Sentenza 20 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell'effettivo livello di alcool.
Commentario • 1
- 1. Condanna per guida in stato di ebbrezza anche senza alcoltest (Cass. 25385/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2015, n. 15705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15705 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 20/02/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 449
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 53762/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE SE N. IL 14/06/1984;
avverso la sentenza n. 1209/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LE IU ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S. ipotesi di cui alla lett. c); con l'aggravante del coinvolgimento in un incidente stradale (fatto dell'8.8.2008). Con il ricorso, sotto diversi, ma convergenti profili, si duole del fatto che l'accertamento del tasso alcolemico sarebbe stato effettuato in ospedale, attraverso prelievo ematico, in assenza di consenso, con conseguente inutilizzabilità.
Con altra doglianza si duole dell'affermazione della responsabilità sul rilievo che sarebbe mancato il riscontro sintomatico dello stato di ebbrezza, in ragione del fatto che la polizia giudiziaria lo aveva visto per la prima volta solo in ospedale, ma non sul luogo del sinistro, sicché non era stato possibile il riscontro di alcuno degli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza: alito vinoso, linguaggio sconnesso, andatura barcollante, ecc.. Si prospetta, infine, la carenza dell'elemento soggettivo, sostenendosi che la Corte di merito avrebbe finito con l'addebitare la responsabilità dell'incidente all'imputato sulla sola base dell'accertato stato di ebbrezza, senza verifica sull'eventuale apporto causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, a fronte di una doppia statuizione di condanna, conforme in punto di accertamento della responsabilità.
Sul tema dell'accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, il giudice di merito, con accertamento in fatto non rinnovabile, ha finanche esaminato il verbale dell'accertamento, apprezzando che la sottoscrizione dell'odierno imputato attestava della presenza del consenso.
In ogni caso, la Corte di merito ha ricostruito il contesto dell'accertamento ematico riconducendolo, in termini incensurabili in fatto, ad un accertamento effettuato in ospedale nell'ambito del protocollo curativo.
Trova allora applicazione quella giurisprudenza, consolidata, secondo cui è legittimo acquisire ed utilizzare il certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell' incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione 4, 17 luglio 2012, Massucco). Infatti, qualora il prelievo ematico venga effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), il problema di consenso (informato) riguarda il trattamento sanitario in sè, e non certo la circostanza che il prelievo venga utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico. Con la conseguenza ulteriore qui non di interesse che, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l'eventuale "dissenso" informato dell'interessato a sottoporsi al prelievo ematico previsto nel protocollo delle cure - legittimo con riferimento all'esercizio del diritto a non farsi sottoporre ad un determinato trattamento sanitario - farebbe scattare l'ipotesi del rifiuto sanzionata penalmente ex art. 186 C.d.S., comma 7 espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del "conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche".
Come detto, la ricostruzione fattuale della vicenda, non ammette diverse ricostruzioni, proprio perché ci si trova di fronte ad una conforme ricostruzione operata nella sede di merito, e la diversa opinione ricostruttiva della difesa non può essere evocata in sede di legittimità in termini tali da imporre una rinnovata ricostruzione della vicenda.
Esattamente è stata basata la responsabilità sull'accertamento del tasso alcolemico, risultando non condivisibile la tesi in forza della quale sarebbe concorrentemente necessario il riscontro sintomatico. Il ragionamento corretto è proprio l'opposto di quello ipotizzato in ricorso.
Vale ricordare che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), integrano fattispecie autonome: si tratta di disposizioni in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità (cfr., tra le altre, Sezione 4, 11 febbraio 2010, Proc. gen. App. Bologna in proc. Nene). Ora, dopo il novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, non si tratta più di diversi ipotesi di reato, perché l'ipotesi meno grave di cui alla lett. a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro è stata depenalizzata.
La dimostrazione circa la sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi presuppone il riscontro rappresentato dal tasso alcolemico. In un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali è certo ben possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato.
Ma, in mancanza dell'accertamento sul tasso alcolemico, se appunto il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lett. b) e c) del citato comma 2)
l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (tra le tante, Sezione 4, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini). È quindi corretta la decisione impugnata, che proprio sull'apprezzamento del tasso ha coerentemente inquadrato e ritenuta dimostrata la fattispecie incriminatrice oggetto di condanna. Inaccoglibile è anche l'ultimo profilo di doglianza. In fatto, risulta dalla sentenza impugnata il coinvolgimento dell'imputato in un incidente stradale, causalisticamente ricollegato alla sua condotta: e ciò è necessario e sufficiente ai fini dell'integrazione dell'ipotesi aggravata del coinvolgimento in un "incidente stradale" prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, per la cui configurabilità occorre che il soggetto abbia "provocato" un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro (Sezione 4, 28 maggio 2013, Callegaro).
Per le ragioni suesposte non può certo ritenersi maturato il decorso della prescrizione, come evocato in ricorso, giacché la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sezioni unite 22 marzo 2005, Bracale). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015