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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13971/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Nominativo_1 nome ric Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19012500013493 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti e richiedenti UAD non collegati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugna, nei confronti del comune di Casoria e della Publiservizi srl, l'avviso di accertamento Tari per l'anno 2025, dell'importo di euro 3.475 in relazione alla superficie di mq. 84, utilizzata per uffici.
Il ricorrente eccepisce che quanto preteso non è dovuto e che paga per la superficie di mq. 557 omnia comprensiva. Riferisce che analoga pretesa è stata avanzata negli anni precedenti e annullata con sentenze.
Conclude chiedendo che venga annullato l'avviso impugnato, con vittoria di spese.
Con nota congiunta dei difensori del ricorrente e della Publiservizi srl, datata 25.9.2025, è stata richiesta la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere per il raggiunto componimento reciproco della controversia.
La richiesta di estinzione del giudizio è stata reiterata con successivo atto del 6.10.2025, a firma del difensore della Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di quanto congiuntamente comunicato dalla parte ricorrente e dalla concessionaria Resistente_1 circa l'intervenuto componimento della controversia, si ravvisano le condizioni per accogliere la congiunta istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13971/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Nominativo_1 nome ric Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19012500013493 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
parti assenti e richiedenti UAD non collegati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugna, nei confronti del comune di Casoria e della Publiservizi srl, l'avviso di accertamento Tari per l'anno 2025, dell'importo di euro 3.475 in relazione alla superficie di mq. 84, utilizzata per uffici.
Il ricorrente eccepisce che quanto preteso non è dovuto e che paga per la superficie di mq. 557 omnia comprensiva. Riferisce che analoga pretesa è stata avanzata negli anni precedenti e annullata con sentenze.
Conclude chiedendo che venga annullato l'avviso impugnato, con vittoria di spese.
Con nota congiunta dei difensori del ricorrente e della Publiservizi srl, datata 25.9.2025, è stata richiesta la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere per il raggiunto componimento reciproco della controversia.
La richiesta di estinzione del giudizio è stata reiterata con successivo atto del 6.10.2025, a firma del difensore della Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di quanto congiuntamente comunicato dalla parte ricorrente e dalla concessionaria Resistente_1 circa l'intervenuto componimento della controversia, si ravvisano le condizioni per accogliere la congiunta istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.