Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2009, n. 26587
CASS
Sentenza 14 maggio 2009

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Le condotte impeditive dell'uso pubblico del demanio marittimo, sanzionate dall'art. 1161 cod. nav., possono incidere anche sulle servitù di pubblico passaggio, costituite attraverso l'utilizzazione da parte della collettività degli accessi all'area demaniale marittima protrattasi per il tempo necessario all'usucapione. (Fattispecie nella quale l'atto impeditivo consisteva nell'apposizione di due cancelli che ostacolavano l'accesso al lido del mare; la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo, ha precisato che è obbligo del giudice del rinvio accertare le modalità del pregresso esercizio della servitù al fine di verificare se l'attività impeditiva costituisca effettivo ostacolo all'utilizzazione del bene demaniale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2009, n. 26587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26587
    Data del deposito : 14 maggio 2009

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