I difensori dell'imputato, infatti, nonostante il ritardo nel deposito dell'elaborato tecnico, hanno avuto a disposizione un sufficiente margine di tempo prima dell'udienza per esaminarne il contenuto e per predisporre, eventualmente, una adeguata linea di contrasto alle conclusioni peritali, sicché non può fondatamente sostenersi che il diritto di difesa non abbia avuto concreta possibilità di esercizio o che tale possibilità sia stata resa estremamente difficoltosa, tanto più ove si consideri che precise osservazioni scritte erano state già formulate - come si è dato atto in sentenza - dagli stessi consulenti di parte con relazioni di carattere tecnico e scientifico.
Si deve rilevare, poi, la intempestiva deduzione dell'altro profilo di nullità, denunciato nel motivo, che il NA ricollega alla mancata audizione di uno dei tre componenti del collegio peritale prima della lettura della relazione tecnica e, quindi, alla violazione dell'art. 511, comma 3, c.p.p. Trattasi, invero, di nullità di ordine generale, di tipo intermedio, soggetta, come tale, a pena di decadenza, ai limiti di deducibilità e di rilevabilità stabiliti dall'art. 182, comma 2, c.p.p., per cui avrebbe dovuto essere espressamente eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo e, quindi, in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza.
Ma, così non è stato, essendosi limitati i difensori a dichiarare di non essere in grado di porre domande al perito, formula, questa, riportata nel processo verbale di udienza, che, innegabilmente, è inespressiva della volontà di sollevare l'eccezione di nullità, la quale, dunque, solo in questa sede viene effettivamente, ma tardivamente, proposta.
2 - Sono, del pari, infondati il secondo motivo del ricorso del NA e il primo motivo del ricorso del secondo difensore, con i quali si denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra quanto ritenuto in sentenza e quanto contestato.
Come è noto, la ratio che informa il precetto dell'art. 521 c.p.p. è quella di assicurare all'imputato il diritto di difendersi in relazione ad ogni singolo elemento dell'imputazione, sicché la nullità si verifica soltanto se la modificazione sia tale da incidere nel concreto esercizio di quel diritto.
Conseguentemente, per stabilire se vi sia stata imputazione suscettibile di annullamento, si deve avere riguardo alla condotta posta a base della contestazione e rispetto ad essa accertare se quella ritenuta in sentenza abbia subito un sostanziale mutamento nelle sue componenti essenziali sì da far ritenere che l'imputato sia stato condannato per un fatto sostanzialmente diverso dal quale non abbia potuto difendersi con i mezzi consentitigli dalla legge. Ebbene, nel caso di specie, l'addebito di colpa per il quale nel giudizio di appello è stata confermata l'affermazione della responsabilità del prevenuto è identico a quello che, nel capo di imputazione, aveva formato oggetto di specifica contestazione, avendo ritenuto la corte di merito - e le stesse cose si leggono, per l'appunto, nel capo di imputazione che il prof. NA, dopo l'eseguito intervento di appendicectomia, avrebbe dovuto trattenere il piccolo paziente in camera postoperatoria sotto diretta osservazione e stretta sorveglianza durante la fase di risveglio che sin dall'inizio non aveva avuto corso regolare per il prolungato stato di torpore e di iporeattività e non inviarlo nel reparto di degenza senza prima avere effettuato gli accertamenti diagnostici necessari per individuare la causa della ritardata presa di coscienza e per predisporre gli opportuni rimedi terapeutici. La dedotta questione circa la violazione del principio di immutabilità dell'accusa a ben vedere, dunque, neppure si pone attesa la perfetta identità o corrispondenza del fatto colposo specificamente contestato con quello ritenuto, identità che non può esser esclusa sol perché, a seguito dell'espletata istruttoria dibattimentale nel giudizio di secondo grado, è stato accertato, attraverso la disposta perizia collegiale, che il decesso di RI LE susseguente al coma irreversibile in cui era caduto, non era da attribuire - come ha ritenuto il primo giudice - all'ipossiemia, dovuta alla mancata decurarizzazione con farmaci antagonisti a quelli somministrati per la narcosi, ma alla iponatriemia e alla iposodiemia che era stata preceduta da un episodio di insufficienza respiratoria.
3 - Sono ugualmente infondati il terzo motivo del ricorso del NA e il secondo e terzo motivo del ricorso del secondo difensore, motivi che trattano questioni attinenti al tema della responsabilità.
L'accertamento, in questo processo, della causa del decesso della vittima è stato reso problematico dalle notevoli discordanze delle conclusioni cui erano pervenuti, da un lato, i consulenti del p.m. e delle parti civili, e, dall'altro, i consulenti dell'imputato, per dirimere le quali si è reso necessario in appello un approfondimento istruttorio mediante il ricorso ad una perizia collegiale, la quale ha sovvertito tutte le ipotesi diagnostiche formulate dai tecnici di parte, sulla cui attendibilità, in primo grado, molto si era dibattuto.
La precisa individuazione della causa mortis è stata, quindi, fondamentale, per la corte di appello, ai fini della valutazione della correttezza dell'operato del sanitario nel periodo immediatamente successivo all'intervento chirurgico. Orbene, a fronte dei contrastanti responsi diagnostici, la corte di merito ha ritenuto di privilegiare, perché maggiormente affidabile sul piano tecnico-scientifico, quello espresso dai periti d'ufficio senza che possa esserle mossa al riguardo alcuna censura per avere, appunto, condiviso e recepito la conclusioni peritali, alle quali ha affidato il proprio convincimento nel ribadire la presenza di profili di colpa nella condotta dell'imputato.
Colpa che è consistita, secondo la corte, e anche secondo il primo giudice, nella sottovalutazione della anomala condizione di iporeattività del paziente, che già s'era manifestata nell'immediato postoperatorio con sintomi evidenti, i quali avrebbero dovuto imporre il trattenimento del piccolo RI nella divisione chirurgica sotto costante monitoraggio e il ricorso ad indagini cliniche e strumentali per accertare la causa della ritardata presa di coscienza, che, peraltro, non era sfuggita neppure ai genitori, come dagli stessi riferito nel corso del loro esame testimoniale.
L'anomala situazione è stata, dunque, gestita dall'imputato non con la dovuta accortezza e perizia, nonostante la sua oltre trentennale esperienza professionale, ma con leggerezza e superficialità dovendo essergli rimproverata la determinazione di trasferire nel reparto di degenza, mezz'ora dopo l'intervento, il piccolo RI, che sino a quel momento non aveva dato segni di recupero, non era collaborate e sufficientemente orientato.
Di fronte a tale prolungato stato di pressoché assoluta incoscienza e di torpore sarebbe stato conforme a criteri di prudenza - il tema è sempre lo stesso - che l'imputato si fosse attivato secondo i consueti protocolli di rianimazione disponendo d'urgenza gli opportuni approfondimenti del caso che avrebbero consentito, secondo i periti, attraverso l'effettuazione di esami clinici e di laboratorio, di pervenire precocemente ad una diagnosi differenziale circa l'esistenza in atto di una condizione patologica dovuta a iponatriemia, responsabile della successiva complicanza respiratoria verificatasi nel reparto di degenza e la cui genesi era da ricercare nella terapia infusionale procurata con soluzioni glucosate nella fase preoperatoria, in quella di esecuzione dell'intervento e forse anche nel postoperatorio.
L'imputato, in altri termini, non ha fatto ciò che il suo modello di agente, l'homo ejusdem condicionis et professionis, l'anestesista tipo, avrebbe sicuramente fatto e la colpa, come è noto, consiste proprio nel non comportarsi, violando le dovute regole di diligenza o le leges artis, come si comporterebbe, in quelle circostanze, il modello di agente, la persona che, nell'ambito di una comunità, si assume l'onere di svolgere una determinata attività così come quella comunità vuole che sia svolta, cioè nel rispetto delle regole di prudenza e delle leges artis.
D'altro canto, a ben riflettere è lo stesso ricorrente che, ancorandosi alla tesi di uno stato infettivo preesistente nel bambino, asintomatico perché acuto e perciò non diagnosticato - tesi motivatamente non condivisa dal primo giudice ed esclusa categoricamente, come ricorda la corte di appello, dagli elaborati in atti - finisce per accreditare l'addebito di colpa. A nulla sarebbe valso - questa la tesi - sottoporre a particolare sorveglianza il bambino, portatore di uno stato infettivo preesistente senza sintomi perché acuto e per questo non diagnosticato.
Ma, se la tesi dello stato infettivo preesistente cade, come è caduta, se cade la tesi di un non diagnosticabile, perché acuto, preesistente stato infettivo, restano le complicazioni postoperatorie in chi prima dell'intervento stava bene, complicazioni la cui sussistenza, dinanzi a quel ritardato risveglio, a quella iporeattività, a quella pressoché totale incoscienza, il prof. NA avrebbe dovuto, grazie alla sua esperienza trentennale, se non ipotizzare, quanto meno non escludere, sorvegliando, quindi, assiduamente il bambino e sottoponendolo, ripetutamente se necessario, agli esami del caso. Nè vale obiettare che, secondo i periti, il bambino sarebbe rimasto nella divisione chirurgica, dopo l'intervento, per il tempo necessario, che, dato e non concesso che l'affermazione dei periti, riportata nel ricorso abbia questo significato, resta pur sempre l'addebito della mancata, assidua sorveglianza e resta, soprattutto, l'inosservanza delle leges artis, le quali avrebbero dovuto consigliare, anzi imporre, al NA quegli approfondimenti, con appropriati esami, di cui si è detto.
Questo avrebbe fatto il modello di agente.
La difesa contesta anche che l'imputato abbia prescritto la somministrazione di liquidi ipotonici durante la degenza del paziente nel reparto dove era stato trasferito e muove critiche alla correttezza dell'operato degli stessi periti, i quali avrebbero errato nella determinazione del volume dei liquidi ipotonici, il cui basso contenuto di sodio sarebbe stato all'origine della scarsa reattività al risveglio manifestata dal paziente.
Senonché tali deduzioni sono, in questa sede, irricevibili coinvolgendo questioni di fatto, alle quali l'impugnata sentenza ha dato risposta escludendo, tra l'altro, che il prof. NA, la cui prestazione professionale si inseriva nell'ambito di un lavoro di equipe, potesse comunque andare esente da responsabilità anche quando non fosse stato lui a prescrivere la terapia glucosata. Nel momento, infatti, in cui il piccolo paziente è stato preso in custodia dal prof. NA su di lui gravava la posizione di garanzia nei confronti del bambino, posizione che si sarebbe dovuta esprimere ponendosi, dinanzi a quel non risveglio e a quella prolungata iporeattività, tutti i quesiti che la scienza medica prevedeva che potessero porsi.
Quanto all'errore in cui sarebbero incorsi i periti - i quali avrebbero fatto risalire alle ore 17,30 del 17 maggio quel valore moderato-severo della sodiemia, mentre si trattava di un valore accertato alle ore 21 - all'affermazione dei ricorrenti, secondo i quali "bisognava dimostrare il meccanismo con il quale si è avuta tale rapida riduzione dal dato normale del mattino a quello patologico 12 ore dopo", non è affatto difficile rispondere tenendo conto della insistita logica della sentenza.
La dimostrazione del meccanismo di quella rapida riduzione l'avrebbe potuta agevolmente ottenere il prevenuto se avesse attentamente sorvegliato il bambino nel postoperatorio e se avesse fatto fare, prudentemente e secondo le leges artis, i dovuti esami clinici e di laboratorio.
Con questa esposizione motivazionale conclusiva si completa definitivamente e convincentemente, nella logica della sentenza impugnata, il quadro delle colpe eziologicamente rilevanti mosse al prevenuto.
La conditio sine qua non dell'evento è stata individuata nella condotta omissiva del NA contrassegnata da negligenza e inosservanza delle regole dell'arte medica, evento che, con elevato grado di probabilità, come ha affermato la sentenza impugnata non si sarebbe verificato se la sintomatologia, che si era venuta manifestando nel paziente subito dopo l'intervento chirurgico, non fosse stata sottovalutata e si fosse provveduto così come le leges artis e la diligenza imponevano.
È vero che i giudici di merito non hanno precisato quali fossero le apprezzabili possibilità che il bambino si salvasse, se il NA avesse fatto ciò che avrebbe dovuto fare.
Ma, quei giudici, avendo detto, basandosi sulla perizia, che il bambino si sarebbe salvato con alto grado di probabilità, hanno detto tutto ciò che, secondo loro, v'era da dire in questo caso:
non v'era dubbio che il bambino si sarebbe salvato con alto grado di probabilità.
E sul punto è da ricordare che l'accertamento scientificamente e giuridicamente corretto del rapporto di causalità da parte del giudice è, complessivamente, un accertamento con alto grado di probabilità e ciò perché il giudice si sofferma su una sola condizione dell'evento - la condotta dell'uomo - non essendo in grado, sul piano scientifico, di ricostruire l'intero meccanismo di produzione dell'evento, donde, nel complesso, tenendo cioè conto delle altre condizioni dell'evento che il giudice non conosce, non la certezza, ma soltanto l'alto grado di probabilità dell'accertamento del nesso di condizionamento, anche se il rapporto condotta/evento - il rapporto tra la condizione-condotta che il giudice conosce e l'evento - deve essere accertato con certezza, con quella certezza che è consentita, allo stato, dalla ricerca.
4 - Il quarto motivo è fondato, giacché la richiesta concessione del beneficio della non menzione, avanzata in subordine con uno dei motivi di appello, non è stata evasa, avendo la corte di merito omesso di pronunciarsi su di essa.
5 - Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa motivazione in ordine al richiesto beneficio della non menzione;
il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
La corte di cassazione annullala sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine al richiesto beneficio della non menzione e rinvia sul punto alla corte di appello di Milano. rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003.