CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21877 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA NI nato il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA MA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore dell'imputato Avv. Enrico Cogo, che ha chiesto la sospensione del procedimento a norma dell'art. 85, comma 2, d. Igs. n. 150 del 2022, ribadendo argomentazioni svolte nel ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21877 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 02/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 10/09/2020, con la quale il Tribunale di Gorizia, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato IE OF, responsabile dei reati di furto pluriaggravato (capo a), furto pluriaggravato (capo b), tentato furto pluriaggravato (capo c), furto pluriaggravato (capo d) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione IE OF, attraverso il difensore Avv. Enrico Cogo, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., stante la revoca unilaterale del Pubblico Ministero in violazione dell'accordo, e dell'art. 34 cod. proc. pen., in relazione al giudice di primo grado e a seguito del rigetto della richiesta di applicazione della pena. Il P.M. aveva già prestato consenso per l'udienza del 22/07/2020, ma ha poi illegittimamente revocato tale consenso, laddove va eccepita ora per allora la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per l'incompatibilità del giudice di primo grado in relazione alla violazione delle norme in materia di patteggiamento. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati contestati. I giudici di merito hanno condannato l'imputato sulla base di elementi che ne consentono l'esatta identificazione, laddove la dichiarazione confessoria è stata ritenuta tamquam non esset dalla Corte triestina. L'individuazione dell'imputato avviene solo sulla base della tracciatura degli spostamenti dei mezzi asseritannente in uso a lui e al coimputato, mentre dai fotogrammi estrapolati dalla videosorveglianza la corrispondenza con l'imputato è solo ipotizzata, in assenza di prova della partecipazione diretta dell'imputato ai fatti. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, motivata solo sulla base del fatto che i furti sono avvenuti nottetempo, laddove lo sviluppo tecnologico in materia di sorveglianza consente di valutare caso per caso qualora si tratti di controllo visuale di esercizi commerciali. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 02/11/2018. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla revoca della 2 sospensione condizionale della pena applicata dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 02/11/2018. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA MA ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria, con la quale, da un lato, chiede la sospensione del procedimento data la nuova procedibilità a querela e, dall'altro, replica alle argomentazioni del P.G. con riguardo ai vari motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In limine, rileva che il Collegio che non può darsi corso alla richiesta di differimento avanzata con la memoria dalla difesa del ricorrente. Premesso che l'art. 85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art.
5-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, non prevede alcun onere di informazione in capo al giudice procedente, nel caso di specie, l'inammissibilità, come si è anticipato, del ricorso ha determinato, prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, la formazione del "giudicato sostanziale", mentre la sopravvenuta procedibilità a querela non opera alla stregua di un'aboliti° criminis in grado di superare il "giudicato sostanziale" stesso (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Le censure relative alla revoca del consenso del P.M. sono manifestamente infondate. Come si evince dalla sentenza impugnata (e, in termini analoghi, dalla memoria trasmessa dal difensore del ricorrente), nel corso dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Gorizia, il difensore dell'imputato aveva formulato richiesta di applicazione della pena alla quale aveva aderito il P.M., ma che non era stata accolta dal G.I.P., Dinanzi al giudice del dibattimento, la richiesta già presentata nel corso delle indagini preliminari veniva riproposta, ma il P.M. non prestava il proprio consenso. Ora, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 426 del 2001 e ord. n. 100 del 2003), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di rinnovazione da parte dell'imputato della richiesta di applicazione della pena, il giudice può pronunciare la relativa sentenza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo se interviene il consenso del 3 pubblico ministero (Sez. 6, n. 31949 del 11/04/2007, Raffi, Rv. 237205; conf., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 42374 del 23/10/2009, D'Angelo, Rv. 245005). Escluso ogni vincolo per il P.M., anche da questo punto la doglianza è manifestamente infondata. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dalla Corte distrettuale, la richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice, in quanto il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244581; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Lazhar, Rv. 247361; Sez. 6, n. 42775 del 24/09/2014, La Cava, Rv. 260449, che ha precisato come il termine "rinnovare" - a differenza di quello "riproporre" utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato - evochi il significato di una "nuova domanda"; Sez. 5, n. 16115 del 10/12/2015, dep. 2016, Casalegno). Pertanto, la riproposizione di identica richiesta da parte del difensore era illegittima e, indipendentemente dalle ragioni addotte, il dissenso del P.M. è del tutto in linea con il citato principio di diritto. Nel consegue la manifesta infondatezza della censura. 2.2. Le censure relative alla pretesa violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. sono inammissibili, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). 3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. Già la formulazione del motivo ne mette in luce la genericità, posto che le censure non sono neppure poste in specifica correlazione alle singole imputazioni, salvo quella sul dolo - peraltro, non oggetto di specifica devoluzione con l'atto di appello - anch'essa comunque riferita a due imputazioni (A e B). A tale profilo di inammissibilità si aggiunge quelle relativo alla carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che per ogni episodio ha ricostruito i vari elementi convergenti verso la tesi accusatoria) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), carenza particolarmente significativa con 4 riguardo alla dichiarazione confessoria resa per iscritto dall'imputato richiamata dalla sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 — 01). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che, commessi i fatti nottetempo, la presenza dei sistemi di allarme non aveva in concreto assicurato alcun ostacolo alla loro realizzazione: invero, tali sistemi non erano oggetto di costante e ininterrotta visione da parte di personale di vigilanza, come dimostrato dal fatto che nessun allarme è scattato in concomitanza dei vari episodi delittuosi. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate (lì dove attribuiscono alla sentenza impugnata un argomentare proprio della diversa aggravante dell'esposizione alla pubblica fede) o involgenti questioni di merito (nella parte in cui richiamano gli effetti del progresso tecnologico o invocano un quid pluris rispetto alla condotta). 5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto anch'esso privo di correlazione con i plurimi elementi sui quali il giudice di appello ha basato la statuizione negativa circa il riconoscimento della continuazione con un furto avvenuto un mese dopo l'ultimo dei fatti oggetto del presente procedimento e in una diversa area geografica, statuizione giustificata anche alla luce dell'esito dell'ultimo degli episodi contestati, che vide l'imputato e il complice rischiare di essere arrestati, con conseguente decisione di un mutamento di strategia, di cui i dati richiamati sono espressione. Elementi, questi, valorizzati dal giudice di appello in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da cadute di consequenzialità logico-argomentativa. 6. Il quinto motivo è del pari inammissibile. 6.1. Quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha escluso che la confessione possa assumere rilievo, non essendo espressione di resipiscenza e ha rilevato che gli elementi invocati dalla difesa non sono conferenti nel senso auspicato, laddove nel caso di specie non è stato rinvenuto alcun elemento giustificativo dell'applicazione del beneficio. Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese 5 dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 6.2. La censura relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza applicata, disposta a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. e il — del tutto generico — riferimento del ricorrente a un accordo ex art. 599-bis cod. pen. disatteso dalla Corte distrettuale, non scalfiscono la giustificazione della statuizione. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che, come si è anticipato, esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA MA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore dell'imputato Avv. Enrico Cogo, che ha chiesto la sospensione del procedimento a norma dell'art. 85, comma 2, d. Igs. n. 150 del 2022, ribadendo argomentazioni svolte nel ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21877 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 02/03/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 10/09/2020, con la quale il Tribunale di Gorizia, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato IE OF, responsabile dei reati di furto pluriaggravato (capo a), furto pluriaggravato (capo b), tentato furto pluriaggravato (capo c), furto pluriaggravato (capo d) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione IE OF, attraverso il difensore Avv. Enrico Cogo, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., stante la revoca unilaterale del Pubblico Ministero in violazione dell'accordo, e dell'art. 34 cod. proc. pen., in relazione al giudice di primo grado e a seguito del rigetto della richiesta di applicazione della pena. Il P.M. aveva già prestato consenso per l'udienza del 22/07/2020, ma ha poi illegittimamente revocato tale consenso, laddove va eccepita ora per allora la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per l'incompatibilità del giudice di primo grado in relazione alla violazione delle norme in materia di patteggiamento. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati contestati. I giudici di merito hanno condannato l'imputato sulla base di elementi che ne consentono l'esatta identificazione, laddove la dichiarazione confessoria è stata ritenuta tamquam non esset dalla Corte triestina. L'individuazione dell'imputato avviene solo sulla base della tracciatura degli spostamenti dei mezzi asseritannente in uso a lui e al coimputato, mentre dai fotogrammi estrapolati dalla videosorveglianza la corrispondenza con l'imputato è solo ipotizzata, in assenza di prova della partecipazione diretta dell'imputato ai fatti. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, motivata solo sulla base del fatto che i furti sono avvenuti nottetempo, laddove lo sviluppo tecnologico in materia di sorveglianza consente di valutare caso per caso qualora si tratti di controllo visuale di esercizi commerciali. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 02/11/2018. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla revoca della 2 sospensione condizionale della pena applicata dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 02/11/2018. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA MA ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria, con la quale, da un lato, chiede la sospensione del procedimento data la nuova procedibilità a querela e, dall'altro, replica alle argomentazioni del P.G. con riguardo ai vari motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In limine, rileva che il Collegio che non può darsi corso alla richiesta di differimento avanzata con la memoria dalla difesa del ricorrente. Premesso che l'art. 85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art.
5-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, non prevede alcun onere di informazione in capo al giudice procedente, nel caso di specie, l'inammissibilità, come si è anticipato, del ricorso ha determinato, prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, la formazione del "giudicato sostanziale", mentre la sopravvenuta procedibilità a querela non opera alla stregua di un'aboliti° criminis in grado di superare il "giudicato sostanziale" stesso (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Le censure relative alla revoca del consenso del P.M. sono manifestamente infondate. Come si evince dalla sentenza impugnata (e, in termini analoghi, dalla memoria trasmessa dal difensore del ricorrente), nel corso dell'udienza ex art. 447 cod. proc. pen. dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Gorizia, il difensore dell'imputato aveva formulato richiesta di applicazione della pena alla quale aveva aderito il P.M., ma che non era stata accolta dal G.I.P., Dinanzi al giudice del dibattimento, la richiesta già presentata nel corso delle indagini preliminari veniva riproposta, ma il P.M. non prestava il proprio consenso. Ora, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 426 del 2001 e ord. n. 100 del 2003), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di rinnovazione da parte dell'imputato della richiesta di applicazione della pena, il giudice può pronunciare la relativa sentenza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo se interviene il consenso del 3 pubblico ministero (Sez. 6, n. 31949 del 11/04/2007, Raffi, Rv. 237205; conf., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 42374 del 23/10/2009, D'Angelo, Rv. 245005). Escluso ogni vincolo per il P.M., anche da questo punto la doglianza è manifestamente infondata. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dalla Corte distrettuale, la richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice, in quanto il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244581; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Lazhar, Rv. 247361; Sez. 6, n. 42775 del 24/09/2014, La Cava, Rv. 260449, che ha precisato come il termine "rinnovare" - a differenza di quello "riproporre" utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato - evochi il significato di una "nuova domanda"; Sez. 5, n. 16115 del 10/12/2015, dep. 2016, Casalegno). Pertanto, la riproposizione di identica richiesta da parte del difensore era illegittima e, indipendentemente dalle ragioni addotte, il dissenso del P.M. è del tutto in linea con il citato principio di diritto. Nel consegue la manifesta infondatezza della censura. 2.2. Le censure relative alla pretesa violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. sono inammissibili, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). 3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. Già la formulazione del motivo ne mette in luce la genericità, posto che le censure non sono neppure poste in specifica correlazione alle singole imputazioni, salvo quella sul dolo - peraltro, non oggetto di specifica devoluzione con l'atto di appello - anch'essa comunque riferita a due imputazioni (A e B). A tale profilo di inammissibilità si aggiunge quelle relativo alla carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che per ogni episodio ha ricostruito i vari elementi convergenti verso la tesi accusatoria) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), carenza particolarmente significativa con 4 riguardo alla dichiarazione confessoria resa per iscritto dall'imputato richiamata dalla sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 — 01). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che, commessi i fatti nottetempo, la presenza dei sistemi di allarme non aveva in concreto assicurato alcun ostacolo alla loro realizzazione: invero, tali sistemi non erano oggetto di costante e ininterrotta visione da parte di personale di vigilanza, come dimostrato dal fatto che nessun allarme è scattato in concomitanza dei vari episodi delittuosi. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate (lì dove attribuiscono alla sentenza impugnata un argomentare proprio della diversa aggravante dell'esposizione alla pubblica fede) o involgenti questioni di merito (nella parte in cui richiamano gli effetti del progresso tecnologico o invocano un quid pluris rispetto alla condotta). 5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto anch'esso privo di correlazione con i plurimi elementi sui quali il giudice di appello ha basato la statuizione negativa circa il riconoscimento della continuazione con un furto avvenuto un mese dopo l'ultimo dei fatti oggetto del presente procedimento e in una diversa area geografica, statuizione giustificata anche alla luce dell'esito dell'ultimo degli episodi contestati, che vide l'imputato e il complice rischiare di essere arrestati, con conseguente decisione di un mutamento di strategia, di cui i dati richiamati sono espressione. Elementi, questi, valorizzati dal giudice di appello in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da cadute di consequenzialità logico-argomentativa. 6. Il quinto motivo è del pari inammissibile. 6.1. Quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha escluso che la confessione possa assumere rilievo, non essendo espressione di resipiscenza e ha rilevato che gli elementi invocati dalla difesa non sono conferenti nel senso auspicato, laddove nel caso di specie non è stato rinvenuto alcun elemento giustificativo dell'applicazione del beneficio. Le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese 5 dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 6.2. La censura relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza applicata, disposta a norma dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. e il — del tutto generico — riferimento del ricorrente a un accordo ex art. 599-bis cod. pen. disatteso dalla Corte distrettuale, non scalfiscono la giustificazione della statuizione. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che, come si è anticipato, esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023.